Circolare numero 69 del 21-3-2001
E’ prevista una nuova emissione della modulistica reddituale per gli anni 1999, 2000 e 2001. Vengono emessi i modelli per la richiesta dei redditi ai beneficiari di prestazioni correlate al reddito che per consentire il pagamento dell’importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dalla finanziaria 2001. L’operazione è suddivisa in due lotti: un primo lotto riguarda i pensionati che, oltre ad essere interessati alla verifica reddituale, hanno richiesto nell’anno 2000 l’assistenza fiscale, il secondo lotto riguarda le residue situazioni. Non viene richiesta una nuova dichiarazione reddituale ai pensionati ultrasettantenni che per gli anni 1996, 1997 e 1998 hanno dichiarato di non possedere altri redditi oltre le pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare avvia la nuova emissione della modulistica RED per aggiornare i redditi a consuntivo 1999 e 2000 e acquisire i redditi presuntivi 2001, necessari anche per le nuove prestazioni introdotte dalla finanziaria 2001. Vengono disciplinate le modalità operative con CAF e altri soggetti abilitati, la suddivisione in due gruppi di invio, le categorie di pensionati interessate e le esclusioni per gli ultra settantenni senza redditi. Sono inoltre indicati i modelli da utilizzare, le procedure di acquisizione e trasmissione telematica, la custodia della documentazione, i termini rilevanti e l’aggiornamento delle basi dati per il ricalcolo delle pensioni.
Nuova operazione RED per l’acquisizione dei dati reddituali 1999-2001 e per le prestazioni collegate al reddito
Nuova operazione RED per i redditi 1999, 2000 e 2001
La circolare disciplina la nuova emissione della modulistica RED deliberata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 78 del 28 febbraio 2001. L’iniziativa completa l’aggiornamento dei dati reddituali a consuntivo per gli anni 1999 e 2000 e acquisisce i redditi presuntivi del 2001, necessari anche per l’applicazione delle nuove prestazioni legate al reddito introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Quadro normativo e finalità dell’operazione
La circolare richiama l’esperienza della precedente operazione RED, avviata con deliberazione n. 259 dell’8 settembre 1999 e riferita ai redditi 1996-1998. La nuova operazione viene giustificata sia dalla necessità di verificare la situazione reddituale dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito, sia dall’esigenza di acquisire i dati relativi all’anno 2001 per l’erogazione delle nuove prestazioni introdotte dalla finanziaria 2001.
Tra le nuove prestazioni richiamate figurano:
- la maggiorazione dell’assegno sociale;
- la maggiorazione dell’assegno sociale o l’aumento della pensione sociale per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
- la maggiorazione della pensione o dell’assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a 65 anni;
- l’importo aggiuntivo di lire 300.000, da corrispondere con la tredicesima mensilità 2001, subordinato anche a specifiche condizioni reddituali del pensionato e del coniuge.
Modalità operative della rilevazione reddituale
L’operazione viene gestita tramite una nuova convenzione con CAF e altri soggetti abilitati alla certificazione dei redditi. Il procedimento prevede l’invio ai pensionati della lettera personalizzata "Richiesta RED" e del modello "Tipo RED", contenente per ciascuna tipologia di prestazione l’indicazione dei redditi da dichiarare.
Il flusso operativo è così articolato:
- il pensionato riceve la richiesta con l’elenco delle prestazioni interessate e delle pensioni rilevanti;
- il pensionato si rivolge a un soggetto convenzionato;
- il soggetto acquisisce i dati reddituali sulla base della documentazione fiscale oppure mediante autocertificazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000;
- il soggetto stampa il "Mod. CERT.RED" in duplice copia, indicando se i redditi sono stati acquisiti sulla base del controllo documentale o dell’autocertificazione;
- una copia è consegnata al pensionato e l’altra viene conservata agli atti per almeno dieci anni;
- i dati sono trasmessi via cavo all’INPS.
La circolare precisa che i redditi richiesti riguardano gli anni 1999, 2000 e 2001.
Organizzazione per gruppi di invio
Per ridurre disagi e accessi ripetuti ai centri di assistenza, l’operazione è suddivisa in due momenti:
- per i pensionati che abitualmente presentano il modello 730, la richiesta dei dati reddituali viene inviata insieme ai CUD, così da consentire un unico accesso per la dichiarazione fiscale e per quella reddituale;
- per gli altri pensionati, la richiesta viene inviata successivamente.
La stessa impostazione viene estesa anche ai percettori di pensioni sociali e assegni sociali, nonché alle prestazioni di invalidità civile, che riceveranno la richiesta nel secondo gruppo.
Soggetti esclusi dalla nuova richiesta
Non sono destinatari del modello "Richiesta RED" i pensionati che:
- hanno compiuto 70 anni al 1° gennaio 2001;
- per gli anni 1996, 1997 e 1998 hanno dichiarato di non possedere altri redditi oltre a quelli derivanti dalle prestazioni pensionistiche presenti nel Casellario centrale dei pensionati.
Per tali soggetti non viene quindi inviata ulteriore richiesta.
Individuazione delle pensioni interessate
L’individuazione delle pensioni soggette a verifica avviene tramite l’archivio delle pensioni. Sono interessate le prestazioni collegate al reddito per le quali manchino in archivio i dati reddituali di almeno uno degli anni 1999, 2000 o 2001. Se il dato di uno degli anni è già presente, la procedura richiede solo gli anni mancanti.
Per il primo gruppo, la lettera riguarda i pensionati che hanno richiesto assistenza fiscale nel 2000; risultano escluse le prestazioni assistenziali. In una fase successiva saranno fornite indicazioni specifiche per il secondo gruppo.
Rilevanze considerate nella prima emissione
Per predisporre la lettera personalizzata vengono estratti i dati dal data base delle pensioni e dal Casellario centrale. Nella richiesta sono riportate le pensioni interessate, la motivazione dell’incidenza reddituale, gli altri soggetti che devono dichiarare i redditi e le pensioni presenti nel Casellario per il titolare e per i familiari.
Le rilevanze indicate per il primo gruppo sono:
- codice 1: integrazione al minimo ex art. 6 legge n. 638/1983 per pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994;
- codice 3: integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984;
- codice 4: integrazione al minimo ex art. 4 d.lgs. n. 503/1992 per pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994;
- codice 5: maggiorazione sociale del minimo ex art. 1 legge n. 544/1988;
- codice 9: assegno per il nucleo familiare ex art. 2 legge n. 153/1988;
- codice 10: trattamenti di famiglia ex art. 23 legge n. 41/1986;
- codice 11: incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex art. 1, comma 41, legge n. 335/1995;
- codice 12: incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro ex art. 1, comma 42, legge n. 335/1995;
- codice 23: importo aggiuntivo di lire 300.000 ex art. 70, comma 7, legge n. 388/2000.
La circolare precisa che viene inviata una sola lettera per soggetto, anche in caso di più pensioni o di una pensione interessata a più rilevanze.
Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti convenzionati
I CAF e gli altri soggetti abilitati acquisiscono i dati reddituali previo controllo dell’identità e della legittimazione dei dichiaranti. La stringa contenuta nella lettera consente la gestione personalizzata della dichiarazione e include:
- codice sede;
- codice categoria;
- numero di certificato;
- rilevanze;
- anni per i quali deve essere dichiarato il reddito;
- codice stato civile;
- codice di controllo.
La procedura stampa il "Mod. CERT.RED" in duplice copia. Una copia viene consegnata al pensionato e l’altra deve essere conservata per almeno dieci anni. I dati possono essere acquisiti sulla base della documentazione esibita oppure tramite autocertificazione, con memorizzazione di un codice che distingue i redditi asseverati da quelli autocertificati.
Acquisizione da parte delle Sedi e aggiornamento delle procedure
La circolare segnala che la procedura rilasciata con circolare n. 120 del 26 giugno 2000 è in fase di aggiornamento per consentire anche alle Sedi l’acquisizione delle dichiarazioni reddituali.
Convenzioni, compensi e durata
La deliberazione n. 78 approva il nuovo schema di convenzione. Il testo prevede che:
- i soggetti già convenzionati per l’operazione RED 1996-1998 possano aderire alla nuova convenzione mediante comunicazione formale alla Direzione generale;
- i nuovi soggetti abilitati possano stipulare singole convenzioni alle condizioni fissate dall’Istituto;
- il compenso per ciascun anno di dichiarazione trasmessa sia stabilito entro il tetto massimo di lire 22.380 per dichiarazione, IVA compresa;
- la convenzione abbia durata annuale, con possibilità di rinnovo tacito per un altro anno;
- l’INPS possa recedere anticipatamente con raccomandata da inviare entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
La circolare sottolinea inoltre che l’assistenza deve essere gratuita per i pensionati.
Privacy e trattamento dei dati
La deliberazione e lo schema di convenzione richiamano il rispetto della legge n. 675/1996 in materia di privacy. L’informativa allegata ai modelli precisa che i dati sono raccolti e utilizzati esclusivamente per la determinazione e la gestione delle prestazioni commisurate al reddito e che il dichiarante può esercitare i diritti di accesso, aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco e opposizione al trattamento presso il soggetto al quale ha presentato la dichiarazione.
Aggiornamento degli archivi e ricalcolo delle pensioni
I dati trasmessi dai CAF e dagli altri soggetti convenzionati confluiscono nel nuovo data base reddituale, insieme ai dati ricavati dal Casellario centrale. Il complesso delle informazioni viene poi utilizzato per l’aggiornamento del data base delle pensioni e per l’eventuale ricalcolo degli importi in pagamento.
La circolare richiama inoltre l’avvio delle operazioni di aggiornamento e ricalcolo dopo il completamento degli invii dei solleciti relativi alle dichiarazioni 1996-1998, il cui termine ultimo e inderogabile di trasmissione è fissato al 30 aprile 2001.
Indicazioni finali alle strutture periferiche
I Direttori di Area e di Agenzia sono invitati a porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti convenzionati e per agevolare la presentazione della dichiarazione reddituale da parte dei pensionati, anche in relazione a eventuali situazioni particolari.
Punti principali
Avvio della nuova operazione RED
Con deliberazione n. 78 del 28 febbraio 2001 viene disposta la nuova emissione della modulistica reddituale per gli anni 1999, 2000 e 2001. L’obiettivo è aggiornare i dati reddituali a consuntivo per il biennio 1999-2000 e acquisire i redditi presuntivi del 2001, anche in funzione delle nuove prestazioni collegate al reddito introdotte dalla legge n. 388/2000.
Nuove prestazioni legate al reddito
La finanziaria 2001 introduce, dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione dell’assegno sociale, la maggiorazione dell’assegno sociale o l’aumento della pensione sociale per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, la maggiorazione della pensione o dell’assegno di invalidità per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sotto i 65 anni, oltre all’importo aggiuntivo di lire 300.000 sulla tredicesima mensilità 2001, subordinato anche a condizioni reddituali del pensionato e del coniuge.
Modalità operative con CAF e soggetti abilitati
Le dichiarazioni sono raccolte da CAF, consulenti tributari, ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro e altri soggetti convenzionati. Il pensionato riceve la lettera personalizzata "Richiesta RED" e il modello "Tipo RED"; il soggetto abilitato acquisisce i dati, verifica la documentazione o l’autocertificazione, stampa il "Mod. CERT.RED" in duplice copia, ne consegna una al pensionato e trasmette i dati all’INPS per via telematica. La documentazione deve essere conservata per almeno dieci anni.
Articolazione in due gruppi di invio
Per agevolare i pensionati, l’operazione è suddivisa in due tempi: il primo gruppo riguarda i pensionati che nel 2000 hanno richiesto assistenza fiscale, ai quali la richiesta è inviata insieme al CUD; il secondo gruppo, in momento successivo, comprende gli altri pensionati e anche le prestazioni assistenziali, così da evitare affollamenti presso CAF e professionisti.
Soggetti esclusi e platea interessata
Non vengono richieste ulteriori dichiarazioni ai pensionati che hanno compiuto 70 anni al 1° gennaio 2001 e che per il 1996, 1997 e 1998 hanno dichiarato di non possedere altri redditi oltre a quelli pensionistici presenti nel Casellario centrale. Per il primo gruppo sono interessati circa 1,9 milioni di pensionati che hanno usufruito dell’assistenza fiscale; complessivamente la platea stimata è di circa 8,5 milioni di soggetti.
Rilevanze e pensioni interessate
La richiesta viene inviata per le prestazioni collegate al reddito per le quali mancano in archivio uno o più dati reddituali relativi al 1999, 2000 e 2001. Per il primo gruppo sono considerate le rilevanze 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 23, che coprono integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, assegni familiari, incumulabilità pensioni ai superstiti e assegni di invalidità, nonché l’importo aggiuntivo di lire 300.000.
Contenuto della stringa e acquisizione dei dati
La lettera inviata al pensionato contiene una stringa di 32 caratteri, anche in codice a barre, che identifica sede, categoria, numero certificato, rilevanze, anni da dichiarare, stato civile e codice di controllo. Tale struttura consente ai soggetti convenzionati di visualizzare pannelli specifici e di acquisire correttamente i dati reddituali da dichiarare, distinguendo fra redditi asseverati e autocertificati.
Trasmissione telematica, convenzioni e sicurezza
Le trasmissioni all’INPS avvengono esclusivamente in modalità telematica tramite Internet, con utilizzo del servizio di fisco telematico e delle chiavi RSA. L’INPS fornisce il software per l’acquisizione dei modelli RED e per la firma digitale, la crittografia e la compressione dei file. La nuova convenzione può essere sottoscritta ex novo oppure estesa ai soggetti che avevano aderito alla precedente convenzione, previa formale adesione al nuovo schema.
Termini, aggiornamento archivi e ricalcolo
Il termine ultimo e inderogabile per la trasmissione dei solleciti relativi ai redditi 1996-1998 è fissato al 30 aprile 2001. Dopo il completamento degli invii e delle acquisizioni, l’INPS procederà all’aggiornamento del data base reddituale e del data base delle pensioni, nonché all’eventuale ricalcolo delle prestazioni in pagamento, secondo la procedura richiamata dalla circolare n. 57 del 9 marzo 2001.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 mar 2001Circolare numero 70 del 21-3-2001
- Circolare · 20 mar 2001Circolare numero 68 del 20-3-2001
- Circolare · 22 mar 2001Circolare numero 71 del 22-3-2001
- Circolare · 26 mar 2001Circolare numero 73 del 26-3-2001
- Circolare · 26 mar 2001Circolare numero 72 del 26-3-2001
- Circolare · 15 mar 2001Circolare numero 64 del 15-3-2001
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →