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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35248/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva sostituito l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere nei confronti di Tiscia per la coltivazione di due piantagioni di marijuana. La difesa ha dedotto: (1) vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le piantagioni non erano nella disponibilità catastale dell'indagato, le videoregistrazioni dalle telecamere poste sulle piantagioni non lo riprendono (la sola immagine contestata è lontana e l'analisi antropometrica l'ha esclusa), le presunte indicazioni dei coindagati sono ambigue o contraddittorie; (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando la carenza di specificazione del pericolo di reiterazione, l'uso di formulazioni stereotipiche circa la "capacità criminogena", la mancata considerazione dell'età, della situazione socio-lavorativa e familiare, la mancata motivazione sull'inadeguatezza di misure meno afflittive dopo otto mesi di rispetto dell'obbligo di firma e la disparità di trattamento rispetto agli altri indagati.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il Tribunale del riesame avesse adempiuto all'onere di confronto critico con le ragioni del primo giudice e avesse fornito argomentazioni logiche e complete (in particolare richiamando l'uso del trattore di proprietà di Tiscia, il trasporto della cisterna e una ulteriore vicenda ritenuta significativa oltre all'episodio del 14 giugno). Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione del Tribunale in ordine alle esigenze cautelari è risultata incompleta e basata su formule stereotipiche, non indicando né il concreto inserimento in circuiti di narcotraffico, né i dettagli e i tempi delle pregresse condanne richiamate, né perché misure meno afflittive fossero inadeguate. Per tanto la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al riconoscimento delle esigenze cautelari e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bari su quel punto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80

    Gli artt. indicati disciplinano i reati in materia di stupefacenti (tra cui la coltivazione illegale di marijuana) e la normativa di riferimento per il fatto contestato; sono la base del capo di imputazione per cui si procede.

  • Massima giurisprudenziale: Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 (Necchi)

    Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982

    Principio secondo cui, nell'appello cautelare, il giudice che riforma la decisione del primo giudice non è tenuto a una motivazione "rafforzata" ma deve comunque confrontarsi criticamente con le ragioni del rigetto e superarle con argomentazioni autonome tratte dall'intero compendio probatorio.

  • Principio costituzionale e processuale sulla motivazione delle misure cautelari

    Sulla base del diritto vivente, le misure cautelari più afflittive richiedono motivazione specifica e concreta in ordine al pericolo di reiterazione, alla gravità degli indizi e all'impossibilità di misure meno afflittive; l'uso di formule generiche o stereotipiche è insufficiente.

Massime di principio

  • Nel riesame che dispone una misura cautelare più grave rispetto al primo provvedimento è obbligatorio confrontare espressamente e criticamente le ragioni del rigetto e indicare elementi nuovi o meglio valutati che giustifichino il mutamento di misura.
  • La presenza occasionale o la guida di mezzi di proprietà dell'indagato (es. un trattore) non costituisce automaticamente prova del suo coinvolgimento criminale: occorre provare il nesso finalistico tra condotta e attività illecita e fornire elementi probatori diretti o indiziari adeguatamente collegati.
  • Le registrazioni video e le dichiarazioni dei coindagati vanno valutate cumulativamente e con attenzione alle ambiguità; dichiarazioni non univoche o immagini non identificative indeboliscono il quadro indiziario.
  • Per ripristinare una misura più afflittiva dopo un periodo di rispetto di misure meno gravose il giudice deve indicare fatti nuovi o ragioni concrete che giustifichino il mutamento, considerando età, situazione socio-lavorativa e osservanza delle prescrizioni.
  • Formulazioni stereotipate sulla "capacità criminogena" o sull'"inserimento in circuiti" senza specificazione dei fatti o dei precedenti non sono idonee a fondare la custodia cautelare.

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