Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/05/2019 n. 4751 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 84/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - Presentazione del ricorso - Procedibilità - Termine di giorni 90 di cui all'art. 17bis - Ambito soggettivo di applicazione - Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all’ICI 2009, deducendo omessa o insufficiente motivazione, mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, violazione delle norme sulle notificazioni e dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, inesistenza della notifica della cartella, nonché prescrizione o decadenza della pretesa tributaria. In appello ha inoltre contestato l’applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la procedura di reclamo-mediazione non fosse applicabile perché il ricorso era stato proposto solo contro l’agente della riscossione e non contro il Comune.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto applicabile l’art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, nella versione modificata dal d.lgs. 156/2015, anche alle controversie riguardanti enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate e all’agente della riscossione. Poiché il ricorso era stato notificato il 23 marzo 2016, prima della scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla notifica del 4 marzo 2016, è stata confermata l’improcedibilità già dichiarata dalla CTP. L’appello è stato quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la controparte non si è costituita dopo l’interruzione del processo.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del d.lgs. 546/1992

    Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo.

    A partire dal 1° gennaio 2016, il reclamo-mediazione è stato ritenuto applicabile a tutte le controversie tributarie rientranti nel relativo ambito di valore, anche quando il resistente è un ente impositore diverso dall’Agenzia delle Entrate o l’agente della riscossione. Il ricorso proposto prima della scadenza dei 90 giorni è improcedibile.

  • D.lgs. n. 156/2015

    La modifica dell’art. 17-bis ha eliminato il riferimento esclusivo agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, ampliando l’ambito soggettivo della procedura di reclamo-mediazione.

  • Art. 10, comma 3, D.L. n. 50/2017

    La norma è stata richiamata come ulteriore elemento sistematico a sostegno dell’estensione della mediazione anche ai rappresentanti dell’agente della riscossione, prevedendo la limitazione della responsabilità per danno erariale alle ipotesi di dolo.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    È stato invocato dal contribuente per contestare la motivazione della cartella, ma la Commissione non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendo il ricorso improcedibile.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    È stato richiamato dal contribuente in relazione alle modalità di notifica della cartella di pagamento; la questione non è stata decisa nel merito per effetto dell’improcedibilità.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Sono stati richiamati per contestare la validità delle notificazioni degli atti presupposti e della cartella, senza che la Commissione giungesse a esaminarne il merito.

Massime di principio

  • Per i ricorsi tributari notificati dal 1° gennaio 2016, la procedura di reclamo-mediazione prevista dall’art. 17-bis può applicarsi anche a controversie contro Comuni, altri enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate e agenti della riscossione, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
  • Il ricorso non deve essere depositato o coltivato come procedibile prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica, durante il quale deve svolgersi la procedura di reclamo-mediazione; il mancato rispetto del termine può comportare l’improcedibilità.
  • La contestazione di vizi dell’avviso di accertamento presupposto richiede normalmente il coinvolgimento dell’ente che ha emesso quell’atto. Impugnare soltanto la cartella contro l’agente della riscossione può non consentire di ottenere una decisione sui vizi propri dell’accertamento.
  • Quando il giudice dichiara l’improcedibilità, le doglianze sostanziali sulla motivazione, sulla notifica, sulla prescrizione o sulla decadenza possono non essere esaminate nel merito.
  • In caso di successione dell’agente della riscossione e interruzione del processo, è necessario riassumere correttamente il giudizio nei confronti del nuovo soggetto legittimato; la mancata costituzione della controparte può incidere sulla regolazione delle spese, ma non determina automaticamente la vittoria nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.