Sentenza del 16/11/2022 n. 5139 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Procedimento - Cessata materia del contendere - Sopravvenuta carenza di interesse. (1° massima). Processo tributario - Procedimento - Cessata materia del contendere - Sopravvenuta carenza di interesse. (2° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il processo è stato iniziato per contestare un atto impositivo. Successivamente l'atto impugnato è stato annullato (anche in autotutela) per qualsiasi motivo, determinando la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente: nel processo tributario non è infatti ammessa una pronuncia che si limiti ad accertare l'illegittimità della pretesa erariale senza produrre effetti concreti. Pertanto la prosecuzione del giudizio risulterebbe inutile per il contribuente.
La decisione
Il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'annullamento sopravvenuto dell'atto impugnato. Quanto alle spese, si applica il principio della soccombenza virtuale (come nel processo civile): l'annullamento sopravvenuto attribuisce di regola al ricorrente la posizione di 'vincitore' ai fini delle spese. Inoltre, se il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese senza adeguata motivazione, tale compensazione non è fondata e le spese devono essere poste a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 46
Disciplina la competenza e la definizione del processo tributario; utilizzato per individuare gli effetti processuali della cessazione della materia del contendere e le regole sulle spese.
d.lgs. 546/92, art. 15
Riguarda le spese del processo tributario; impiegato per stabilire la regola applicabile alla ripartizione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere.
Cass. 33587/2022
Giurisprudenza di merito che conferma che l'annullamento dell'atto determina la cessazione della materia del contendere e che bisogna ricorrere al principio della soccombenza virtuale per le spese.
Cass. 5098/2022
Conferma l'inderogabilità del principio per cui la sopravvenuta inefficacia dell'atto impugnato rende il processo privo di utilità e orienta la decisione sulle spese in favore del ricorrente.
Cass. 15432/2022
Ulteriore conferma giurisprudenziale della regola della cessazione della materia del contendere in caso di annullamento dell'atto e dell'applicazione della soccombenza virtuale.
Cass. 1230/2007
Stabilisce che, in caso di omessa motivazione a sostegno della compensazione delle spese disposta dal giudice, le spese devono essere poste a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Se l'atto impugnato viene annullato durante il giudizio, il processo tributario generalmente si estingue per cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
- Il processo tributario non può pronunciarsi soltanto per accertare l'illegittimità della pretesa senza effetti concreti; pertanto la sopravvenuta rimozione dell'atto rende il giudizio infruttuoso.
- Per la liquidazione delle spese va applicato il principio della soccombenza virtuale: l'annullamento sopravvenuto attribuisce virtualmente la soccombenza all'Amministrazione, favorendo il ricorrente nel rimborso delle spese.
- Se il giudice dispone la compensazione delle spese senza motivazione, la compensazione è infirmata e le spese devono essere poste a carico dell'Amministrazione finanziaria.
- Prassi consigliata: in caso di annullamento sopravvenuto chiedere espressamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese, allegando la prova dell'annullamento e richiedendo motivazione puntuale qualora il giudice disponga compensazioni.
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