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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30784/2022 del 08/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che, accogliendo il reclamo del detenuto Vincenzo Licata, aveva ordinato alla Direzione della Casa circondariale di Spoleto l'inserimento nel "modello 72" di una serie di prodotti alimentari fino allora esclusi per i detenuti sottoposti al regime 41-bis e aveva consentito al medesimo di cucinare senza le fasce orarie previste dal regolamento di istituto. Il Ministero contestava la decisione sostenendo l'insussistenza dei presupposti per il reclamo giurisdizionale, l'ampia discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria nella disciplina degli orari e dei beni acquistabili, e la legittimità di limitazioni giustificate da esigenze di sicurezza e ordine interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto che il magistrato di sorveglianza possa sindacare sia la legittimità che la ragionevolezza/proporzionalità delle scelte amministrative quando incidono su diritti fondamentali (quali il diritto all'alimentazione e alla salute), ma nel caso concreto ha stabilito: (a) in ordine alle fasce orarie per la cottura, la regolamentazione degli orari rientra nella potestà organizzativa dell'Amministrazione (art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000) e può essere legittima se non manifestamente irragionevole; tuttavia il provvedimento impugnato non chiariva se il divieto fosse applicato a tutti i detenuti o soltanto ai sottoposti al 41-bis, sicché la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale limitatamente a questo profilo e ha rinviato per chiarimenti e nuova valutazione; (b) quanto alla esclusione di una serie di generi alimentari dal "modello 72" per i 41-bis, la Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale che ha ritenuto ingiustificata la esclusione poiché i prodotti non erano beni di pregio né idonei a consolidare posizioni di potere nella particolare organizzazione del 41-bis (celle singole, limitata socialità, potere di spesa ridotto). Di conseguenza il ricorso del Ministro è stato accolto solo sul punto delle fasce orarie e respinto per il resto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Disciplina il reclamo giurisdizionale del detenuto contro atti dell'Amministrazione penitenziaria; la Corte ne conferma la funzione di tutela dei diritti soggettivi qualora derivi un attuale e grave pregiudizio.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Regime detentivo speciale; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 186/2018) che condanna misure ulteriormente afflittive non funzionali alle finalità del regime; le limitazioni previste dal 41-bis devono dunque essere giustificate e proporzionate.

  • art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

    Individua il rimedio giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza; la Corte precisa che può tutelare posizioni qualificabili come "diritto" e sindacare anche la ragionevolezza dell'atto amministrativo quando sono in gioco diritti fondamentali.

  • art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000

    "il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata"

    Attribuisce all'Amministrazione la potestà disciplinare sugli orari interni: la Corte reputa legittima la fissazione di fasce orarie per la cottura a condizione che la scelta sia ragionevole, proporzionata e non discriminatoria tra circuiti detentivi.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230/2000

    Richiamato in relazione alle possibilità minime di riscaldare o preparare cibi semplici; la Corte lo utilizza per bilanciare il diritto all'alimentazione con le esigenze organizzative.

  • art. 14, d.P.R. n. 230/2000

    Stabilisce limiti alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari: la Corte osserva che già l'ordinamento ordinario contiene strumenti per prevenire acquisizioni anomale, riducendo la necessità di misure differenziate generalizzate.

  • art. 14-bis Ord. pen.

    Indicata come uno degli strumenti ordinari per gestire problemi di sicurezza interna e contenere forme di pericolosità violenta senza ricorrere a misure generali vessatorie.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella prospettiva del divieto di trattamenti discriminatori e inumani: la Corte rimarca che restrizioni applicate solo ai detenuti 41-bis possono essere illegittime se non giustificate.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2018

    Ha ritenuto che il divieto assoluto di cuocere cibi previsto per i 41-bis fosse ingiustificatamente afflittivo; la Corte di cassazione la utilizza come parametro per valutare la proporzionalità delle misure imposte ai sottoposti al 41-bis.

  • Corte cost., sent. n. 97/2020

    Richiamata come ulteriore riferimento sui limiti alla possibilità di misure afflittive ingiustificate nei confronti dei detenuti.

Massime di principio

  • Il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69 Ord. pen. è esperibile quando dalla condotta amministrativa derivi un "diritto" del detenuto leso o un attuale e grave pregiudizio; il giudice può sindacare non solo la legittimità formale ma anche la ragionevolezza e proporzionalità dell'atto.
  • Le disposizioni organizzative dell'Amministrazione penitenziaria (es. orari di cottura, elenco dei generi acquistabili) rientrano nella discrezionalità amministrativa, ma restano sindacabili se manifestamente irragionevoli, sproporzionate o discriminatorie rispetto a finalità di sicurezza legittime.
  • Le limitazioni applicate ai detenuti sottoposti al regime 41-bis devono avere una solida giustificazione funzionale alle finalità speciali della misura; divieti generalizzati che non si applicano anche agli ordinari rischiano di configurare una ingiustificata afflittività.
  • La fissazione di fasce orarie per la cottura è compatibile con l'ordinamento se riguarda tutti i detenuti e si fonda su esigenze di ordine, salute e organizzazione; se invece la limitazione colpisce soltanto il 41-bis senza motivazione adeguata, può essere annullata.
  • Le limitazioni ai generi acquistabili devono essere motivate da obiettivi concreti (prevenzione di privilegi o consolidamento di potere) e non possono escludere prodotti innocui o non di lusso in modo arbitrario; eventuali esigenze di sicurezza specifiche vanno trattate con misure individuali, non con divieti generali indiscriminati.
  • Il sindacato del giudice è limitato al vizio di legittimità e alla verifica di ragionevolezza/proporzionalità: non può sostituirsi al giudizio tecnico-amministrativo sul merito se quest'ultimo è esercitato entro i canoni di ragionevolezza.

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