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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13613/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva confermato le condanne, pronunciate in abbreviato dal GIP, per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, contestando: 1) la qualificazione del Mascia come amministratore di fatto della "FLIDALIS s.r.l."; 2) la mancata dimostrazione della distrazione delle somme riscosse da clienti e non annotate; 3) l'inesistenza della bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che le irregolarità contabili non impedivano la ricostruzione del patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della corte territoriale: le testimonianze e gli atti dimostravano l'esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie da parte del Mascia (amministratore di fatto); la contabilità era incompleta e tale da rendere difficile la ricostruzione del patrimonio, giustificando l'integrazione della bancarotta documentale; le somme non annotate sono state ritenute distratte e non dimostrato che siano state impiegate per finalità sociali. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il dolo della bancarotta per distrazione è dolo generico (non è richiesto lo scopo di recare danno ai creditori né la coscienza dello stato di insolvenza). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento e di una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    La nozione di "amministratore di fatto" postula l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, anche se non tutti i poteri devono essere esercitati; conta l'attività gestoria non episodica e l'inserimento organico nell'impresa

  • art. 216 legge fallimentare (L. fall.)

    "bancarotta fraudolenta documentale" e "bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione"

    La fattispecie di bancarotta documentale cd. "generica" si integra quando la tenuta dei libri rende impossibile o molto difficile la ricostruzione del patrimonio; il dolo può essere dedotto con metodo logico-presuntivo anche dalla responsabilità per bancarotta patrimoniale

  • art. 219 legge fallimentare (L. fall.)

    L'eventuale pregiudizio ai creditori rileva ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista da questa norma, ma non è requisito dell'elemento soggettivo del reato di distrazione

  • art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come modificato)

    Richiamata rispetto all'onere di indicazione e allegazione degli atti nel ricorso per cassazione: il ricorrente deve puntualmente indicare e allegare gli atti che assume travisati, per rendere il ricorso "autosufficiente"

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si valuta sulle concrete funzioni svolte e sulla continuità/significatività dell'attività gestionale, non sulle sole qualifiche formali o su contratti di lavoro non provati
  • Una sentenza civile favorevole all'imputato non impedisce che in sede penale si accertino fatti diversi: il giudicato civile è ancorato all'oggetto specifico della controversia e non vincola automaticamente la valutazione penale
  • Per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: occorre la volontà consapevole di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni, non la prova di voler danneggiare i creditori o della conoscenza dello stato di insolvenza
  • La bancarotta documentale cd. "generica" può essere integrata quando la contabilità è talmente irregolare da rendere difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio; il dolo documentale può essere desunto dall'esistenza di atti patrimoniali occultati
  • In Cassazione le censure che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle testimonianze sono inammissibili: la verifica dei fatti di merito è preclusa salvo vizi di legge o specifici errori motivazionali
  • I ricorsi per cassazione devono essere autosufficienti: se si invocano atti o perizie occorre indicarle e allegarle integralmente, altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile

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