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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37941/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Alcuni contribuenti avevano impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a plurime cartelle di pagamento e avvisi di intimazione, deducendo la mancata notificazione degli atti presupposti. La domanda era stata accolta in primo grado; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, ritenendo non notificati alcuni atti specificamente individuati. La società di riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge per avere la CTR annullato la comunicazione preventiva di ipoteca nonostante, a suo dire, tutti gli atti prodromici fossero stati regolarmente notificati. La Corte ha però rilevato che il motivo era privo di specificità, perché il ricorso non riportava testualmente gli atti e i passaggi rilevanti, non indicava il luogo e il tempo della loro produzione nel giudizio di merito e non metteva la Corte in condizione di verificare il dedotto errore della CTR.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo il motivo generico e non autosufficiente ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., poiché mancava la trascrizione del contenuto degli atti di notifica e l'indicazione della loro produzione nei gradi di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito il contribuente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura, così da consentire il controllo della Corte sulla base del solo ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro rispetto al quale è commisurato l'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che investa la valutazione o l'interpretazione di un atto amministrativo, il ricorrente deve riportare in modo puntuale e testuale i passaggi dell'atto asseritamente erroneamente interpretati o trascurati dal giudice di merito.
  • La censura è inammissibile se non consente alla Corte di svolgere il controllo richiesto sulla sola base del ricorso, senza necessità di attingere ad atti non specificamente indicati o trascritti.
  • La deduzione della regolare notificazione di atti presupposti, quando contestata dal giudice di merito, richiede la precisa indicazione della documentazione prodotta e del suo contenuto, non essendo sufficiente un'affermazione generica.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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