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Sentenza

Sentenza n. 3524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV quater, che aveva annullato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/E4 e disposto il riesame della valutazione delle pubblicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata, ricercatrice a tempo determinato di tipo B, aveva partecipato alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore del Diritto dell’Unione europea. Pur avendo superato i tre indicatori e conseguito una valutazione positiva per sette titoli su nove, era stata giudicata non abilitata con decisione assunta a maggioranza di tre commissari su cinque, sulla base della valutazione negativa delle pubblicazioni. Il TAR aveva annullato il giudizio ritenendo che la Commissione avesse motivato esclusivamente sul criterio della qualità della produzione scientifica, senza riferirsi adeguatamente agli ulteriori criteri previsti dall’art. 4 del d.m. n. 120/2016, e che non avesse esplicitato le ragioni per cui gli elementi positivi risultanti da alcuni giudizi individuali fossero stati recessivi rispetto a quelli negativi. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo che gli altri criteri erano stati valutati positivamente, sia nei giudizi individuali sia in quello collegiale, e che la Commissione aveva legittimamente concentrato la motivazione sul criterio della qualità della produzione scientifica, ritenuto decisivo ai fini del diniego. Ha inoltre contestato la necessità di una motivazione rafforzata volta a confutare analiticamente le posizioni dissenzienti, sostenendo che, in caso di deliberazione a maggioranza, rileva la solidità della motivazione espressa dalla maggioranza. L’appellata ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, censurando anche le controdeduzioni depositate in primo grado da tre commissari come motivazione postuma e ribadendo il difetto di motivazione del giudizio collegiale, l’omessa applicazione di tutti i criteri normativi, l’apoditticità delle valutazioni sulla qualità delle pubblicazioni e la mancata considerazione degli elementi positivi emergenti dai giudizi individuali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto inammissibili, per carenza di interesse, le censure dell’appellata relative alle controdeduzioni dei commissari, poiché il TAR aveva deciso sulla base del verbale ufficiale della Commissione e aveva considerato le controdeduzioni irrilevanti. Ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. Nel merito, ha rilevato che il giudizio collegiale di non abilitazione era ampiamente e dettagliatamente motivato dalla maggioranza di tre commissari su cinque. I criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 120/2016 sono cumulativi e non alternativi: il candidato deve ottenere una valutazione positiva rispetto a tutti e la valutazione negativa anche di uno solo è sufficiente a giustificare il diniego, senza possibilità di compensazione. Nel caso concreto, i criteri diversi da quello relativo alla qualità della produzione scientifica erano stati valutati positivamente; pertanto non era necessario un ulteriore bilanciamento complessivo tra tutti gli indicatori. Il criterio relativo alla qualità della produzione scientifica, fondato su originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, è stato ritenuto centrale per il giudizio di maturità scientifica. La Commissione aveva evidenziato specifici limiti della monografia e dei lavori minori, tra cui incompletezza dell’analisi dottrinale, carenze metodologiche e sistematiche, difetti di originalità e innovatività e insufficiente sviluppo dei rilievi critici. Il giudice ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata diretta a confutare analiticamente i giudizi individuali dissenzienti: in caso di decisione a maggioranza, assume rilievo la solidità della motivazione della maggioranza, purché essa sia chiara e adeguata. Le censure riguardanti il merito tecnico-scientifico della valutazione negativa sono state comunque ritenute infondate e, per quanto già respinte dal TAR senza appello incidentale, coperte da giudicato interno. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della valutazione.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. n. 120/2016

    “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”

    I criteri di valutazione delle pubblicazioni sono cumulativi e non alternativi; la valutazione negativa anche di uno solo di essi è sufficiente a giustificare il diniego dell’abilitazione, senza possibilità di compensazione.

  • art. 6 d.m. n. 120/2016

    La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le condizioni previste dalla disposizione, comprendenti la valutazione positiva dei titoli e degli indicatori e pubblicazioni complessivamente di qualità elevata valutate secondo i criteri dell’art. 4.

    L’abilitazione richiede il concorso di tutte le condizioni previste; la valutazione positiva dei titoli e degli indicatori non supplisce a una valutazione negativa delle pubblicazioni.

  • art. 48 TUE

    Richiamato nel contenuto della valutazione della monografia, con riferimento alla mancata considerazione di documenti istituzionali relativi alla revisione dei Trattati; il richiamo costituisce uno degli elementi posti dalla Commissione a fondamento del giudizio negativo sulla qualità della pubblicazione.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Nella procedura di abilitazione scientifica nazionale, i criteri di valutazione delle pubblicazioni previsti dall’art. 4 del d.m. n. 120/2016 sono cumulativi e non alternativi: il candidato deve risultare positivamente valutato rispetto a tutti i criteri e la valutazione negativa anche di uno solo può fondare il diniego dell’abilitazione.
  • Quando la Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale delibera a maggioranza, la legittimità del giudizio dipende dalla chiarezza, completezza e solidità della motivazione espressa dalla maggioranza, non dalla confutazione analitica di ogni argomentazione contenuta nei giudizi individuali dissenzienti.
  • Se i criteri diversi da quello relativo alla qualità della produzione scientifica sono stati espressamente valutati positivamente, non è necessario un ulteriore motivato bilanciamento tra tali elementi e la valutazione negativa della qualità delle pubblicazioni, poiché la sufficienza rispetto a ciascun criterio costituisce condizione necessaria e autonoma per l’abilitazione.
  • La valutazione della qualità della produzione scientifica, basata su originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, costituisce un profilo centrale del giudizio sulla maturità scientifica e può sorreggere autonomamente il diniego quando sia motivata attraverso riferimenti concreti ai limiti delle pubblicazioni.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella della Commissione; il sindacato resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, errore macroscopico, travisamento o carenza motivazionale effettiva.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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