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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33238/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto un'intimazione di pagamento relativa a cinque cartelle esattoriali, di cui due concernenti crediti tributari, e aveva impugnato l'atto esecutivo e le cartelle sottese deducendo la prescrizione quinquennale dei crediti. L'agente della riscossione si era costituito eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività/limiti di impugnazione delle cartelle già notificate e sostenendo, in ogni caso, che la prescrizione fosse stata interrotta da precedenti intimazioni, da una proposta di compensazione e sospesa per effetto della L. n. 147/2013. In appello il contribuente aveva insistito anche per la declaratoria di cessata materia del contendere, assumendo l'annullamento di diritto dei ruoli ai sensi dell'art. 1, commi 537 ss., L. n. 228/2012, per mancata risposta dell'ente creditore all'istanza di sospensione. Con il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione degli artt. 46 e 57 D.Lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello dichiarato inammissibile o comunque rigettato la richiesta di cessata materia del contendere; (ii) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., per il rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti tributari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e, correlativamente, ha accolto la richiesta di esaminare nel merito la questione della cessata materia del contendere, precisando che il rilievo di inammissibilità della censura per novità era stato solo ad abundantiam e non costituiva la ratio decidendi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se si siano perfezionati i presupposti dell'annullamento di diritto dei ruoli ex L. n. 228/2012, cioè se l'ente creditore abbia o meno adempiuto agli obblighi procedurali che, in difetto, fanno scattare l'annullamento. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre affermato che la procedura di sospensione-annullamento riguarda cause inerenti al credito e all'ente creditore, non vizi propri dell'attività di riscossione, e che l'agente della riscossione può svolgere una delibazione sommaria per respingere istanze manifestamente dilatorie.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • artt. 46 e 57 D.Lgs. n. 546/1992

    Sono evocati dal ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità e la gestione della domanda di cessata materia del contendere nel processo tributario.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    È invocato per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti tributari azionati mediante ruolo e intimazione.

  • art. 1, commi 537-542, L. n. 228/2012

    Disciplina la procedura di sospensione della riscossione su istanza del debitore e il conseguente eventuale annullamento di diritto delle partite iscritte a ruolo in caso di mancata risposta dell'ente creditore.

  • art. 1, comma 540, L. n. 228/2012

    La mancata comunicazione dell'ente creditore nel termine previsto comporta l'annullamento di diritto delle partite e il discarico automatico del concessionario, salvo i limiti applicativi chiariti dalla Corte.

  • art. 1, comma 538, L. n. 228/2012

    Individua le cause tipizzate di sospensione della riscossione; la Corte ne legge le ipotesi come riferite al credito sotteso e all'ente creditore, non ai vizi dell'attività dell'agente della riscossione.

  • art. 1, comma 539, L. n. 228/2012

    Regola il procedimento conseguente alla domanda del debitore, imponendo la trasmissione all'ente creditore e la successiva comunicazione degli esiti al debitore e al concessionario.

  • art. 1, comma 537, L. n. 228/2012

    Prevede l'obbligo di sospensione immediata della riscossione a fronte della dichiarazione del debitore nei casi previsti dal comma 538.

  • art. 1 del d.lgs. 24/09/2015, n. 159

    Ha modificato la disciplina originaria, riducendo il termine per la domanda e incidendo sul perimetro delle cause di sospensione e sull'annullamento di diritto.

  • art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2015

    Contiene una disciplina transitoria: la novella del 2015 si applica alle dichiarazioni presentate dopo la sua entrata in vigore; per quelle precedenti resta ferma la disciplina originaria.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    È menzionato come esempio di vizio o decadenza dell'attività di riscossione non riconducibile alla procedura di sospensione ex L. n. 228/2012.

  • art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dal resistente come base della proposta di compensazione riferita ad alcune cartelle.

  • L. n. 147/2013

    È indicata come fonte di sospensione della prescrizione richiamata dall'agente della riscossione e dai giudici di merito.

  • art. 1, comma 540, L. n. 228/2012

    "le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto"

    La Corte ribadisce che l'annullamento opera solo al ricorrere dei presupposti procedurali e sostanziali della disciplina e non per qualunque contestazione sulla riscossione.

Massime di principio

  • La procedura di sospensione della riscossione ex L. n. 228/2012 è uno strumento volto a far emergere rapidamente cause di inesigibilità o estinzione del credito e a consentire l'eventuale annullamento d'ufficio, evitando contenziosi inutili; il suo baricentro è il rapporto tra ente creditore e debitore, non la sola attività dell'agente della riscossione.
  • L'annullamento di diritto dei ruoli per mancata risposta dell'ente creditore presuppone che l'istanza del contribuente sia fondata su una causa idonea a incidere sulla pretesa tributaria o sul credito sotteso; non è utilizzabile per far valere vizi propri dell'azione esattoriale o della sequenza notificatoria che non attengono al credito in sé.
  • Nell'applicazione della disciplina ex art. 1, commi 537 ss., L. n. 228/2012 il giudice deve verificare in concreto l'avvenuto compimento di tutti gli adempimenti procedurali rilevanti, in particolare la trasmissione e la risposta dell'ente creditore, perché dalla loro omissione discende l'annullamento di diritto.
  • L'eventuale rilievo di inammissibilità della doglianza per novità, se formulato in motivazione ma non posto a base del decisum, costituisce argomento ad abundantiam e non impedisce il sindacato di legittimità sulla reale ratio decidendi.
  • L'agente della riscossione può svolgere una valutazione sommaria dell'istanza per respingere domande manifestamente dilatorie o documentazione non pertinente, in coerenza con i principi di economicità dell'azione impositiva e di prevenzione degli abusi dell'istituto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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