Risoluzione n. 274 del 28/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che le indennità e i compensi qualificabili come redditi assimilati al lavoro dipendente non scontano l’IRAP in capo ai percettori, ma concorrono alla base imponibile IRAP dell’ente pubblico erogatore. Se un decreto ministeriale fissa l’importo dei compensi, l’IRAP dell’ente può ritenersi inclusa solo se ciò è previsto espressamente dal decreto o da una norma primaria.
IRAP su indennità di funzione e gettoni degli amministratori locali
IRAP su indennità di funzione e compensi per cariche pubbliche
La risoluzione affronta il trattamento IRAP delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli amministratori degli enti locali, ai commissari prefettizi e agli organi straordinari di liquidazione. Il quesito verte, in particolare, sulla possibilità che gli importi fissati con decreto ministeriale includano già la quota IRAP a carico dell’ente erogatore.
Quesito sottoposto all’Agenzia
Il Ministero dell’Interno chiede chiarimenti sul regime fiscale applicabile, ai fini IRAP, alle indennità e ai gettoni percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni. Il dubbio riguarda la ripartizione dell’onere dell’imposta: poiché per i dipendenti l’IRAP è a carico del datore di lavoro, si domanda se anche per tali compensi, assimilati ai redditi di lavoro dipendente, gli importi stabiliti con decreto ministeriale debbano intendersi comprensivi dell’IRAP.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
- l’art. 2, che individua il presupposto dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi;
- l’art. 3, comma 1, lettera e-bis), che individua tra i soggetti passivi le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993;
- l’art. 10-bis, che per le amministrazioni pubbliche determina la base imponibile anche con riferimento alle retribuzioni del personale dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 TUIR e ai compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Viene inoltre richiamato l’art. 50 del TUIR, che disciplina i redditi assimilati al lavoro dipendente.
Qualificazione fiscale delle indennità e dei compensi
La risoluzione distingue due ipotesi principali.
Per l’art. 50, lettera f), costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti da Stato, Regioni, Province e Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, purché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano abitualmente un’arte o una professione e non siano svolte nell’esercizio di impresa commerciale. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, anche i compensi per gli organi straordinari di liquidazione.
La stessa lettera f) contiene inoltre una previsione speciale per compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale della sorveglianza, anche se svolti da professionisti, salvo quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.
Per l’art. 50, lettera g), sono assimilate al reddito di lavoro dipendente le indennità percepite per cariche elettive e funzioni specificamente indicate, tra cui:
- le indennità dei consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- le funzioni di cui all’art. 135 della Costituzione;
- le cariche e funzioni previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, relative agli amministratori locali, come sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali;
- gli assegni vitalizi conseguenti alla cessazione di tali cariche;
- l’assegno del Presidente della Repubblica.
Effetti ai fini IRAP per i percettori
L’Agenzia afferma che, quando i compensi sono qualificabili come redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 TUIR, non ricade alcun obbligo IRAP sui soggetti percettori.
In particolare:
- per le ipotesi della lettera f), la qualifica di reddito assimilato dipende anche dal fatto che il percettore non eserciti un’arte, una professione o un’impresa; in caso contrario, il reddito viene attratto tra i redditi di lavoro autonomo o d’impresa e concorre alla base imponibile IRAP del percettore;
- per le ipotesi della lettera g), invece, l’ulteriore attività svolta dal percettore è irrilevante, perché la norma tipizza specificamente tali indennità.
Di conseguenza, per gli amministratori locali e per gli altri soggetti che percepiscono compensi o indennità qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente, non può gravare alcuna somma a titolo di IRAP in capo al beneficiario.
IRAP a carico dell’ente erogatore
L’Agenzia chiarisce che il presupposto impositivo dell’IRAP non si realizza in capo ai percettori dei compensi assimilati al lavoro dipendente, ma in capo al Comune o, più in generale, all’ente pubblico erogatore, in quanto amministrazione pubblica soggetta all’imposta.
I compensi erogati devono infatti concorrere alla determinazione della base imponibile IRAP dell’ente ai sensi dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 446 del 1997, che include anche i redditi assimilati al lavoro dipendente.
Importi fissati con decreto ministeriale
Quanto al quesito specifico sulla misura dei compensi o delle indennità stabilita con decreto ministeriale, l’Agenzia precisa che la questione non è di natura fiscale in senso stretto. Tuttavia, esprime l’avviso che l’IRAP a carico dell’ente erogatore possa considerarsi compresa nell’importo indicato dal decreto solo se ciò è previsto espressamente dal decreto stesso oppure da una norma primaria.
Conclusione sostanziale
La risoluzione conclude che:
- i compensi e le indennità qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente non sono assoggettati a IRAP in capo ai percettori;
- l’onere IRAP grava sull’amministrazione pubblica erogatrice, che deve includere tali somme nella propria base imponibile;
- la sola fissazione ministeriale dell’importo non basta, di per sé, a ritenere l’IRAP già compresa, salvo specifica previsione normativa.
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