Risoluzione n. 272 del 28/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate qualifica come prestazione di servizi, e non come cessione di beni, la lavorazione effettuata da ALFA s.p.a. su beni grezzi provenienti dalla Germania e destinati a tornare in Germania. Conseguentemente, l’operazione rientra nell’art. 40, comma 4-bis, del D.L. 331/1993 e non è soggetta a IVA in Italia, con obblighi di registrazione e riepilogo intracomunitario.
Qualificazione IVA di una lavorazione su beni mobili tra Italia e Germania
Qualificazione IVA della lavorazione su beni mobili destinati a un altro Stato membro
Il documento riguarda una risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta qualificazione, ai fini IVA, dell’attività svolta da ALFA s.p.a. in Italia su beni grezzi inviati dalla Germania e destinati, dopo la lavorazione, a tornare in Germania. Il tema centrale è stabilire se l’operazione debba essere trattata come cessione di beni oppure come prestazione di servizi relativa a beni mobili.
Quesito posto dalla società istante
ALFA s.p.a., società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, riceve da una società tedesca del gruppo beni grezzi appartenenti al cliente finale tedesco GAMMA GmbH. La società italiana integra il processo produttivo con propri parti e componenti e svolge la lavorazione per realizzare il prodotto finito secondo le specifiche richieste dal cliente tedesco.
Gli elementi essenziali della fattispecie sono i seguenti:
- i beni grezzi restano sempre di proprietà di GAMMA GmbH;
- i prodotti finiti, al termine della lavorazione, vengono trasportati in Germania;
- ALFA s.p.a. fattura ad ALFA GmbH un importo pari al 75% del valore del prodotto finito;
- il valore finale del prodotto è composto per il 25% dai beni grezzi forniti da GAMMA GmbH, per il 30% dai componenti forniti da ALFA s.p.a. e per il 45% dall’attività di lavorazione.
La società chiede se l’operazione resa dalla società italiana alla società tedesca debba essere qualificata come cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993 oppure come prestazione di servizi su beni mobili ai sensi dell’art. 40, comma 4-bis, del medesimo decreto.
Posizione del contribuente
La società istante sostiene che l’operazione debba essere trattata come prestazione di servizi intracomunitaria. La tesi si fonda sul fatto che, nel contratto, le parti avrebbero attribuito rilievo principale ed essenziale all’attività di lavorazione, considerata prevalente rispetto alla cessione materiale.
A sostegno di questa impostazione, la società richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di appalto e contratto d’opera, secondo cui quando l’obbligazione di fare prevale su quella di dare il rapporto va qualificato come prestazione di servizi. La prevalenza, secondo la contribuente, va valutata in base alla volontà delle parti e non solo in senso oggettivo.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia rileva che il prodotto finito deriva per il 55% dai materiali e per il 45% dalla lavorazione, ma sottolinea che l’apporto complessivo della società italiana è pari al 75% del valore del prodotto finale, considerando sia i materiali grezzi impiegati sia la lavorazione. La lavorazione rappresenta quindi l’operazione di maggior rilievo economico svolta da ALFA s.p.a.
Per la qualificazione giuridica l’Agenzia richiama:
- l’art. 14 della Direttiva 2006/112/CE, che definisce cessione di beni come trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario;
- l’art. 24 della stessa direttiva, che considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di beni;
- l’evoluzione normativa comunitaria che, prima della Direttiva 95/7/CE, assimilava talune lavorazioni su beni mobili alle cessioni intracomunitarie e che poi ha escluso tale assimilazione per le lavorazioni rese su beni forniti dal committente o da terzi per suo conto.
L’Agenzia valorizza inoltre la Circolare n. 145 del 10 giugno 1998, secondo cui, nei casi di beni inviati dall’acquirente/committente per fasi di adattamento, assemblaggio o montaggio, la qualificazione non può essere modificata quando emerga una prevalenza della materia ceduta sull’opera prestata. Richiama anche la Risoluzione n. 141 del 15 settembre 2000 e i criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., da applicare per interpretare il contratto secondo la comune intenzione delle parti, la connessione tra le clausole e il principio di buona fede.
Viene infine citata la sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, causa C-111/05, dalla quale emerge che per qualificare un’operazione composita occorre individuare gli elementi predominanti, senza attribuire al solo costo di materiali e lavori un’importanza decisiva.
Conclusione dell’Amministrazione
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia conclude che:
- l’intenzione dei contraenti è quella di dar vita a un contratto d’opera, quindi a una prestazione di servizi;
- la lavorazione svolta dalla società italiana trasforma il bene, anche per la parte fornita dal committente, in funzione delle esigenze contrattuali del cliente finale.
Ne consegue che l’operazione è qualificata come prestazione di servizio su bene mobile materiale resa nei confronti di un soggetto passivo di altro Stato membro.
Regime IVA applicabile e adempimenti
Poiché i beni sono destinati a lasciare il territorio dello Stato, trova applicazione l’art. 40, comma 4-bis, del D.L. n. 331/1993. Tale disposizione prevede che le prestazioni di servizi relative a beni mobili, eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano effettuate in Italia se rese a un committente soggetto passivo in altro Stato membro e se i beni sono spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato.
In concreto, l’Agenzia afferma che:
- la movimentazione dei beni in entrata e in uscita, quale oggetto della prestazione di servizi, deve essere annotata nel registro previsto dall’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993, secondo quanto indicato dalla Circolare n. 145/1998;
- i beni inviati in Germania devono essere fatturati senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 40, comma 4-bis, del D.L. n. 331/1993;
- i beni ricevuti dalla Germania e poi rinviati al termine della lavorazione devono essere indicati negli elenchi riepilogativi intracomunitari degli acquisti e delle cessioni, ai soli fini statistici, se il soggetto nazionale è tenuto alla presentazione mensile di tali elenchi.
Esito dell’interpello
L’Amministrazione accoglie la soluzione prospettata dalla società istante, precisando che la risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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