Cassazione Penale, Ordinanza n. 32498/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della responsabilità per il reato di concorso in truffa, sostenendo il mancato raggiungimento della prova del dolo di partecipazione. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nell'identificazione degli intestatari delle utenze telefoniche utilizzate per la consumazione della truffa. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano pedissequamente doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza formulare una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le censure proponevano una diversa lettura dei dati processuali, non consentita in sede di legittimità. Nel merito della motivazione impugnata, la Corte ha ritenuto logicamente adeguata la ricostruzione fondata, tra l'altro, sull'intestazione all'imputato della carta PostePay, attivata mediante il suo documento d'identità, sulla cessione della carta a terzi, sull'accredito dei profitti e sull'assenza di spiegazioni difensive alternative credibili. La cessione della carta a soggetti ignoti è stata ritenuta elemento dimostrativo del concorso nella truffa; il dolo di partecipazione è stato ravvisato nella compatibilità della condotta con l'accettazione del rischio di verificazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano non specifici, meramente reiterativi e diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. Ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione della Corte d'appello in ordine sia alla responsabilità concorsuale sia al dolo di partecipazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
La responsabilità concorsuale è stata ritenuta configurabile sulla base della condotta di cessione a terzi della carta PostePay utilizzata per la truffa, unitamente agli ulteriori elementi probatori valorizzati dai giudici di merito.
art. 640 c.p.
La condotta è stata ricondotta al concorso nel reato di truffa.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché i motivi non articolavano una critica specifica alla motivazione impugnata e miravano a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già proposte in appello e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la relativa motivazione mediante una critica argomentata.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito con una diversa lettura dei dati processuali, né verificare la tenuta logica della decisione attraverso modelli alternativi di ricostruzione desunti dall'esterno.
- La cessione a terzi della propria carta di pagamento, utilizzata per ricevere i proventi di una truffa, può concorrere a fondare la responsabilità per concorso nel reato quando sia corroborata da ulteriori elementi, quali l'intestazione della carta, l'attivazione mediante documento dell'imputato, l'accredito dei profitti e l'assenza di spiegazioni difensive alternative credibili.
- Il dolo di partecipazione al reato può essere desunto dalla consapevole cessione a terzi dello strumento di pagamento e dalla compatibilità della condotta con l'accettazione del rischio che esso venga utilizzato per la commissione della truffa.
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