Cassazione Civile, Ordinanza n. 29529/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una struttura sanitaria privata di ottenere dalla ASL il pagamento di euro 143.772,32, somma che assumeva essere stata illegittimamente trattenuta a titolo di sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006 sulle prestazioni rese negli anni 2010-2012 e nei mesi di gennaio-febbraio 2013. Il tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la struttura non avesse provato, nei termini processuali, l'esistenza di un rapporto di accreditamento per gli anni in questione e, comunque, la validità di contratti idonei a fondare la pretesa, osservando che i contratti prodotti erano stati sottoscritti nel corso degli anni e non prima, con conseguente esclusione di efficacia retroattiva. La Corte territoriale aveva inoltre escluso la fondatezza della domanda di arricchimento senza causa. Con il ricorso per cassazione la struttura sanitaria ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324, 329, 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio questioni coperte da giudicato interno, sia sulla sussistenza dell'accreditamento sia sulla validità ed efficacia dei contratti; 2) ulteriori violazioni delle stesse norme e dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per aver ignorato il giudicato interno; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto insufficiente la prova dell'accreditamento nonostante circostanze non contestate; 4) erronea ricostruzione della disciplina normativa dell'accreditamento nelle strutture private in Campania, sostenendo che l'accreditamento transitorio era automatico e quello definitivo era stato riconosciuto dal decreto commissariale n. 84/2014; 5) violazione della disciplina sui rapporti contrattuali con il SSR, sostenendo che non fosse necessario un accordo antecedente a ciascun anno di prestazione; 6) violazione degli artt. 101, 115 e 345 c.p.c. per avere la Corte dichiarato tardiva la documentazione prodotta in appello dopo aver rilevato d'ufficio la mancanza di prova; 7) omesso esame di fatti decisivi e motivazione illogica nella parte in cui era stata ritenuta indimostrata l'esistenza del rapporto di accreditamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione del giudicato interno: la sentenza di primo grado aveva già presupposto e affermato la validità del rapporto contrattuale/accreditamento, e tale capo non era stato impugnato; pertanto la Corte d'appello non poteva rilevare d'ufficio la mancanza di accreditamento né contestare la validità dei contratti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame, con assorbimento degli altri motivi. La Corte ha comunque aggiunto, in via ulteriore, che nel quadro normativo richiamato per gli anni 2010-2013 non vi era ragione di escludere l'esistenza dell'accreditamento sulla base dei documenti richiamati dalla ricorrente, ma la decisione di cassazione si fonda principalmente sul giudicato interno e sull'impossibilità di rilevare d'ufficio questioni ormai coperte da esso.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006
indicato come base dello sconto/trattenuta contestata sulle prestazioni sanitarie rese.
artt. 112, 115, 101, 132, 345 c.p.c.
richiamati come parametri processuali delle doglianze su giudicato interno, onere probatorio, diritto al contraddittorio e preclusioni istruttorie.
artt. 2909, 2697, 1322, 2041 c.c.
il giudicato interno precludeva il rilievo officioso; l'onere della prova gravava sulla parte che chiedeva il pagamento; la domanda subordinata di arricchimento senza causa era stata ritenuta infondata in appello.
artt. 8, 8-bis, 8-quater, 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992
disciplinano il sistema dell'accreditamento e dei rapporti tra strutture private e servizio sanitario.
art. 6, comma 6, L. n. 724/1994
richiamato per il regime transitorio di accreditamento automatico delle strutture già convenzionate.
art. 1, commi 237-quater e ss., L.R. Campania n. 4/2011
richiamato per la procedura regionale di nuova domanda di accreditamento istituzionale e per la disciplina transitoria nelle more del rilascio del definitivo.
art. 2, comma 95, L. n. 191/2009
richiamato per affermare la vincolatività del piano di rientro e dei provvedimenti del Commissario ad acta per la Regione.
art. 380-bis c.p.c.
menzionato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato in relazione al deposito della memoria della ricorrente.
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato come norma che, ove il giudice rilevi d'ufficio una nullità/questione mista di fatto e diritto, impone di assegnare termine per il contraddittorio e per eventuali attività istruttorie.
Massime di principio
- Se una questione relativa alla validità o efficacia di un rapporto contrattuale è stata già decisa in primo grado e non è stata devoluta con l'appello, essa è coperta da giudicato interno e non può essere riesaminata né rilevata d'ufficio dal giudice di appello.
- Il rilievo officioso della nullità del contratto è ammesso anche in appello e in cassazione solo quando non si sia formato un giudicato espresso sulla validità dell'accordo e la questione sia effettivamente ancora aperta nel processo.
- Nel contenzioso tra struttura sanitaria privata e ASL sul pagamento delle prestazioni, la prova del titolo legittimante la remunerazione deve essere valutata alla luce della disciplina dell'accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali con il servizio sanitario; tuttavia, una volta che il primo giudice abbia riconosciuto tali presupposti e il capo non sia stato impugnato, il giudice di secondo grado non può rimetterli in discussione d'ufficio.
- Quando il giudice intenda rilevare d'ufficio una questione mista di fatto e diritto che incide sulla validità del contratto con la pubblica amministrazione, deve garantire il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., consentendo anche eventuali integrazioni istruttorie.
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