Cassazione Civile, Ordinanza n. 18909/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto l’ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per un credito da trasporto reso nel 2014, ma solo in via chirografaria e non in prededuzione. Il creditore ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo il riconoscimento della prededuzione, invocando la disciplina speciale prevista per i crediti delle imprese di autotrasporto collegati alle attività produttive e ambientali del complesso industriale interessato. Il tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo, da un lato, che la trattazione del procedimento e la decisione collegiale fossero comunque regolari, dall’altro che mancasse la prova dei presupposti della prededuzione e che la norma speciale andasse interpretata in senso restrittivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: violazione del diritto di difesa per mancata discussione davanti al collegio; violazione della norma sui crediti non contestati, sostenendo che la mancata costituzione della procedura avrebbe imposto l’ammissione; erronea interpretazione dei requisiti soggettivi e oggettivi della prededuzione; omessa acquisizione del fascicolo/documentazione già prodotta in sede di verifica del passivo.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo, ha rigettato il primo e il secondo, ha cassato il decreto impugnato nei limiti dell’accoglimento e ha rinviato al Tribunale di Milano per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare ha chiarito che la norma interpretativa speciale sui crediti delle imprese di autotrasporto va letta nel senso che, per tali crediti, rileva il nesso con la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA in quanto tale, a prescindere dal singolo stabilimento o dalla specifica fase del ciclo produttivo; inoltre ha ritenuto che l’indicazione in ricorso, se complessivamente inequivoca, delle fatture già prodotte in verifica fosse sufficiente ai fini dell’onere di specifica indicazione dei documenti, imponendosi quindi al tribunale l’acquisizione del fascicolo della procedura. Non ha invece ravvisato alcuna nullità nella trattazione/decisione ex art. 99 l. fall. né ha attribuito rilievo alla mancata costituzione della procedura in opposizione al passivo.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 conv. con modificazioni dalla L. 39/2004
prevede una ipotesi eccezionale di prededuzione per determinati crediti collegati al contesto produttivo dell’ILVA; per i crediti delle imprese di autotrasporto il requisito oggettivo è il nesso con la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA, non con una singola fase o con un singolo stabilimento in senso restrittivo.
art. 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017 conv. con modificazioni dalla L. 123/2017
norma di interpretazione autentica che chiarisce l’inclusione nella prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto funzionali alle attività previste e alla funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA; va letta in coordinazione con l’art. 3, comma 1-ter, ampliando il rilievo del nesso funzionale con la situazione produttiva dell’ILVA in quanto tale.
art. 99 l. fall.
nel rito di opposizione allo stato passivo la trattazione può avvenire davanti al collegio o a un componente delegato; la decisione collegiale può essere assunta anche in via breve e non si applicano le regole del rito ordinario invocate dal ricorrente.
art. 111-bis l. fall.
opera solo quando, già in sede di verifica, il credito e la sua collocazione siano non contestati; non consente di imporre l’ammissione in prededuzione in sede di opposizione quando il giudizio contenzioso è già instaurato.
art. 116, comma 1, c.p.c.
la contumacia della procedura non vale come argomento di prova contro il contumace nel giudizio di opposizione.
art. 290 e ss. c.p.c.
la contumacia, di per sé, non produce effetti probatori salvo diversa previsione espressa.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono le norme di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione richiamate per i diversi vizi denunciati.
art. 23 l. fall.
richiamato insieme all’art. 99, comma 2, n. 4, per sostenere l’obbligo del tribunale di acquisire il fascicolo/documentazione già prodotta.
art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.
impone al creditore di indicare specificamente i documenti già prodotti nella fase di verifica; l’onere è assolto anche con un rinvio complessivo ma inequivoco ai documenti già versati nel fascicolo della procedura.
art. 2740 c.c.
richiamato come principio generale derogato in via eccezionale dalla disciplina speciale della prededuzione.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni del giusto processo in relazione alla trattazione e decisione dell’opposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’accertamento del titolo e dei presupposti del credito può e deve essere effettuato d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado, nei limiti delle preclusioni processuali applicabili.
- La contumacia della procedura non vale, di regola, né come esonero dell’opponente dall’onere della prova né come elemento probatorio a suo favore; il mancato intervento della controparte non trasforma in non contestato un credito già controverso nel merito o nella collocazione.
- Le norme speciali che attribuiscono prededuzione a crediti in deroga al principio della par condicio e alla responsabilità patrimoniale generale devono essere interpretate in modo strettamente coerente con la loro funzione, ma la norma di interpretazione autentica può ampliare il perimetro applicativo chiarendo il necessario nesso funzionale richiesto.
- Per i crediti delle imprese di autotrasporto collegati alla disciplina speciale dell’ILVA, il requisito decisivo è il collegamento con la funzionalità degli impianti produttivi dell’ente in quanto tale, non con una singola fase del ciclo produttivo o con un singolo stabilimento.
- Nel rito di opposizione allo stato passivo, l’onere di specifica indicazione dei documenti già prodotti in verifica può essere assolto anche mediante un rinvio complessivo e inequivoco alle fatture o agli atti già depositati; se tali documenti non sono nel fascicolo di parte, il tribunale deve acquisirli dal fascicolo della procedura quando siano stati specificamente richiamati.
- L’art. 111-bis l. fall. opera soltanto in presenza di crediti non contestati già nella fase di verifica; non consente di neutralizzare il contraddittorio del giudizio di opposizione né di sostituire l’accertamento giudiziale quando il credito resti controverso.
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