Risoluzione n. 268 del 27/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, se la cessione d’azienda con estinzione del cedente è avvenuta nel 2006, la dichiarazione IVA 2006 va presentata dal cessionario con le modalità previste per le operazioni straordinarie. Inoltre, il cessionario può compensare il proprio credito IVA con i debiti del cedente nei limiti di legge, indicando nell’F24 il proprio codice fiscale e rispettando le regole di compilazione degli enti interessati.
Cessione d’azienda, dichiarazione IVA e compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997
Cessione d’azienda, dichiarazione IVA e compensazione dei debiti del cedente
La risoluzione esamina gli effetti fiscali di una cessione d’azienda in cui il soggetto cedente si è estinto e il cessionario intende utilizzare il proprio credito IVA per compensare debiti IVA, INPS e INAIL riferiti al cedente. Il chiarimento riguarda, da un lato, gli adempimenti dichiarativi IVA e, dall’altro, la possibilità e le modalità di compensazione tramite modello F24.
Quesiti posti dall’istante
La società ALFA Srl, quale cessionaria dell’azienda, chiede in particolare:
- se, a seguito della cessione, debba presentare la dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2006 includendo anche i dati IVA relativi all’azienda ceduta;
- se, per compensare il credito IVA della cessionaria con i debiti del cedente, debba compilare il modello F24 indicando solo il codice fiscale della cessionaria e, nei campi pertinenti, i codici identificativi dei debiti riferiti al cedente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che:
- la cessionaria debba compilare il modello UNICO 2006 sommando i valori delle due aziende nei quadri IVA, poiché nel modello AA7/8 è stata indicata la partita IVA della società ceduta;
- la compensazione debba essere effettuata con il codice fiscale della ALFA Srl, essendo la cedente estinta, mentre nei vari campi dell’F24 dovrebbero essere riportati i riferimenti specifici delle posizioni debitorie, con il codice di versamento e il periodo d’imposta per il debito IVA.
Valutazioni preliminari dell’Agenzia
L’Agenzia precisa che l’interpello non riguarda:
- l’effettiva esistenza del credito IVA vantato;
- l’effettivo esercizio d’impresa da parte della società istante;
- eventuali profili di elusione o evasione derivanti dall’operazione.
Tali profili richiederebbero valutazioni di merito estranee alla funzione dell’interpello.
Dichiarazione IVA in caso di trasformazioni sostanziali soggettive
Per le trasformazioni sostanziali soggettive, compresa la cessione d’azienda, l’Agenzia richiama il principio di continuità tra i contribuenti interessati: il soggetto subentrante deve assolvere gli adempimenti IVA successivi alla data della trasformazione, come già affermato nella risoluzione n. 93 del 29 luglio 1998.
L’Agenzia osserva che dalle istruzioni al modello IVA 2006 emergono due ipotesi:
- trasformazione avvenuta durante il 2006, con o senza estinzione del soggetto dante causa;
- trasformazione avvenuta tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione IVA 2006.
Nel caso concreto, dall’anagrafe tributaria risulta che:
- la cedente ha cessato l’attività il 28 dicembre 2006;
- il contratto di cessione è stato registrato l’11 gennaio 2007;
- il modello AA7/8 è stato presentato il 17 gennaio 2007.
Sulla base di questi elementi, l’Agenzia ritiene fondato presumere che la cessione sia avvenuta nel corso del 2006.
Effetti sulla dichiarazione IVA 2006
Qualora la cessione sia avvenuta nel 2006 e abbia comportato l’estinzione del cedente, la dichiarazione IVA per il 2006 deve essere presentata esclusivamente dal soggetto avente causa, cioè dalla cessionaria.
In tale ipotesi, la società cessionaria deve presentare il modello composto da frontespizio e due moduli, seguendo queste regole:
- nel frontespizio vanno indicati denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione;
- nel modulo relativo al soggetto avente causa devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività, includendo i dati delle operazioni effettuate nel 2006 e anche quelli relativi alle operazioni svolte dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre in cui è avvenuta l’operazione straordinaria;
- devono essere compilati anche i quadri VT e VX per riepilogare i dati dei soggetti partecipanti all’operazione;
- nel modulo relativo al soggetto dante causa devono essere compilati tutti i quadri riferiti all’attività svolta fino all’ultimo mese o trimestre concluso prima della cessione;
- nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce.
Se invece la trasformazione fosse avvenuta tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione IVA 2006, poiché tutto il 2006 sarebbe stato svolto dal cedente, la cessionaria dovrebbe presentare anche la dichiarazione del cedente estinto, salvo che quest’ultimo abbia già adempiuto direttamente.
Compensazione dei debiti del cedente tramite il credito IVA della cessionaria
Per il secondo quesito, l’Agenzia ritiene che la cessionaria possa avvalersi della compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per pagare i debiti IVA, INPS e INAIL del cedente indicati nell’atto di cessione, ma solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla norma.
L’articolo 17 prevede infatti:
- versamenti unitari di imposte, contributi INPS e altre somme dovute a Stato, Regioni ed enti previdenziali;
- possibilità di compensare i crediti dello stesso periodo risultanti dalle dichiarazioni e denunce periodiche;
- effettuazione della compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Limite di 10.000 euro e comunicazione preventiva
L’Agenzia richiama anche l’articolo 1, commi 30, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone ai titolari di partita IVA, per compensazioni superiori a 10.000 euro, la comunicazione telematica preventiva all’Agenzia delle entrate entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare la compensazione, indicando importo e tipologia dei crediti da utilizzare.
Responsabilità per i debiti del cedente
La risoluzione richiama inoltre le norme civilistiche e tributarie sulla responsabilità dell’acquirente d’azienda:
- articolo 2560 del codice civile, secondo cui l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, salvo consenso dei creditori; l’acquirente risponde dei debiti se risultano dai libri contabili obbligatori;
- articolo 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede la responsabilità solidale del cessionario, entro il valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per imposta e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo.
Compilazione del modello F24
Quanto alla compilazione del modello F24, l’Agenzia precisa che:
- il codice fiscale da indicare è quello del contribuente che effettua il versamento unitario, con eventuale compensazione;
- per le sezioni INPS e Altri enti previdenziali e assicurativi si rinvia alle regole di compilazione fornite dagli stessi enti nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive.
A titolo esemplificativo, viene richiamata la circolare INPS n. 130 del 7 settembre 2004.
Conclusione
In sintesi, la risoluzione conferma che, in caso di cessione d’azienda avvenuta nel 2006 con estinzione del cedente, la dichiarazione IVA 2006 va presentata dalla cessionaria secondo le regole delle operazioni straordinarie. Conferma inoltre la possibilità di compensare, nei limiti di legge, il credito IVA della cessionaria con i debiti del cedente, fermo restando il rispetto delle regole di versamento unitario, delle formalità F24 e degli eventuali obblighi di comunicazione preventiva per compensazioni superiori a 10.000 euro.
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