Sentenza n. 801/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2019 al 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 72/2024 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero l’11 marzo 2024. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2022. Poiché l’Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso. L’Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma di € 1.500,00 prevista dal titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti esecutivi e fissando un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della proponibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato tra le condizioni preliminari per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni della sentenza passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo esecutivo posto a carico del Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità attraverso cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e questa non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un obbligo puntualmente conformato dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’esercizio delle funzioni commissariali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 789/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 790/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 791/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 792/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 793/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 794/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →