Sentenza del 30/05/2019 n. 762 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accertamento - Notificazione - Consegna a terzi - Comunicazione successiva - Assenza - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L’omessa comunicazione di avvenuta notifica non è stata qualificata come una semplice irregolarità, ma come un vizio che incide sulla validità della notificazione. Di conseguenza, la notifica è stata ritenuta nulla nei confronti del destinatario, con le conseguenze processuali e sostanziali previste per una notificazione invalida.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la notificazione dell’atto perché, pur essendo stato consegnato a una persona diversa dal destinatario, non risultava inviata o consegnata la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), ossia la seconda raccomandata informativa diretta ad avvisare il destinatario che l’atto era stato ricevuto da un terzo. La contestazione riguardava quindi l’omissione di un adempimento necessario per garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti mediante consegna a persona diversa dal destinatario
Quando l’atto viene consegnato a un terzo, la comunicazione successiva al destinatario serve a garantirgli la conoscenza legale della notificazione. La sua omissione determina la nullità della notifica e non una mera irregolarità formale.
Comunicazione di avvenuta notifica (CAN)
La CAN, o seconda raccomandata informativa, costituisce un adempimento essenziale quando la prima raccomandata o l’atto non è consegnato direttamente al destinatario. Deve informare il destinatario dell’avvenuta consegna a terzi.
Massime di principio
- Quando un atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, occorre verificare non solo la consegna dell’atto, ma anche l’invio o la consegna della successiva comunicazione informativa prevista dalla legge.
- La mancata CAN può comportare la nullità della notificazione, perché impedisce al destinatario di avere una conoscenza effettiva o legalmente presunta dell’atto.
- In caso di contestazione, l’ente notificante deve poter dimostrare sia la consegna dell’atto al terzo sia l’effettuazione della comunicazione successiva al destinatario.
- La nullità della notifica può incidere sulla decorrenza dei termini per impugnare l’atto e sull’efficacia degli atti successivi, salvo eventuale sanatoria derivante dal raggiungimento dello scopo o dalla tempestiva conoscenza dell’atto.
- La valutazione concreta dipende dal tipo di atto, dalla modalità di notificazione utilizzata e dalla disciplina vigente applicabile al momento della notifica.
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