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Risoluzione

Risoluzione n. 271 del 28/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’IVA ad esigibilità differita prevista dall’art. 6, quinto comma, DPR 633/1972 si applica solo ai soggetti pubblici tassativamente elencati e non agli ESTAV, che sono enti autonomi e distinti dalle aziende sanitarie. Le forniture di ALFA S.p.A. all’ESTAV Sud-Est devono quindi essere fatturate con IVA ordinaria, non differita.

IVA ad esigibilità differita per forniture all’ESTAV Sud-Est

IVA ad esigibilità differita e forniture agli ESTAV

La risoluzione esamina un interpello presentato da ALFA S.p.A., operante nel settore delle apparecchiature medicali, in merito alla possibilità di applicare l’IVA ad esigibilità differita alle cessioni di beni effettuate nei confronti dell’ESTAV Sud-Est. Il documento conclude negativamente, escludendo l’applicazione del regime agevolato alle operazioni verso tali enti.

Quesito posto dal contribuente

ALFA S.p.A. rappresenta che la propria clientela è costituita in larga parte da unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura ed enti pubblici di assistenza e beneficenza. Evidenzia inoltre che, dal marzo 2007, le aziende sanitarie della Regione Toscana hanno affidato la funzione logistica e amministrativa agli Enti per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta (ESTAV).

Sulla base di tale assetto, la società chiede se le fatture emesse nei confronti dell’ESTAV Sud-Est possano essere emesse con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 6, quinto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Posizione del contribuente

ALFA S.p.A. sostiene che il regime di esigibilità differita sia applicabile perché le forniture sarebbero comunque destinate e utilizzate dalle USL e perché l’ESTAV svolgerebbe soltanto attività amministrativa. La società richiama anche il possibile pregiudizio finanziario derivante dall’applicazione dell’esigibilità immediata, in considerazione dei lunghi tempi di pagamento degli enti pubblici coinvolti.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 6, quinto comma, del DPR n. 633/1972, che prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso una serie di soggetti pubblici specificamente indicati, tra cui:

  • Stato e organi dello Stato, anche se dotati di personalità giuridica;
  • enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • istituti universitari;
  • unità sanitarie locali;
  • enti ospedalieri;
  • enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
  • enti pubblici di assistenza e beneficenza;
  • enti di previdenza.

La norma comporta il rinvio sia della contabilizzazione del debito d’imposta per il cedente/prestatore, sia della detrazione per il cessionario/committente, che possono recuperare l’IVA solo al pagamento del corrispettivo. L’Agenzia richiama inoltre il precedente chiarimento contenuto nella risoluzione n. 159/E del 28 maggio 2002, secondo cui la ratio della disposizione è evitare che il cedente anticipi un’imposta che recupererà solo al momento dell’incasso.

Viene anche richiamata la risoluzione n. 99/E del 30 luglio 2004, che ribadisce il carattere tassativo ed eccezionale dell’elenco dei soggetti destinatari della norma e quindi la necessità di una interpretazione restrittiva.

Inquadramento degli ESTAV nella normativa regionale toscana

L’Agenzia esamina la disciplina regionale toscana. L’art. 100, comma 1, della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, istituisce gli ESTAV Nord-Ovest, Centro e Sud-Est per l’esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie. Il comma 2 attribuisce loro personalità giuridica pubblica e autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.

L’art. 101, comma 1, individua le competenze degli ESTAV, tra cui:

  • approvvigionamento di beni e servizi;
  • gestione di magazzini e logistica;
  • gestione delle reti informative e delle tecnologie informatiche;
  • gestione del patrimonio;
  • organizzazione e gestione della formazione continua del personale;
  • gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale;
  • gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale.

Il comma 1-bis dello stesso articolo stabilisce che, per l’approvvigionamento di beni e servizi, gli ESTAV operano quali centrali di committenza per conto delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie. Il comma 5 prevede inoltre che possano prestare i loro servizi anche a favore di altri soggetti, previa convenzione.

Valutazione dell’Agenzia

Dalla disciplina esaminata l’Agenzia deduce che gli ESTAV:

  • svolgono, oltre alle funzioni amministrative per gli acquisti per conto delle aziende sanitarie, anche altri servizi;
  • sono dotati di autonoma personalità e autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;
  • possono operare anche verso soggetti diversi dalle aziende sanitarie.

Ne consegue che, pur agendo per conto delle aziende sanitarie nell’approvvigionamento di beni e servizi, gli ESTAV sono soggetti autonomi e distinti, sotto il profilo giuridico e tributario, rispetto alle aziende sanitarie. In assenza di un’espressa previsione normativa che li includa tra i destinatari dell’art. 6, quinto comma, del DPR n. 633/1972, il regime di esigibilità differita non può essere esteso alle operazioni rese nei loro confronti.

Conclusione

L’Agenzia conclude che alle cessioni di beni effettuate da ALFA S.p.A. nei confronti dell’ESTAV Sud-Est non è applicabile l’IVA con esigibilità differita. Le operazioni devono quindi seguire il regime ordinario di esigibilità dell’imposta.

Riferimento finale al procedimento

La risposta è resa nell’ambito di un’istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ed è adottata ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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