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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12161/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di rapporti di diritto privato a tempo determinato stipulati tra una azienda sanitaria e un medico veterinario dal 2002 al 2009, formalmente ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992 per l'attuazione di specifici progetti sanitari. Il professionista aveva chiesto di far dichiarare l'illegittimità del termine, la natura parasubordinata del rapporto, il diritto all'applicazione del trattamento economico-normativo dell'A.C.N. veterinari del 23 marzo 2005 e il pagamento di differenze retributive, oltre a danni e altre voci accessorie. La Corte d'appello aveva riconosciuto la riconducibilità del rapporto a una collaborazione coordinata e continuativa assimilabile ai rapporti convenzionati e, sulla base della norma transitoria n. 4 dell'A.C.N. 2005, aveva condannato l'azienda al pagamento delle differenze retributive, rigettando la sola domanda risarcitoria. In cassazione l'azienda sanitaria ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso attività ordinaria e finalità istituzionali e avrebbe illegittimamente esteso la disciplina del lavoro a progetto; 2) violazione degli artt. 409 c.p.c. e 2222 c.c. e dell'A.C.N. 2005, contestando la qualificazione parasubordinata e la riconduzione del rapporto al sistema convenzionale; 3) violazione della norma transitoria n. 4 e delle regole ermeneutiche contrattuali, sostenendo che l'A.C.N. si applica solo ai rapporti convenzionali formalizzati e non ai contratti ex art. 15 octies. Il medico ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla decorrenza della prescrizione delle somme riconosciute; la Corte di cassazione ha ritenuto assorbito tale motivo per effetto dell'accoglimento del ricorso principale nei punti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale limitatamente alla censura contro l'applicazione dell'A.C.N. veterinari 2005, ha accolto il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il primo motivo e in parte inammissibile il secondo nella parte relativa alla ricostruzione in fatto del rapporto; ha quindi deciso nel merito, senza rinvio, rigettando la domanda del medico volta a ottenere il trattamento economico previsto per i medici convenzionati dall'A.C.N. del 23 marzo 2005 e le conseguenti differenze retributive. Il ricorso incidentale sulla prescrizione è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo per la novità della questione. I principi affermati sono che i contratti ex art. 15 octies devono essere finalizzati a progetti specifici, temporanei e non sostitutivi dell'attività ordinaria, in presenza di esigenze non fronteggiabili con personale in servizio; che la proroga è ammissibile solo se permangono esigenze temporanee non ancora superabili con l'assetto ordinario; e che la norma transitoria n. 4 dell'A.C.N. 2005 non si applica ai rapporti formalizzati come contratti per progetti ex art. 15 octies, anche se in fatto qualificati come convenzionati, con conseguente impossibilità di pretendere le differenze retributive previste da quell'A.C.N., salvo eventualmente altre tutele come il risarcimento o l'azione di arricchimento senza causa ove ne ricorrano i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 15 octies d.lgs. n. 502/1992

    "Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria..."

    Consente contratti di diritto privato a tempo determinato solo per progetti specifici, con oggetto determinato, collegati alle finalità istituzionali e non sostitutivi dell'attività ordinaria, in presenza di esigenze temporanee e non fronteggiabili con personale in servizio.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio..."

    L'incarico è legittimo solo se l'amministrazione non può soddisfare quelle esigenze con personale interno, la prestazione è temporanea e altamente qualificata e l'oggetto corrisponde a obiettivi e progetti specifici e determinati.

  • art. 409 c.p.c., n. 3

    Richiamato per la qualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, ma la censura che mirava a contestare l'accertamento di fatto è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2222 c.c.

    Invocato per sostenere la natura di contratto d'opera autonoma; la Corte esclude che da un rapporto così qualificato possano derivare automaticamente i trattamenti economici della contrattazione collettiva prevista per altro tipo di rapporto.

  • art. 13 A.C.N. medici veterinari 2005

    L'Accordo regola il rapporto di lavoro autonomo convenzionato instaurato secondo le forme previste dall'ordinamento e presuppone convenzioni formalizzate.

  • art. 21 A.C.N. medici veterinari 2005

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità del sistema economico dell'A.C.N. al rapporto dedotto in causa; la Corte conferma che l'A.C.N. non può essere esteso a rapporti non formalmente convenzionati.

  • norma transitoria n. 4 A.C.N. 2005

    "I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati... devono essere conformi..."

    Si applica ai rapporti convenzionali a tempo determinato già formalmente instaurati e in corso alla data di pubblicazione dell'Accordo; non regola i contratti ex art. 15 octies, anche se in fatto assimilabili a collaborazioni convenzionate.

  • art. 2-nonies L. n. 138/2004

    È richiamato dalla norma transitoria dell'A.C.N. come parametro di conformità dei rapporti convenzionali a tempo determinato.

  • art. 48 L. n. 833/1978

    È richiamato come base generale del sistema dei rapporti convenzionati del personale sanitario e come fonte che impone il rispetto delle modalità stabilite dagli accordi collettivi nazionali.

  • art. 2126 c.c.

    "La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione..."

    Non è applicabile per ottenere automaticamente il trattamento economico dell'A.C.N. in un rapporto di lavoro autonomo/parasubordinato con la P.A.; può operare solo nei casi e nei limiti propri dei rapporti di lavoro cui è riferibile, e comunque non consente l'estensione di un accordo collettivo a un diverso titolo negoziale.

  • art. 2041 c.c.

    Indicato come possibile rimedio residuale, ove ne ricorrano i presupposti, in alternativa all'azione risarcitoria, ma non come base per riconoscere il trattamento economico dell'A.C.N.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    È la base processuale della decisione nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla valutazione della prova e sulla mancata considerazione di un atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per censurare la valutazione delle risultanze probatorie in tema di prescrizione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per contestare la ripartizione e l'assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'interruzione della prescrizione.

Massime di principio

  • I contratti a tempo determinato stipulati per l'attuazione di progetti ex art. 15 octies d.lgs. n. 502/1992 sono legittimi solo se il progetto è specifico, temporaneo, non sostitutivo dell'attività ordinaria e diretto a fronteggiare esigenze che l'amministrazione non può coprire con il personale in servizio.
  • La temporaneità dell'incarico non va valutata in astratto, ma in relazione alla straordinarietà e contingenza della situazione organizzativa o assistenziale da affrontare; se il progetto maschera carenze strutturali dell'ente, il presupposto normativo non è rispettato.
  • La facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 15 octies presuppone che persistano esigenze temporanee ancora non superabili mediante adeguamento dell'organizzazione e delle dotazioni ordinarie dell'ente.
  • La norma transitoria di un accordo collettivo sanitario si applica ai soli rapporti convenzionali a tempo determinato formalmente instaurati secondo le modalità previste dall'ordinamento; non può essere estesa a contratti di diverso titolo, anche se in concreto svolti con modalità analoghe a quelle convenzionali.
  • Quando un rapporto con la P.A. è stato formalizzato con un titolo contrattuale diverso dalla convenzione, l'eventuale irregolarità della forma non consente di pretendere automaticamente il trattamento economico previsto da un altro contratto collettivo; in difetto di base normativa specifica, restano esperibili solo i rimedi compatibili con quel titolo, come il risarcimento del danno o l'arricchimento senza causa, se provati i relativi presupposti.
  • La riqualificazione in collaborazione coordinata e continuativa o in rapporto parasubordinato non comporta, di per sé, l'applicazione di un accordo collettivo pensato per rapporti convenzionati formalizzati, né consente la liquidazione di differenze retributive senza una specifica base normativa o negoziale.
  • In sede di legittimità non è censurabile la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito se la doglianza mira solo a sostituire una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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