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Sentenza

Sentenza n. 5628/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’8 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza dell’8 ottobre 2025 per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e a ottenere un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la richiesta. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Am ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare la domanda e l’attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere, anche se il provvedimento finale richiesto non è ancora stato adottato.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia posto in essere un’attività idonea a soddisfare integralmente la specifica pretesa dedotta con il ricorso contro il silenzio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione sia contenuto, l’amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli e siano documentate circostanze organizzative, quale l’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile la restituzione del contributo unificato al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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