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Circolare

Circolare numero 68 del 20-3-2001

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ha previsto a partire dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. Vengono fornite le istruzioni relative alle modalità di accertamento dei requisiti reddituali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'importo aggiuntivo introdotto dalla legge finanziaria 2001 per i titolari di pensioni di importo complessivo non superiore al trattamento minimo. Vengono riepilogate le condizioni reddituali per ottenerlo in misura intera o ridotta, i limiti di reddito personale e coniugale per il 2001, le modalità di erogazione da parte dell'INPS o dell'ente competente e il fatto che l'importo non rileva fiscalmente né ai fini di altre prestazioni. La circolare disciplina anche l'acquisizione dei dati reddituali da parte delle sedi, mediante invio o raccolta delle dichiarazioni, in vista del pagamento della tredicesima mensilità 2001.

Importo aggiuntivo di lire 300.000 per pensionati con bassi redditi

Importo aggiuntivo per pensionati con redditi contenuti

La circolare chiarisce la disciplina dell'importo aggiuntivo introdotto dall'articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinato ai titolari di pensioni di importo complessivo contenuto entro il trattamento minimo. L'intervento definisce i presupposti economici, le modalità di erogazione e le attività operative richieste alle sedi per acquisire tempestivamente i dati reddituali.

Ambito di applicazione e misura dell'importo

L'agevolazione spetta, dal 2001, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative e delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni. Il requisito base è che l'importo complessivo annuo delle pensioni, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In tale caso è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue.

Limiti reddituali per il diritto

Per l'attribuzione dell'importo aggiuntivo occorre verificare anche i redditi assoggettabili all'IRPEF del titolare e, se del caso, del coniuge. Il diritto spetta solo se:

  • il pensionato non coniugato non possiede un reddito complessivo individuale superiore a una volta e mezza il trattamento minimo;
  • il pensionato coniugato non possiede un reddito complessivo individuale superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e, cumulando il proprio reddito con quello del coniuge, non supera tre volte il trattamento minimo;
  • non si procede al cumulo con il reddito del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Per il 2001 i limiti indicati sono pari a lire 14.408.550 per il reddito individuale e a lire 28.817.100 per il reddito cumulato con il coniuge.

Misura intera e misura ridotta

La circolare distingue tra erogazione piena e ridotta. L'importo aggiuntivo è riconosciuto in misura intera quando la pensione annua complessiva non supera il trattamento minimo, fissato per il 2001 in lire 9.605.700. Se l'importo complessivo annuo delle pensioni è superiore a tale soglia ma non eccede lire 9.905.700, l'importo aggiuntivo è corrisposto soltanto fino a concorrenza del limite massimo previsto.

Redditi rilevanti e criteri di valutazione

La norma richiama il reddito assoggettabile all'IRPEF del titolare e del coniuge. La circolare precisa che le tipologie di reddito da considerare coincidono con quelle già utilizzate per l'integrazione al minimo, richiamando quindi un criterio di valutazione omogeneo con la disciplina previdenziale già applicata in materia.

Erogazione, enti competenti e non imponibilità

L'importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità o, se non prevista, dell'ultima mensilità dell'anno. Nei casi in cui il soggetto non sia beneficiario di prestazioni presso l'INPS, il Casellario centrale dei pensionati individua l'ente incaricato dell'erogazione, che provvede con le stesse modalità e negli stessi termini. Il beneficio non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Acquisizione dei dati reddituali e attività delle sedi

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 78 del 28 febbraio 2001, ha stabilito le modalità per l'invio ai pensionati delle richieste di dichiarazioni reddituali, incluse quelle relative ai redditi preventivi del 2001, per consentire l'attribuzione dell'importo aggiuntivo in sede di pagamento della tredicesima mensilità 2001. Le sedi, quando dispongono già dei dati relativi ai redditi assoggettabili all'IRPEF del pensionato e del coniuge, devono acquisirli direttamente, evitando l'invio della richiesta di dichiarazione. Ai fini dell'istruttoria è necessario memorizzare anche i redditi del coniuge relativi al 2001, pure per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994. Le procedure di ricostituzione e di liquidazione delle pensioni risultano aggiornate per consentire tale acquisizione.

Punti principali

Introduzione dell'importo aggiuntivo

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto, a decorrere dal 2001, un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di altre forme pensionistiche obbligatorie, purché l'importo complessivo annuo delle pensioni, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Condizioni per il diritto all'importo

L'importo aggiuntivo spetta se il soggetto non supera determinati limiti di reddito IRPEF. Per il pensionato non coniugato il reddito complessivo individuale non deve superare una volta e mezza il trattamento minimo; per il pensionato coniugato il reddito personale non deve superare tale soglia e, cumulato con quello del coniuge, non deve superare tre volte il trattamento minimo. Non si cumula il reddito del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Misura intera e misura ridotta

L'importo è corrisposto in misura intera quando la pensione annua complessiva non supera il trattamento minimo; per il 2001 tale limite è pari a lire 9.605.700. Se l'importo complessivo annuo è superiore a lire 9.605.700 ma non oltre lire 9.905.700, l'importo aggiuntivo è riconosciuto solo fino a concorrenza del limite massimo previsto, quindi in misura ridotta.

Tipologia di redditi da considerare

La verifica riguarda i redditi assoggettabili all'IRPEF del titolare e, se rilevante, del coniuge. Le tipologie di reddito da prendere in considerazione coincidono con quelle previste per l'integrazione al minimo.

Erogazione e soggetti competenti

L'importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in occasione della tredicesima mensilità oppure, in assenza di tredicesima, nell'ultima mensilità corrisposta nell'anno. Se il soggetto non è beneficiario di prestazioni presso l'INPS, il Casellario centrale dei pensionati individua l'ente tenuto all'erogazione, che provvede con le stesse modalità e negli stessi termini.

Regime fiscale e previdenziale

L'importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Acquisizione dei dati reddituali

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 78 del 28 febbraio 2001, ha stabilito le modalità per l'invio ai pensionati delle richieste di dichiarazioni reddituali, comprese quelle relative ai redditi preventivi del 2001, necessarie per il pagamento dell'importo aggiuntivo in sede di tredicesima mensilità. Le sedi devono acquisire i dati reddituali già disponibili, evitando così l'invio della richiesta di dichiarazione, e devono memorizzare anche i redditi del coniuge relativi al 2001, pure per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994. Le procedure di ricostituzione e liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per consentire tale acquisizione.

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