Risoluzione n. 266 del 27/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che una società finanziaria iscritta ex art. 113 TUB, che svolge attività finanziaria non verso il pubblico, rientra tra i soggetti esclusi dall’applicazione della thin capitalization rule per i finanziamenti assunti nell’esercizio di tale attività, salvo il caso delle holding che esercitano in via esclusiva o prevalente assunzione di partecipazioni.
Ambito soggettivo della thin capitalization rule ex art. 98 TUIR
Ambito soggettivo della thin capitalization rule ex art. 98 TUIR
La risoluzione esamina se gli interessi passivi maturati su un finanziamento concesso da un socio irlandese alla Gamma Srl siano soggetti alla limitazione fiscale prevista dalla disciplina della sottocapitalizzazione. Il documento conclude che, nel caso descritto, i finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attività finanziaria della società istante non rilevano ai fini della thin capitalization rule.
Quesito e struttura dell’operazione
La società istante opera nel settore della locazione finanziaria di veicoli, ma esclusivamente nei confronti di Alfa Italia S.p.A., appartenente al gruppo Alfa. Il modello operativo è quello di un gruppo "parallelo" (Gamma), costituito per detenere la flotta e concederla in leasing alle società operative del gruppo Alfa.
In Italia, la Gamma Srl:
- è proprietaria della flotta di autoveicoli;
- loca i veicoli ad Alfa Italia S.p.A.;
- è iscritta presso l’Ufficio Italiano Cambi nell’elenco delle società operanti nel settore finanziario ex Titolo V del TUB, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
La compagine sociale della Gamma Srl è composta da:
- 69% Gamma SAS (capogruppo francese);
- 6% Alfa Italia S.p.A.;
- 25% società irlandese estranea al gruppo Alfa.
Il rifinanziamento prospettato prevede che:
- le banche rifinanzino l’acquisto della flotta con erogazione alla Gamma Srl;
- la Gamma Srl continui a concedere i veicoli in leasing ad Alfa Italia S.p.A.;
- le banche cedano i propri crediti alla società irlandese azionista.
La questione sottoposta riguarda quindi la rilevanza, ai fini dell’art. 98 TUIR, degli interessi passivi corrisposti dalla Gamma Srl alla società irlandese sul debito così sorto.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società ritiene di non essere soggetta alla disciplina della thin capitalization rule, richiamando il comma 5 dell’art. 98 TUIR, secondo cui sono irrilevanti i finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attività svolta dai soggetti indicati dall’art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.
Inquadramento normativo dell’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’art. 98 TUIR prevede l’indeducibilità degli interessi passivi quando il rapporto tra:
- la consistenza media dei finanziamenti rilevanti, e
- la quota di patrimonio netto di pertinenza dei soggetti finanziatori supera il limite di 4 a 1.
Sono finanziamenti rilevanti quelli erogati o garantiti da:
- un socio qualificato;
- parti correlate del socio qualificato.
Ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. c), TUIR, il socio è qualificato se:
- controlla direttamente o indirettamente il debitore ai sensi dell’art. 2359 c.c.; oppure
- partecipa al capitale del debitore in misura pari o superiore al 25%, considerando anche le partecipazioni delle parti correlate.
Nel caso concreto, a seguito dell’acquisto del credito dalle banche, la società irlandese detiene il 25% del capitale della Gamma Srl e assume quindi la qualifica di socio qualificato.
Portata del comma 5 dell’art. 98 TUIR
Il comma 4 dell’art. 98 include tra i finanziamenti rilevanti quelli derivanti da mutui, depositi di denaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria, erogati o garantiti dal socio qualificato o da parti correlate.
Tuttavia, il comma 5 esclude dalla rilevanza, ai fini del rapporto di thin capitalization, i finanziamenti assunti nell’esercizio:
- dell’attività bancaria;
- dell’attività svolta dai soggetti indicati dall’art. 1 del d.lgs. n. 87/1992.
L’Agenzia elenca tra tali soggetti:
- le banche;
- le società di gestione;
- le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;
- le società previste dalla legge 2 gennaio 1992, n. 1;
- i soggetti operanti nel settore finanziario del Titolo V del TUB, cioè quelli che operano nei confronti del pubblico (art. 106) o prevalentemente non nei confronti del pubblico (art. 113);
- le società esercenti altre attività finanziarie indicate dall’art. 59, comma 1, lett. b), del TUB.
Motivi della decisione
La Gamma Srl dichiara di essere iscritta ex art. 113 TUB nell’elenco generale istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e di esercitare attività finanziaria non nei confronti del pubblico.
Secondo la risoluzione, la formulazione del comma 5 dell’art. 98 è ampia e consente di ricomprendere tutte le società del Titolo V del TUB, che restano escluse dalla thin capitalization rule, con una sola eccezione: le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.
Di conseguenza:
- la disciplina antielusiva della sottocapitalizzazione si applica comunque alle holding bancarie e industriali;
- la Gamma Srl, per la natura istituzionale dell’attività finanziaria svolta esclusivamente nei confronti del gruppo, rientra tra i soggetti esclusi dalla disciplina;
- i finanziamenti assunti nell’esercizio di tale attività non sono rilevanti ai fini della thin capitalization rule.
Principio conclusivo
La risoluzione afferma che, poiché la società istante svolge attività finanziaria rientrante tra quelle del Titolo V del TUB e non esercita in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni, gli interessi passivi corrisposti sul debito verso la società irlandese non sono soggetti alle limitazioni previste dall’art. 98 TUIR, in quanto il relativo finanziamento è irrilevante ai fini della thin capitalization rule.
Riferimenti richiamati nel documento
- Art. 98 TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917)
- Art. 2359 c.c.
- D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, art. 1
- D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), artt. 106, 113 e 59, comma 1, lett. b)
- Circolare n. 11/E del 17 marzo 2005
- D.M. 26 aprile 2001, n. 209, art. 4, comma 1, ultimo periodo
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