Cassazione Civile, Ordinanza n. 19189/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Un consorzio, già titolare di una convenzione per la progettazione e realizzazione di una bretella stradale articolata in più lotti, aveva promosso dinanzi al TAR un ricorso dopo aver notificato una diffida alla Regione e ad ANAS. La diffida chiedeva di dare attuazione a una pretesa "doverosa applicazione" degli effetti di una sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato cessata ope legis la convenzione dal 1 gennaio 2002, e di eseguire una serie di adempimenti consequenziali: presa in consegna di aree e opere, gestione di espropri e vertenze, subentro in vicende connesse a rifiuti in galleria e presa in consegna di aree private necessarie all'accesso. Il consorzio chiedeva altresì l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento sull'atto di significazione e diffida e il risarcimento dei danni. In sede di regolamento di giurisdizione, il consorzio ha contestato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da ANAS; Regione e ANAS hanno sostenuto la giurisdizione ordinaria. La Corte ha ritenuto che il petitum sostanziale non riguardasse più il rapporto concessorio ormai cessato, ma il rapporto asseritamente scaturente dalla sentenza civile e dalla sua esecuzione, cioè una posizione paritetica tra le parti; da ciò ha tratto la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso le parti dinanzi a quel giudice. Ha escluso la giurisdizione amministrativa perché la controversia non verteva più sul rapporto concessorio in sé, ormai cessato ex lege dal 1 gennaio 2002, ma sulle pretese di attuazione di una sentenza civile e sui conseguenti obblighi dedotti come doverosa applicazione di quella decisione. La controversia è stata quindi qualificata come attinente a un rapporto paritetico, devoluto al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 382 c.p.c.
richiamato dal Procuratore generale per i provvedimenti conseguenti all'affermazione della giurisdizione ordinaria.
art. 52, comma 49, L. 28 dicembre 2001, n. 448
indicato come disposizione che aveva fatto cessare ope legis la convenzione dal 1 gennaio 2002, incidendo sull'assetto del rapporto originario.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e ai fatti dedotti a fondamento della pretesa, non alla mera formulazione delle conclusioni.
- Quando il rapporto concessorio è già cessato per effetto di legge e la domanda è costruita come richiesta di esecuzione o applicazione di una successiva sentenza civile, la controversia non verte più sul rapporto concessorio, ma su una posizione paritetica tra le parti, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
- Le controversie relative alla fase esecutiva di rapporti di concessione di opere pubbliche possono appartenere al giudice ordinario se la pretesa è prospettata come inadempimento di obbligazioni nascenti dalla convenzione originaria o come effetto di un titolo giudiziale civile; a fortiori, la giurisdizione ordinaria sussiste quando il rapporto controverso è individuato direttamente nell'obbligo di dare seguito a una sentenza del giudice civile.
Come è indicizzato
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