Sentenza del 30/05/2019 n. 2323 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato nullo il mandato difensivo conferito dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione ad avvocati del libero foro. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile l’atto di riassunzione e ha disposto l’estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell’avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare per il mancato riversamento di somme oggetto di rimborso pari a euro 28.582,23. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la questione decisiva è diventata la validità del mandato conferito dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione a un avvocato del libero foro, anziché all’Avvocatura dello Stato. La CTR ha ritenuto nullo il mandato perché l’Ente non aveva prodotto una specifica delibera, sottoposta agli organi di vigilanza, che giustificasse il ricorso a un legale esterno ai sensi dell’art. 43 del regio decreto n. 1611/1933.
Norme richiamate
Art. 43 del regio decreto n. 1611/1933
L’Agenzia delle Entrate - Riscossione non può avvalersi di avvocati del libero foro, dovendo ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza e assistenza del legale esterno.
Il ricorso a un avvocato del libero foro da parte dell’Ente della riscossione è ammesso solo in presenza congiunta di un atto organizzativo generale che stabilisca i criteri per tale scelta e di una specifica delibera, sottoposta agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni concrete del ricorso al legale esterno.
Art. 63, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992
Estinzione del processo a seguito dell’inammissibilità dell’atto di riassunzione.
La nullità del mandato difensivo dell’ente che riassume il giudizio determina l’inammissibilità dell’atto di riassunzione e, conseguentemente, l’estinzione dell’intero processo.
Art. 182 del codice di procedura civile
Facoltà del giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione della procura o della rappresentanza processuale.
La CTR ha ritenuto inutile concedere un ulteriore termine per sanare il vizio, poiché l’Ente aveva ribadito espressamente la correttezza del proprio operato senza produrre la necessaria delibera e senza adeguarsi all’orientamento della Cassazione.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 25279/2017
Cassazione con rinvio della precedente sentenza della CTR.
La decisione ha imposto un nuovo esame della controversia da parte della CTR, anche con riferimento alle spese del giudizio di legittimità.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 26684/2018 e ordinanze n. 28741/2019 e n. 1992/2019
L’Ente della riscossione deve ricorrere all’Avvocatura dello Stato, salvo prova delle specifiche condizioni che consentono l’incarico a un avvocato del libero foro.
Tali pronunce sono state recepite dalla CTR come principio secondo cui la rappresentanza processuale tramite legale esterno richiede una valida fonte organizzativa e una motivazione specifica riferita al singolo giudizio.
Massime di principio
- Quando un ente pubblico soggetto al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato si avvale di un avvocato del libero foro, deve dimostrare non solo l’esistenza di una disciplina organizzativa generale, ma anche una specifica delibera che giustifichi l’incarico nel caso concreto.
- La mera affermazione dell’ente circa la validità del mandato non è sufficiente: le fonti del potere di rappresentanza e la delibera autorizzativa devono essere prodotte e verificabili nel processo.
- La nullità del mandato può compromettere la validità dell’atto processuale compiuto dall’ente, inclusa la riassunzione del giudizio, con possibile estinzione dell’intero processo.
- Il giudice può non concedere un termine per la regolarizzazione quando la parte, pur consapevole del vizio contestato, insiste nella propria tesi e non manifesta l’intenzione di sanare la rappresentanza processuale.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale verificare preliminarmente la legittimazione del difensore dell’ente pubblico, la competenza dell’organo che ha conferito l’incarico e l’esistenza di una motivazione specifica per il ricorso al libero foro.
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