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Sentenza

Sentenza n. 1161/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del TAR Sardegna nn. 1156/2025 e 1134/2025, che avevano liquidato in favore del procuratore antistatario 400 euro ciascuna, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato; quanto alla sentenza n. 27/2026, l’obbligazione è stata adempiuta in corso di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione delle sentenze del TAR Sardegna nn. 27/2026, 1156/2025 e 1134/2025, passate in giudicato e recanti la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto che, nonostante la notificazione dei titoli esecutivi (rispettivamente il 20 gennaio 2026, il 7 gennaio 2026 e il 15 dicembre 2025), l’Amministrazione non aveva adempiuto e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla sentenza n. 27/2026, poiché il Ministero ha documentato il pagamento delle somme dovute mediante lo SOP n. 2235, depositato il 27 agosto 2026. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa alle sentenze nn. 1156/2025 e 1134/2025: le notificazioni dei titoli e del ricorso risultavano ritualmente effettuate e, alla data del ricorso del 28 maggio 2026, era decorso il termine di 120 giorni. Il Ministero non ha provato l’avvenuto pagamento; la nota dell’Ufficio scolastico regionale dichiarava la mancanza di competenza sulle due sentenze, mentre il decreto di liquidazione n. 728 del 31 agosto 2026, relativo alla sentenza n. 1156, autorizzava l’emissione dell’ordine di pagamento ma non provava la corresponsione delle somme. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena esecuzione alle due sentenze entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, dipendente dell’Amministrazione debitrice. Spese del giudizio a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, anche in considerazione della soccombenza virtuale sulla sentenza n. 27/2026 e del carattere seriale del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli articoli 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alle sentenze in epigrafe indicate, pronunciate all’esito dei procedimenti R.G. n. 1021/2025, 924/2025 e 985/2025, con le quali si è statuito quanto segue

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento azionato per ottenere l’attuazione degli obblighi di pagamento derivanti dalle sentenze passate in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.

    Per le amministrazioni statali, l’azione esecutiva può essere intrapresa dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, può essere chiesta l’ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi.

    In caso di insufficienza dei fondi disponibili negli appositi capitoli di bilancio, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla condanna pecuniaria.

  • art. 74 c.p.a.

    SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm.;

    La decisione è pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, l’Amministrazione deve dare prova dell’avvenuto pagamento; un atto che si limiti ad autorizzare l’emissione dell’ordine di pagamento non dimostra, da solo, che le somme siano state effettivamente corrisposte.
  • Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, può essere accolta la domanda di ottemperanza e può essere fissato un termine per l’adempimento, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • Quando il pagamento dovuto in esecuzione di una sentenza interviene durante il giudizio di ottemperanza ed è documentato, per quella specifica pronuncia va dichiarata cessata la materia del contendere, ferma la decisione sulle ulteriori obbligazioni rimaste inadempiute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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