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Sentenza

Sentenza del 30/05/2019 n. 3313 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica a mezzo pec - inesistenza - entrata in vigore del PTT.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata la validità della notifica del ricorso introduttivo effettuata tramite posta elettronica certificata prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio. La questione riguardava l'applicabilità dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 546/1992 e del d.P.R. 68/2005, art. 16, che escludeva l'utilizzo della PEC nel processo tributario fino all'attivazione delle specifiche disposizioni telematiche nella singola Regione.

La decisione

La notifica via PEC è stata ritenuta inesistente, poiché alla data dell'invio il processo tributario telematico non era ancora entrato in vigore nel Lazio. Le disposizioni sulla notifica e sul deposito telematico, applicabili dal 1° dicembre 2015 alle Commissioni tributarie di Umbria e Toscana, sono divenute operative nel Lazio soltanto dal 15 aprile 2017. Prima di tale data operava il divieto previsto dall'art. 16, comma 1, del d.P.R. 68/2005. Di conseguenza, la notifica non ha prodotto effetti processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3

    Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione.

    La facoltà di notificare e depositare telematicamente nel processo tributario opera secondo le disposizioni attuative e dalla data di effettiva attivazione del processo tributario telematico nella Regione interessata.

  • D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 16, comma 1

    Le disposizioni del regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario.

    Prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nella specifica Regione, la PEC non può essere utilizzata validamente per gli atti del processo tributario.

  • D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    Contiene la disciplina regolamentare del processo tributario telematico, la cui applicazione è subordinata all'adozione dei relativi decreti attuativi e all'attivazione territoriale del servizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la validità della notifica telematica deve essere verificata in base alla data e alla Regione in cui l'atto doveva essere presentato.
  • La semplice disponibilità tecnica della PEC non rende automaticamente valida la notifica nel processo tributario: occorre che il processo tributario telematico fosse già operativo presso la Commissione competente.
  • Prima dell'entrata in vigore territoriale del processo tributario telematico, la notifica via PEC del ricorso introduttivo può essere considerata inesistente e quindi priva di effetti processuali.
  • In caso di contestazione, è essenziale controllare la disciplina transitoria e la data ufficiale di attivazione del processo tributario telematico nella Regione interessata.
  • La notificazione effettuata con uno strumento telematico non ancora ammesso dalla disciplina vigente non è necessariamente una mera irregolarità sanabile, ma può integrare inesistenza della notifica.

Testo integrale

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