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Sentenza

Sentenza n. 914/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione N. DC/2024/00057 (Proposta N. DPC/2024/00054), adottata il 30 luglio 2024 dal Consiglio Comunale di Firenze, avente ad oggetto “Locazioni turistiche brevi. Variante alle NTA del Piano Operativo” (Pubblicazione sull''Albo pretorio online in data 7 agosto 2024 - Pubblicazione Avviso BURT, 14 agosto 2024, Parte II, n. 33, pag. 85-86), nella parte in cui ha introdotto: i) il comma 3.1 all'art. 19 Norme di Attuazione del Piano Operativo (c.d. “NTA”), rubricato “classificazione degli usi”, stabilendo che “Articolazione dell''uso residenza. All'interno dell'uso residenziale viene distinto, ai sensi dell'art. 99, comma 3, lettera a), e dell'art. 95, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) e d) della LR 65/2014, l'uso per residenza temporanea, comprensivo delle locazioni turistiche brevi di cui all'art. 70 della LR 86/2016 (art.4, comma 1, del DL 50/2017, convertito con legge n. 96/2017) e delle strutture ricettive extra-alberghiere di cui agli articoli da 54 a 58 della LR 86/2016; la regolamentazione dell''insediamento di tale articolazione è contenuta nella Parte Quarta delle presenti NTA”; ii) il divieto assoluto, all'art. 64, rubricato “Ambito del nucleo storico (zona A e sottozona A1)”, comma 5, secondo cui “Disciplina specifica per i mutamenti di destinazione d'uso. È vietato: l'insediamento dell'uso per residenza temporanea come individuato al comma 3.1. dell'art. 19 delle presenti NTA”; - ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18 marzo 2025: - perché sia sollevata questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 61 del 31 dicembre 2024, recante “Testo Unico del Turismo”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2, parte prima, dell'8 gennaio 2025 [doc. 40], nella parte in cui: i) al comma 1 dell’art. 58, rubricato “Locazioni Turistiche”, stabilisce espressamente che “Alle locazioni turistiche, come disciplinate dalla normativa statale, si applicano le disposizioni del presente titolo”; ii) al comma 1 dell’art. 59 rubricato “Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve”, prevede che “I comuni a più alta densità turistica ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 182, comma 2 bis, del d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, esercitate anche in forma imprenditoriale”; iii) al comma 3 dell’art. 59 prevede che “I criteri e i limiti di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto al comma 2, possono consistere, in particolare: a) nella limitazione, per determinate zone omogenee, dello svolgimento dell’attività di locazione breve; [...]” in quanto lesiva della competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost.; - e, in subordine, per l’annullamento della Deliberazione N. DC/2024/00057 (Proposta N. DPC/2024/00054) impugnata con il ricorso introduttivo, per i nuovi vizi dedotti con i presenti motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18 luglio 2025: - del Piano Operativo approvato dal Consiglio Comunale di Firenze (DC/2024/00020 del 27.03.2024 - DC/2024/00075 del 04.11.2024 - DC/2025/00020 del 07.04.2025 - DC/2025/00019 del 07.04.2025) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 19, parte II, del 7 maggio 2025, con oggetto “Approvazione Piano Strutturale e Piano Operativo. Conclusione processo decisionale VAS. Approvazione variante agli articoli 19 e 64 delle NTA del Piano Operativo “Locazioni turistiche brevi”. EFFICACIA", con riferimento al: i) comma 3.1, art. 19, Norme Tecniche di Attuazione (c.d. “NTA”) del Piano Operativo, rubricato “Classificazione degli usi”, nella parte in cui dispone che “All’interno dell’uso residenziale è distinto l’uso per residenza temporanea coincidente con: - le locazioni turistiche brevi di cui all’art. 59 della LR 61/2024 e le strutture extralberghiere di cui all’art.144, comma 1, della medesima legge; - fino al 01.07.2026, le strutture ricettive extra-alberghiere di cui all’art.41 della LR 61/2024. La regolamentazione dell’insediamento di tale articolazione è contenuta nella Parte Quarta delle presenti NTA”; ii) comma 5, art. 64, NTA, rubricato “Ambito del nucleo storico (zona A e sottozona A1)”, nella misura in introduce una “Disciplina specifica per i mutamenti di destinazione d’uso”. Segnatamente con riferimento alla parte in cui si specifica che l’“Obiettivo del Piano Strutturale […] è prioritariamente quello di favorire la permanenza degli usi abitativi di tipo urbano, migliorando le condizioni di abitabilità, mantenendo la riconoscibilità della struttura insediativa storica. Per tale obiettivo, la disciplina generale degli usi definita all’art. 19 è integrata con le seguenti disposizioni. È vietato: [...] l’insediamento dell’uso per residenza temporanea come individuato al comma 3.1 dell’art. 19 delle presenti NTA”; - ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti depositati il 18 luglio 2025: - della deliberazione di consiglio comunale n. DC/2025/00027 del 5.5.2025, pubblicata sul BURT del 16.5.2025, con cui il Comune ha approvato il “Regolamento per le locazioni turistiche brevi” (anche il “Regolamento”), e dei relativi allegati, fra cui il Regolamento; - ove occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202401868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Variante alle NTA del Piano Operativo di Firenze, successivamente approvata, che ha introdotto l’uso residenziale per “residenza temporanea” e vietato il nuovo insediamento di tale uso nel nucleo storico; Regolamento comunale per le locazioni turistiche brevi e relativi atti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la variante urbanistica adottata e approvata dal Comune di Firenze, nella parte in cui ha distinto, all’interno della categoria funzionale residenziale, l’uso per residenza temporanea comprendente le locazioni turistiche brevi e ha vietato il nuovo insediamento di tale uso nel centro storico UNESCO. Hanno dedotto il contrasto con l’art. 23-ter d.P.R. 380/2001 e con l’art. 99 l.r. Toscana 65/2014, sostenendo che il Comune avrebbe creato una nuova categoria funzionale e introdotto un divieto non consentito; l’invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile; la lesione del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica; la violazione dei principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione, ragionevolezza e buon andamento; difetto di istruttoria e di bilanciamento degli interessi. È stata inoltre contestata l’omessa o inadeguata sottoposizione della variante a VAS, l’illegittimità delle misure di salvaguardia e il contrasto con l’art. 59 l.r. Toscana 61/2024. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche il regolamento comunale sulle locazioni turistiche brevi e le relative disposizioni concernenti autorizzazione quinquennale, contingentamento, requisiti degli immobili, standard qualitativi, sospensione, decadenza, sanzioni e disciplina transitoria. È stata infine sollecitata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 59 l.r. Toscana 61/2024 per asserita invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e, in parte, i primi motivi aggiunti, perché la variante adottata era stata successivamente approvata con contenuti non meramente confermativi e quindi l’atto di adozione non conservava autonoma utilità lesiva. Ha comunque esaminato le censure, ritenendole infondate. Ha affermato che gli artt. 23-ter d.P.R. 380/2001 e 99 l.r. Toscana 65/2014 consentono ai Comuni di fissare specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d’uso, anche all’interno della categoria residenziale, e di distinguere usi urbanisticamente differenti. La nozione di “residenza temporanea” non costituisce una nuova categoria funzionale, ma una sotto-articolazione dell’uso residenziale, giustificata dal peculiare impatto urbanistico delle locazioni turistiche brevi. Il divieto di nuovo insediamento nel centro storico UNESCO è stato ritenuto specifico, territorialmente circoscritto, temporalmente limitato alla durata del piano e adeguatamente motivato sulla base dei fenomeni di overtourism, gentrificazione, riduzione dell’offerta abitativa, aumento dei canoni, perdita dell’identità sociale e culturale e aggravio del carico urbano. La scelta pianificatoria rientra nella discrezionalità comunale ed è sindacabile solo per errori di fatto, manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza, non ravvisati nel caso concreto. Il divieto non incide direttamente sull’ordinamento civile, sul diritto di proprietà o sulla libertà d’impresa, ma conforma tali situazioni in funzione dell’utilità sociale e dell’ordinato governo del territorio. È stata esclusa la violazione dei principi eurounitari di necessità, proporzionalità e non discriminazione, anche alla luce della sentenza Cali Apartments e della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2025. L’esclusione dalla VAS è stata ritenuta legittima, poiché fondata su un’istruttoria ampia e attuale e sugli esiti della verifica relativa a una precedente variante identica. La censura sulle misure di salvaguardia è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse attuale e comunque improcedibile per sopravvenuta perdita di efficacia della disciplina. La questione di costituzionalità degli artt. 58 e 59 l.r. Toscana 61/2024 è stata ritenuta non rilevante e comunque manifestamente infondata, essendo già stata respinta dalla Corte costituzionale. Quanto al regolamento comunale, il TAR ha ritenuto legittimi il regime autorizzatorio, il contingentamento, la durata quinquennale, gli standard qualitativi, i requisiti dimensionali, le ipotesi di sospensione e decadenza e la disciplina transitoria. La censura retroattiva è stata dichiarata inammissibile per difetto di lesione concreta e attuale quanto alle disposizioni sanzionatorie; per il resto è stata respinta, ritenendo il periodo transitorio di tre anni conforme alla legge regionale. I primi motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati in parte improcedibili e in parte infondati; i secondi e i terzi motivi aggiunti sono stati respinti integralmente. Spese compensate per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

    La norma consente agli strumenti urbanistici comunali di stabilire condizioni e limitazioni specifiche, anche incisive, al mutamento d’uso interno alla medesima categoria funzionale, purché oggettive, non discriminatorie, motivate e coerenti con le esigenze territoriali.

  • art. 99 l.r. Toscana 65/2014

    Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali [...] possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d’uso della singola unità immobiliare.

    La disciplina regionale conferma il potere comunale di distinguere e limitare gli usi interni alle categorie funzionali, compreso l’uso residenziale.

  • art. 59 l.r. Toscana 61/2024

    I comuni a più alta densità turistica [...] e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento [...] delle attività di locazione breve.

    La norma abilita i Comuni individuati dalla legge a disciplinare le locazioni turistiche brevi mediante criteri, limiti, contingentamento e autorizzazioni, nel rispetto di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    La disciplina urbanistica comunale contestata non invade la competenza statale sull’ordinamento civile, perché incide indirettamente sulle modalità di godimento degli immobili e non regola direttamente i contratti di locazione.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica può essere conformata per finalità sociali, ambientali, urbanistiche e di tutela dell’ambiente urbano, purché la misura sia ragionevole e proporzionata.

  • art. 42 Cost.

    Il diritto di proprietà può essere conformato dalla pianificazione urbanistica in funzione della sua utilità sociale; la destinazione dell’immobile a locazione turistica breve non costituisce elemento essenziale e indefettibile della proprietà.

  • art. 12 d.lgs. 152/2006

    La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica o alla VAS si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente non precedentemente considerati.

    Per una variante identica a una precedente già sottoposta a verifica, l’istruttoria ambientale può concentrarsi sugli effetti nuovi o non già considerati, purché la valutazione sia attuale e adeguata.

  • art. 59, comma 7, l.r. Toscana 61/2024

    I comuni [...] stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un’attuazione graduale [...] per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

    È legittimo prevedere un periodo transitorio triennale per gli immobili già destinati nel 2024 alle locazioni brevi, con immediata applicazione dei soli standard qualitativi già previsti da altre fonti.

  • art. 9 direttiva 2006/123/CE

    Un regime autorizzatorio per le locazioni turistiche brevi è compatibile con il diritto dell’Unione se non discriminatorio, giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionato.

  • art. 11 direttiva 2006/123/CE

    La durata limitata dell’autorizzazione è ammissibile quando il numero dei titoli è contingentato o quando una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

  • art. 103 l.r. Toscana 65/2014

    L’eventuale erronea applicazione delle misure di salvaguardia incide sui successivi atti applicativi, non necessariamente sulla legittimità dello strumento urbanistico in sé.

Massime di principio

  • Gli strumenti urbanistici comunali possono distinguere, all’interno della categoria funzionale residenziale, usi urbanisticamente differenti caratterizzati da specifici impatti territoriali, senza creare una nuova categoria funzionale prevista dalla legge.
  • La facoltà di fissare “specifiche condizioni” al mutamento di destinazione d’uso prevista dall’art. 23-ter d.P.R. 380/2001 comprende, in presenza di esigenze territoriali oggettive e adeguatamente motivate, anche divieti circoscritti di determinati usi, purché non arbitrari, discriminatori o irragionevoli.
  • Il divieto di nuovo insediamento di locazioni turistiche brevi in una specifica area urbana può costituire legittima scelta di governo del territorio quando sia territorialmente delimitato, temporalmente limitato, fondato su un’istruttoria concreta e diretto a fronteggiare overtourism, gentrificazione, riduzione dell’offerta abitativa e perdita dell’identità urbana.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo per errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza; il giudice non può sostituire una propria valutazione di merito a quella comunale quando questa sia plausibile e adeguatamente motivata.
  • Un regime comunale di autorizzazione e contingentamento delle locazioni turistiche brevi è compatibile con la direttiva 2006/123/CE se giustificato da motivi imperativi di interesse generale, quali la protezione dell’ambiente urbano, la preservazione del tessuto sociale e la disponibilità di alloggi per locazioni di lunga durata, e se rispetta necessità, proporzionalità, obiettività, trasparenza e non discriminazione.
  • Le disposizioni regolamentari generali e astratte, prive di lesività immediata e destinate a trovare concreta applicazione mediante successivi provvedimenti, non sono autonomamente impugnabili in assenza di una lesione concreta e attuale; l’interesse a ricorrere sorge con l’atto applicativo.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeTurismo e strutture ricettiveTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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