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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-432/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi da 1 a 3, articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e articolo 16, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, lettere a), b) e d), e articolo 9, paragrafo 1 – Gestione forestale basata sulla buona pratica – Piani di gestione forestale – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 9, paragrafo 2 – Esame della legittimità, sostanziale e procedurale, dei piani di gestione forestale – Diritto di ricorso delle organizzazioni per la tutela dell’ambiente. — Causa C-432/21

Giurisprudenza europea62021CJ0432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto entrambi i motivi della Commissione contro la Polonia. Ha ritenuto incompatibile con le direttive habitat e uccelli la disposizione nazionale che esonerava in via generale la gestione forestale conforme alla buona pratica dalle norme di tutela della natura. Ha inoltre accertato che il diritto polacco non garantiva alle organizzazioni ambientaliste un accesso giurisdizionale effettivo per contestare i piani di gestione forestale rilevanti ai fini dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat.

Inadempimento della Polonia per una deroga generale alla tutela di specie e habitat nelle attività forestali e per la mancata previsione di un ricorso effettivo contro i piani di gestione forestale.

La questione giuridica

Se la normativa polacca, che qualifica la gestione forestale conforme ai requisiti di buona pratica come non lesiva delle disposizioni di tutela della natura, sia compatibile con gli obblighi di tutela delle specie e degli habitat imposti dalle direttive habitat e uccelli; e se la Polonia dovesse garantire alle organizzazioni ambientaliste la possibilità di impugnare in giudizio i piani di gestione forestale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, in combinato disposto con la Convenzione di Aarhus.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che uno Stato membro non può introdurre una regola generale secondo cui la gestione forestale conforme alla "buona pratica" non viola le norme di conservazione della natura, se tale regola opera come deroga ampia e indifferenziata alle discipline di recepimento delle direttive habitat e uccelli senza rispettarne le condizioni tassative di deroga e senza garantire chiarezza e precisione del sistema. Inoltre, quando un piano di gestione forestale rientra nell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, lo Stato membro deve assicurare alle organizzazioni ambientaliste un ricorso effettivo per contestarne la legittimità sostanziale e procedurale, in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 6, paragrafi 1-4, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 5, lettere a), b) e d), direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2009/147/CE
  • Convenzione di Aarhus, articoli 6, paragrafo 1, lettera b), e 9, paragrafo 2
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Inadempimento della Polonia in materia di gestione forestale, tutela delle specie e accesso alla giustizia

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento della Commissione europea contro la Repubblica di Polonia, incentrato su una disciplina nazionale sulla gestione forestale qualificata come "buona pratica". La Corte esamina sia la compatibilità di tale disciplina con le direttive habitat e uccelli, sia l’effettività della tutela giurisdizionale per le organizzazioni ambientaliste contro i piani di gestione forestale.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione aveva contestato alla Polonia, già in fase EU Pilot e poi con lettera di diffida e parere motivato, l’introduzione dell’articolo 14b, paragrafo 3, della legge sulle foreste. Tale norma stabiliva che la gestione forestale eseguita conformemente ai requisiti di buona pratica non viola le disposizioni della legge relativa alla tutela della natura, in particolare gli articoli 51 e 52. La Commissione contestava inoltre l’assenza di un rimedio giurisdizionale effettivo per le organizzazioni ambientaliste contro i piani di gestione forestale.

Normativa rilevante dell’Unione

La Corte richiama la direttiva 92/43/CEE "habitat", in particolare gli articoli 6, paragrafi 1-4, 12, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, lettera a), e 16, paragrafo 1. Richiama inoltre la direttiva 2009/147/CE "uccelli", in particolare gli articoli 4, paragrafo 1, 5, lettere a), b) e d), e 9, paragrafo 1. Per il secondo motivo sono rilevanti anche l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus.

Prima censura: deroga generale alla tutela delle specie

La Corte osserva che gli articoli 12 e 13 della direttiva habitat e l’articolo 5 della direttiva uccelli impongono regimi di rigorosa tutela e divieti specifici, mentre le deroghe sono consentite solo nei casi tassativi previsti dagli articoli 16 della direttiva habitat e 9 della direttiva uccelli. L’articolo 14b, paragrafo 3, della legge polacca sulle foreste è invece formulato in termini generali e molto ampi, perché crea una presunzione di non violazione delle norme di tutela della natura per ogni gestione forestale conforme alla buona pratica.

La Corte rileva che il regolamento nazionale sui requisiti di buona pratica non contiene le condizioni essenziali richieste dalle direttive, come l’assenza di alternative valide, il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente e i motivi di deroga tassativamente indicati. Inoltre, la norma nazionale può essere interpretata come una deroga generale alle disposizioni interne di recepimento delle direttive, con rischio di incertezza giuridica e di applicazione errata da parte delle autorità. Ne consegue la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, paragrafi 1 e 2, 12, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, lettera a), e 16, paragrafo 1, della direttiva habitat, nonché dagli articoli 4, paragrafo 1, 5, lettere a), b) e d), e 9, paragrafo 1, della direttiva uccelli.

Prima censura: tutela degli habitat e misure di conservazione

Quanto agli habitat, la Corte ricorda che gli articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva habitat e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva uccelli richiedono misure di conservazione specifiche per sito e la loro effettiva attuazione. I requisiti di buona pratica della normativa polacca si applicano però in modo generale a tutte le operazioni forestali, indipendentemente dalle caratteristiche dei siti, degli habitat e delle specie coinvolte.

Per questo motivo, tali requisiti non possono garantire la precisione e la specificità necessarie a soddisfare gli obblighi europei di conservazione per le zone speciali di conservazione e per le zone di protezione speciale. La Corte conclude quindi che la Polonia è venuta meno anche agli obblighi derivanti dagli articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva habitat e 4, paragrafo 1, della direttiva uccelli.

Seconda censura: accesso alla giustizia contro i piani di gestione forestale

La Corte affronta poi l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Polonia e la respinge. Ritiene che la Commissione abbia esposto in modo sufficientemente coerente e preciso il nesso tra l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat e la Convenzione di Aarhus, e che non fosse necessario fondare la censura anche sull’articolo 19 TUE e sull’articolo 47 della Carta, che non risultavano adeguatamente sviluppati nel ricorso.

Nel merito, la Corte afferma che i piani di gestione forestale previsti dalla legge polacca possono rientrare nell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, poiché costituiscono piani o progetti suscettibili di incidere significativamente sui siti protetti. Le decisioni nazionali adottate nell’ambito di tale disposizione rientrano, secondo la giurisprudenza precedente, nell’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus. Ne deriva l’obbligo di garantire alle organizzazioni ambientaliste la possibilità di adire un giudice per contestare in modo effettivo la legittimità sostanziale e procedurale dei piani di gestione forestale.

La Corte constata che il diritto polacco non soddisfaceva tale esigenza con sufficiente chiarezza e precisione: la giurisprudenza nazionale prevalente negava che l’atto di approvazione del piano fosse una decisione amministrativa impugnabile, mentre le altre vie indicate dalla Polonia non consentivano un vero controllo giurisdizionale sulla legittimità dei piani. La seconda censura è quindi accolta.

Decisione

La Corte dichiara che la Repubblica di Polonia è venuta meno sia agli obblighi derivanti dalle direttive habitat e uccelli per aver adottato l’articolo 14b, paragrafo 3, della legge sulle foreste, sia agli obblighi di garantire un ricorso effettivo alle organizzazioni ambientali contro i piani di gestione forestale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, in combinato disposto con la Convenzione di Aarhus. La Polonia è inoltre condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • le deroghe ai divieti di tutela delle specie devono essere tassative, chiare e precise;
  • una norma nazionale che presume in modo generale la compatibilità della gestione forestale con la tutela della natura non è conforme al diritto UE se opera come esenzione ampia dagli obblighi di conservazione;
  • le misure di conservazione per siti Natura 2000 devono essere site-specific e realmente applicate;
  • le organizzazioni ambientaliste devono poter ottenere un sindacato giurisdizionale effettivo sui piani suscettibili di incidere significativamente sui siti protetti.

Come è indicizzato

Materieambientetutela della biodiversitàtutela delle specienatura 2000accesso alla giustizia ambientale

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