Sentenza n. 1361/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dell’incarico di Direttore sanitario, unitamente agli atti conseguenti di riassegnazione degli insegnamenti, sostituzione di incarichi accademici e modifica della commissione di laurea
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale con cui era stato collocato in aspettativa senza assegni, per tre anni e con decorrenza dall’8 luglio 2024, al fine di svolgere l’incarico di Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo. Ha inoltre impugnato gli atti consequenziali con cui sono stati riassegnati alcuni insegnamenti, designati nuovi delegati alle scuole di specializzazione e individuato un nuovo direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, nonché modificata la commissione di laurea e comunicato che i docenti in aspettativa non possono svolgere attività curriculare né partecipare a commissioni di laurea. I motivi dedotti riguardavano la violazione e falsa applicazione del decreto assessoriale del 19 marzo 2024, dei protocolli d’intesa tra università e Regione siciliana e dell’atto aziendale dell’Azienda ospedaliera; l’eccesso di potere per illogicità manifesta; la carenza di potere derivante dalla mancata impugnazione della delibera di nomina all’incarico sanitario; l’illegittima retroattività del provvedimento; la contraddittorietà dell’azione amministrativa, la violazione dell’art. 1, comma 2, l. 241/1990, la lesione del legittimo affidamento e la violazione del regolamento universitario sulle incompatibilità e sugli incarichi esterni. Nel corso dell’udienza di merito, il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente e il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti. La peculiarità della controversia ha giustificato la compensazione delle spese tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 11, d.lgs. 502/1992
Richiamato quale fondamento normativo del collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dell’incarico di Direttore sanitario.
d.lgs. 517/1999
Richiamato dal ricorrente in relazione ai protocolli d’intesa tra università e Regione siciliana, senza che il giudice ne abbia esaminato il merito applicativo.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro dei principi di correttezza e coerenza dell’azione amministrativa; il motivo non è stato esaminato per l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso quando viene meno l’utilità concreta e attuale della decisione richiesta.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo consente al ricorrente di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia; in tal caso il giudice definisce il giudizio con una pronuncia di improcedibilità senza esaminare i motivi di merito.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica una valutazione sulla legittimità degli atti impugnati.
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