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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5930/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dai difensori del Galati avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, nel riesame, aveva confermato la misura custodiale in ordine al capo 1) e sostituito la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari; il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 309 c.p.p., contestando la valutazione dei gravi indizi a sostegno dell'accusa di associazione mafiosa: in particolare la presunta sovrastima delle dichiarazioni del collaboratore Andrea Mantella (mancata verifica della credibilità secondo i criteri delle Sezioni Unite Aquilina), l'erroneo utilizzo e interpretazione delle intercettazioni (definite dalla difesa come mere "diatribe" o non riferibili al ricorrente), la mancata considerazione dell'assenza di condanne pregresse, l'insufficiente riscontro delle propalazioni da parte di altri collaboratori, l'assenza di prove della "dote" o di contatti diretti con altri indagati e la temporalità/incidentalità di alcune conversazioni intercettate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale circa l'attendibilità e la valenza probatoria delle dichiarazioni di Andrea Mantella, soprattutto alla luce del quadro probatorio complessivo, e ha confermato che la verifica della credibilità del collaboratore e l'attendibilità delle sue dichiarazioni devono essere valutate unitariamente (richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite). Quanto alle intercettazioni, la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale che le ha interpretate come elementi indicativi del ruolo apicale e del controllo del territorio esercitato dal ricorrente (controllo di vicende come la disputa tra fazioni, il recupero di refurtiva, questioni relative a un ristorante, e il riferimento alla "bacinella comune"). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende (determinazione equitativa), non ritenendosi però sussistente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla valutazione delle prove dichiarative: la Corte afferma che la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere valutate unitariamente e non con rigide fasi separate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle contestazioni difensive circa la motivazione del riesame e l'applicazione della misura cautelare; la Corte ritiene corretta la motivazione del Tribunale in ordine ai gravissimi indizi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il procedimento di cassazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di sintesi dei motivi in sede di cassazione (sintesi conforme all'articolo indicato)

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020) e succ. modd.

    Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento e per il deposito delle conclusioni scritte in mancanza di richiesta di discussione orale

  • Sezioni Unite, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)

    Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145

    Giurisprudenza citata per il principio che la valutazione della chiamata in correità richiede un vaglio unitario della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva del racconto, non tramite fasi rigidamente separate

  • Sezioni Unite, n. 36958 (Modaffari)

    Richiamata per il principio che la "intraneità" del singolo all'organizzazione ("fattivo inserimento") può essere provata con "indici rivelatori" e atti causalmente orientati a favore dell'associazione

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità di un collaboratore di giustizia e l'attendibilità delle sue dichiarazioni devono essere compiute unitariamente e prese alla luce dell'insieme delle risultanze investigative, non con passaggi formalmente separati.
  • Le intercettazioni, considerate nel loro contesto complessivo, possono integrare indici rivelatori utili a dimostrare il "fattivo inserimento" e il ruolo apicale di un indagato in una struttura mafiosa anche in assenza di precedenti condanne specifiche.
  • Eccepire genericamente la "mancata verifica" o la "neutralità" delle dichiarazioni di un collaboratore senza proporre censure specifiche e documentate rende meno persuasiva la censura in cassazione e può condurre a rigetto per motivi di merito o inammissibilità.
  • Per contrastare l'uso delle captazioni, la difesa deve contestarne puntualmente il contesto, il contenuto e la congruità probatoria, indicando elementi che sgancino ragionevolmente il contenuto delle conversazioni dall'ipotesi accusatoria.
  • La mera assenza di condanne penali pregresse non esclude la sussistenza di gravi indizi di appartenenza associative: rilevano i comportamenti e le condotte che dimostrano controllo del territorio e attività causalmente orientate a favore dell'associazione.
  • Nei procedimenti cautelari e in sede di cassazione, la decisione può comportare condanna alle spese e, se il ricorso è inammissibile ma non palesemente infondato per colpa grave, anche l'irrogazione di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.

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