Cassazione Penale, Sentenza n. 41004/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che l'aveva in parte assolta per un episodio (17/7/2017) per prescrizione, ma aveva riqualificato altri fatti (commessi tra il 9/10/2017 e il 24/11/2017) da truffa in appropriazione indebita, rideterminando la pena. I motivi di ricorso alla Cassazione erano: (1) vizio per mancata declaratoria di prescrizione anche per i fatti successivi al 3/8/2017; (2) violazione per la riqualificazione del fatto con presunto peggioramento della posizione (divieto di reformatio in peius); (3) vizi di motivazione e violazione dei diritti di difesa per non aver valutato contraddizioni testimoniali, il ruolo della parte offesa, la richiesta di perizia contabile e l'assenza di segnalazioni ispettive; (4) omessa valutazione di prove favorevoli dalla difesa (testimonianze) e mancanza di coperture assicurative; (5) illegittima acquisizione, in sede dibattimentale, di documentazione originale ex art. 507 c.p.p. in una fase successiva alla chiusura dell'istruttoria, con pregiudizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Principali motivazioni: (a) il convincimento di prescrizione per i fatti successivi è infondato perché, con l'entrata in vigore della legge n.103/2017 ("legge Orlando"), si è determinata la sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art.159 c.p.; calcoli effettuati hanno mostrato che per il fatto più antico ancora contestato (9/10/2017) la prescrizione non sarebbe maturata prima del 20/2/2027, quindi non matura né al tempo del giudizio di merito né alla data odierna; (b) la censura sulla riqualificazione è infondata: l'appropriazione indebita, nell'epoca dei fatti, prevedeva un massimo edittale inferiore o pari a quello della truffa e l'applicazione del divieto di reformatio in peius riguarda solo il trattamento sanzionatorio (specie e quantità della pena), non la ricostruzione giuridica del fatto quando il trattamento non risulta peggiorato; (c) i motivi di merito sulla motivazione e sulla valutazione delle prove sono trattati come mera richiesta di riconsiderazione del fatto, il che è precluso a questa Corte salvo che emergano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; le contestazioni mosse erano generiche e non dimostravano tali vizi; (d) l'acquisizione degli originali ex art.507 c.p.p. è stata ritenuta lecita e necessaria (per consentire lettura integrale di scontrini sovrapposti), la difesa non ha formulato opposizione immediata né ha allegato specificamente l'incidenza dell'eventuale inutilizzabilità di tali documenti sul complessivo compendio probatorio; (e) per tutte queste ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese di procedimento, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al pagamento delle spese in favore della parte civile come disposto nel dispositivo.
Norme richiamate
Legge n.103/2017 (c.d. "legge Orlando")
Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione (art.159 c.p.) per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge (dal 3/8/2017 al 31/12/2019); la Corte ne ha ritenuto applicabile l'effetto ai fatti commessi nell'ottobre-novembre 2017, impedendo la declaratoria di prescrizione.
Art. 159 cod. pen.
Regola la sospensione del corso della prescrizione: applicata nella versione introdotta dalla legge n.103/2017 per i reati commessi nel periodo indicato; la Corte ne ha fatto valere l'effetto estensivo al calcolo della prescrizione per gli episodi del 2017.
Art. 161 cod. proc. pen.
Norma sugli eventi interruttivi della prescrizione: la Corte ha tenuto conto degli eventi interruttivi nel calcolo del termine prescrizionale dell'appropriazione indebita.
Art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La Corte di merito ha riqualificato i fatti originariamente contestati come truffa in appropriazione indebita; la Cassazione ha ritenuto legittima tale riqualificazione alla luce delle risultanze probatorie e dell'assenza di peggioramento sanzionatorio.
Art. 61 n. 11 cod. pen. (circostanza aggravante)
Accertata e applicata sia per la truffa che per l'appropriazione indebita; ha influito sulla determinazione della pena ma non ha cambiato il principio secondo cui la riqualificazione non è vietata se non comporta un trattamento sanzionatorio peggiore.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius)
Il divieto impedisce un trattamento sanzionatorio peggiorativo per il condannato in appello; la Corte ha ricordato che ciò non ostacola la corretta qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice d'appello, purché non ne risulti una pena quantitativamente o qualitativamente peggiore.
Art. 507 cod. proc. pen. (acquisizione d'ufficio di prove)
Consente al giudice di acquisire d'ufficio documenti anche dopo la chiusura dell'istruttoria, purché la fase di acquisizione delle prove sia formalmente conclusa; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione degli originali effettuata dal Tribunale e poi utilizzata in appello.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Disciplinano i motivi di illegittimità e i vizi di motivazione opponibili in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi dedotti dalla difesa generici o atti a rimettere in discussione valutazioni di merito non sindacabili se non per manifesta illogicità o contraddittorietà.
Art. 112 Cost.
Richiamato nella doglianza sulla tutela dei diritti della difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione costituzionale del diritto di difesa alla luce delle circostanze processuali e degli sviluppi istruttori.
Art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di trattazione orale su richiesta rituale; la Corte ha annotato che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto e senza richiesta di trattazione orale.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per spese e sanzioni processuali in caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge n.103/2017 (art.159 c.p.) si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 e può impedire dichiarazioni di prescrizione per fatti avvenuti in quel periodo; occorre sempre calcolare gli eventi interruttivi e l'effetto delle successive normative.
- La riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice d'appello è consentita per assicurare la corretta applicazione della legge penale; il divieto di reformatio in peius tutela solo il trattamento sanzionatorio (specie e quantità della pena), non l'esatta qualificazione del fatto ove non comporti un peggioramento della pena.
- La Corte di Cassazione non è un giudice del fatto: non rivede la valutazione delle prove salvo che emergano vizi della motivazione consistenti nella sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; i motivi generici che chiedono diversa valutazione delle prove sono normalmente inammissibili.
- L'acquisizione d'ufficio di documenti ex art.507 c.p.p. è ammissibile anche dopo la chiusura formale dell'istruttoria se il giudice la ritiene necessaria; chi contesta l'utilizzabilità di tali prove deve opporsi tempestivamente e, in Cassazione, dimostrare specificamente l'incidenza dell'eventuale esclusione di quelle prove sul complessivo compendio probatorio.
- Chi impugna in Cassazione questioni procedurali (es. illegittima acquisizione di prove, violazione del diritto di difesa) deve fornire censure specifiche e documentare l'effettiva incidenza della presunta nullità o illegittimità sul risultato processuale, altrimenti la censura rischia di essere considerata generica e inammissibile.
- Nel calcolare la prescrizione e nella formulazione dei motivi di impugnazione è essenziale considerare le modifiche normative intervenute nel tempo e richiamare, se utile, la giurisprudenza della Corte di legittimità che ha chiarito l'applicabilità retroattiva o meno delle norme sopravvenute.
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