Cassazione Civile, Ordinanza n. 02662/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso presentate da vari Comuni per la tassa sulle concessioni governative pagata, tra il gennaio 2007 e il gennaio 2010, in relazione a contratti di abbonamento di utenza telefonica mobile. In primo grado le impugnazioni erano state accolte, ma la Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva riformato la decisione, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite e alla successiva norma interpretativa del 2014. Il Comune di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, contestando in sintesi: l’illegittimità della tassa alla luce della disciplina europea sulle telecomunicazioni e delle norme interne di settore; l’abrogazione o comunque l’inapplicabilità, dopo la riforma del Codice delle comunicazioni elettroniche, delle disposizioni che individuavano il presupposto impositivo; il venir meno del collegamento tra tassa e provvedimento amministrativo; la natura innovativa, e non interpretativa, dell’art. 2, comma 4, del d.l. n. 4/2014; l’esenzione per i Comuni in base ai principi costituzionali di equiordinazione e sussidiarietà; l’illegittimità costituzionale della tariffa per violazione degli artt. 23 e 3 Cost.; e la regolazione delle spese di lite. L’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha sostenuto che i motivi del Comune diversi da quelli già devoluti e accolti in primo grado fossero coperti da giudicato e quindi inammissibili. La Corte ha respinto il ricorso incidentale, ritenendo che dagli atti risultasse la riproposizione delle difese anche sugli altri profili, e ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la tassa resta dovuta anche per gli abbonamenti di telefonia mobile, perché il rinvio tariffario al vecchio art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 deve intendersi riferito all’art. 160 del d.lgs. n. 259/2003, e perché la norma interpretativa del 2014 ha chiarito in senso autentico che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali del servizio radiomobile terrestre. È stata inoltre esclusa la violazione del diritto UE e la fondatezza delle questioni costituzionali, nonché la censura sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate sia il ricorso principale del Comune di Nuoro. Ha ritenuto infondati i motivi del Comune perché la tassa sulle concessioni governative per gli abbonamenti di telefonia mobile è tuttora dovuta, in quanto il sistema normativo interno forma un continuum che collega la disciplina previgente a quella del Codice delle comunicazioni elettroniche, e la norma interpretativa del 2014 ha validamente chiarito che le stazioni radioelettriche comprendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre. La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 9560/2014 e la giurisprudenza successiva, nonché la pronuncia della Corte di giustizia UE che ha escluso incompatibilità della tassa con le direttive europee. Ha infine confermato la correttezza della decisione sulle spese, affermando che la loro compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti per reciproca soccombenza, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, nei limiti di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 1
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.
La tassa colpisce gli atti/provvedimenti indicati in tariffa; nel caso della telefonia mobile il presupposto resta integrato dal contratto di abbonamento equiparato alla licenza/autorizzazione generale.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 tariffa allegata
Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
La voce tariffaria continua a operare, con rinvio formale alla disciplina successivamente confluita nell'art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. in l. 28 marzo 2014, n. 50
Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche ... si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
Norma di interpretazione autentica, non innovativa, che chiarisce il significato già desumibile della disciplina previgente.
d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero. 2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
La disposizione è il riferimento attuale cui va letto il rinvio tariffario originariamente formulato all'art. 318 del Codice postale.
d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218
L'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato il presupposto della tassa, perché il contenuto normativo è stato trasfuso nell'art. 160.
d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 219
dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
È stata valorizzata come chiave interpretativa della liberalizzazione delle comunicazioni, incompatibile con una lettura che azzeri gli introiti della tassa.
d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 2, comma 2, lett. b)
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione delle apparecchiature contemplate dal d.lgs. n. 269/2001 dal campo del Codice; la Corte non accoglie questa lettura.
d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269
Disciplina i requisiti tecnici di messa in commercio degli apparati, ma non esclude la tassazione prevista per l'uso mediante abbonamento.
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318
Norma previgente di riferimento, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003.
d.l. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 202
Ha introdotto la disciplina tariffaria sugli apparecchi terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
d.m. 13 febbraio 1990, n. 33, art. 3
È richiamato come base del precedente sistema amministrativo e tecnico relativo alle apparecchiature terminali.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata implicitamente superata dal consolidato orientamento della Corte e dalla chiara risposta della giurisprudenza UE richiamata.
art. 23 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di riserva di legge perché esiste una base normativa sufficiente e un continuum normativo che sorregge il prelievo.
art. 3 Cost.
Non vi è disparità irragionevole tra utenti in abbonamento e utenti prepagati, trattandosi di situazioni oggettivamente diverse.
art. 114 Cost.
L'esenzione dello Stato non si estende ai Comuni; l'esclusione per l'amministrazione statale dipende dalla funzione finanziaria interna del tributo, non da un rapporto di sovraordinazione.
art. 118 Cost.
La tassa non incide sulla possibilità dei Comuni di esercitare le proprie funzioni amministrative in materia di pianificazione e infrastrutture di telecomunicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32 e 54
Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere l'inammissibilità di nuove questioni e conclusioni, ma la Corte respinge l'eccezione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di giudicato, ma la Corte esclude che le questioni fossero coperte da giudicato.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal Comune.
Massime di principio
- Il rinvio contenuto in una tariffa tributaria a una norma abrogata non perde automaticamente efficacia se il contenuto sostanziale di quella norma è stato trasfuso in una disposizione successiva che ne continui la funzione regolatoria.
- Una norma dichiarata di interpretazione autentica è tale se chiarisce uno dei significati già ricavabili dal testo precedente; in tal caso opera retroattivamente e non introduce, di regola, un precetto nuovo.
- Nel contenzioso tributario, la riproposizione in controdeduzioni di questioni già fatte valere, letta nel complesso dell’atto, può essere sufficiente a devolvere al giudice d’appello le censure non accolte in primo grado, senza necessità di rigidi formalismi quando sia chiara la volontà processuale della parte.
- La tassa sulle concessioni governative collegata all’abbonamento di telefonia mobile resta dovuta quando l’abbonamento è equiparato dalla legge alla licenza o all’autorizzazione generale, anche se il regime tecnico delle telecomunicazioni è stato liberalizzato.
- Non vi è contrasto con il diritto dell’Unione europea se il prelievo non ha come base imponibile la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, ma l’uso del servizio da parte dell’abbonato e il contratto di abbonamento come mero fatto generatore.
- Il diverso trattamento fiscale tra utenze mobili in abbonamento e utenze prepagate è legittimo quando le due situazioni non sono omogenee sotto il profilo giuridico e fattuale.
- Le esenzioni tributarie in favore di soggetti pubblici devono essere interpretate restrittivamente e non si estendono per analogia agli enti locali in assenza di una specifica previsione legislativa.
- In sede di legittimità, la censura sulle spese di lite non può sindacare il merito della valutazione discrezionale del giudice circa l’opportunità della compensazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
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