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Sentenza

Sentenza del 16/03/2015 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Revocazione - Artt 64 Dlgs 54692 e 395 n. 4 c.p.c. - Ammissibilità di nuova produzione documentale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La revocazione è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui si fondava su documenti nuovi. L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c. deve infatti risultare dagli atti e dai documenti già presenti nel fascicolo del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata; non può essere dimostrato mediante una nuova produzione documentale nel giudizio revocatorio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la decisione deducendo un errore di fatto revocatorio, presumibilmente sostenendo che il giudice avesse erroneamente percepito o ignorato un elemento risultante dagli atti e dai documenti già ritualmente prodotti nel processo. La questione riguardava anche l’ammissibilità della produzione, nel giudizio di revocazione, di nuovi documenti diretti a dimostrare l’esistenza dell’errore.

Norme richiamate

  • Art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina il ricorso per revocazione nel processo tributario, richiamando i presupposti previsti dalla disciplina processuale civile.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, inteso come errore percettivo del giudice e non come nuova valutazione delle prove o acquisizione di materiale documentale non precedentemente prodotto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando l’errore emerge direttamente dagli atti e dai documenti già acquisiti nel giudizio originario.
  • Non è possibile utilizzare il giudizio di revocazione per introdurre nuovi documenti o colmare omissioni probatorie del precedente processo.
  • L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione materiale o in una svista del giudice, non in un’errata interpretazione giuridica o in una diversa valutazione delle prove.
  • Prima di proporre revocazione occorre verificare che il documento rilevante fosse già presente nel fascicolo originario e che il giudice lo abbia erroneamente percepito o considerato inesistente.
  • La produzione di documenti nuovi destinati a dimostrare l’errore comporta, in linea generale, l’inammissibilità della revocazione fondata sull’art. 395, n. 4, c.p.c.

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