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Sentenza

Sentenza del 30/05/2019 n. 3341 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ICI - Omessa dichiarazione - Sanzione - Fruizione dati catastali - Comportamento omissivo - Possesso informazioni necessarie - Fusione - Incorporazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI e la conseguente sanzione per omissione. Dopo l'effettiva operatività, nel 2008, del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali da parte dei Comuni, la dichiarazione relativa all'anno precedente non è normalmente necessaria quando il Comune può acquisire telematicamente le informazioni e non vi sono variazioni rilevanti ai fini dell'imposta. L'obbligo permane, tuttavia, quando si verificano modifiche che determinano una riduzione dell'imposta o variazioni non acquisibili attraverso le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. n. 463/1997. Fusioni e incorporazioni societarie rientrano in quest'ultima categoria, poiché possono modificare il patrimonio immobiliare facente capo alla società e richiedono una specifica dichiarazione.

La decisione

La contestazione della sanzione è stata ritenuta fondata: in caso di fusione o incorporazione, l'omessa dichiarazione ICI integra una violazione sanzionabile anche se il Comune disponeva di dati catastali. La sanzione prevista dall'articolo 14 del d.lgs. n. 504/1992 si applica per ciascuna annualità d'imposta interessata dall'omissione. La decisione conferma l'orientamento della Corte di cassazione espresso, tra le altre, nelle sentenze n. 8849/2010 e n. 14339/2017.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 223/2006, articolo 37, comma 53

    Ha inciso sull'obbligo dichiarativo ICI, rendendolo non generalizzato quando le variazioni sono conoscibili dal Comune tramite i dati catastali e le procedure telematiche, ma mantenendolo per le modifiche non acquisibili o rilevanti ai fini della riduzione dell'imposta.

  • Decreto legislativo n. 504/1992, articolo 14

    Prevede la sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione ICI; la sanzione è applicabile per ogni annualità d'imposta in cui l'obbligo dichiarativo è stato violato.

  • Decreto legislativo n. 463/1997, articolo 3-bis

    Disciplina le procedure telematiche attraverso cui i Comuni possono acquisire dati catastali e immobiliari; tali procedure escludono l'obbligo dichiarativo solo per le variazioni effettivamente conoscibili tramite esse.

Massime di principio

  • La disponibilità dei dati catastali da parte del Comune non elimina automaticamente ogni obbligo di dichiarazione: occorre verificare se la specifica variazione sia effettivamente acquisibile tramite le procedure telematiche.
  • Fusioni, incorporazioni e altre operazioni societarie che modificano il patrimonio immobiliare devono essere considerate variazioni potenzialmente non rilevabili automaticamente e, pertanto, possono imporre la presentazione della dichiarazione.
  • Quando la dichiarazione è obbligatoria, l'omissione può comportare una sanzione distinta per ciascuna annualità d'imposta interessata.
  • Per valutare l'obbligo dichiarativo occorre considerare sia l'anno d'imposta sia la concreta operatività, in quel periodo, dei sistemi telematici di circolazione dei dati catastali.
  • La riduzione dell'imposta o una variazione non comunicabile automaticamente al Comune costituisce un indice decisivo della permanenza dell'obbligo di dichiarazione.

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