Sentenza n. 2282/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 2366 del 10 febbraio 2023, notificata il 13.2.2023 con la quale è stato reso il parere di competenza per le opere in sanatoria, art. 32 l. n. 326/03 ed art. 23 l.R. n. 37/85 con esito negativo ed avente ad oggetto la realizzazione di una mansarda posta al piano terzo di un fabbricato sito nel comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché di ogni atto conseguenziale e connesso, compreso l’ordine di demolizione adottato per mezzo dello stesso provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere paesaggistico negativo sull'istanza di condono edilizio, con contestuale ordine di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo reso dalla Soprintendenza nell'ambito del procedimento di condono edilizio relativo a una mansarda abusiva, deducendo: violazione dell'art. 32 d.l. n. 269/2003 e dell'art. 24 l.r. n. 15/2004 per l'applicazione acritica della circolare assessoriale n. 2/2022; violazione della disciplina paesaggistica e insussistenza dei presupposti del vincolo, anche in relazione alle aree escluse dall'art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004; difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza; violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; violazione dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e del principio di affidamento; riconducibilità dell'opera a vano accessorio e insussistenza di un grave danno paesaggistico. Il motivo esaminato in via assorbente ha riguardato il difetto di istruttoria e di motivazione del parere: l'atto si limitava a richiamare la presenza di un'area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico e la circolare n. 2/2022, senza indicare la fonte del vincolo, la sua natura, la decorrenza temporale e la concreta incidenza sulla domanda di condono.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il parere della Soprintendenza e gli atti consequenziali, compreso l'ordine di rimessione in pristino. Ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo al difetto di istruttoria e motivazione: il generico riferimento a un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e alla circolare n. 2/2022 non consente di comprendere quale vincolo sia stato concretamente applicato, quale ne sia la fonte, la natura e la decorrenza, né perché esso osti alla sanatoria. La natura vincolata del parere non esonera l'amministrazione dalla preventiva e puntuale individuazione del presupposto vincolistico. Soltanto dopo tale individuazione può gravare sul privato l'onere di provare l'anteriorità dell'abuso rispetto al vincolo; in assenza dell'indicazione del vincolo e della relativa data, tale onere non è configurabile. Il difetto motivazionale non può essere colmato per la prima volta negli scritti difensivi dell'amministrazione, né mediante un'integrazione giudiziale della motivazione. Il TAR ha inoltre rilevato che, nel procedimento di condono straordinario, la Soprintendenza, quale organo di tutela endoprocedimentale, non dispone del potere di adottare direttamente un ordine di rimessione in pristino ai sensi dell'art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004; tale statuizione è stata pertanto annullata anche per incompetenza funzionale dell'organo. Restano impregiudicati il riesercizio del potere amministrativo e la possibilità di una nuova decisione, previa completa istruttoria e motivazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 32 d.l. n. 269/2003
Disciplina il terzo condono edilizio, nell'ambito del quale deve essere acquisito il parere dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica.
art. 24 l.r. n. 15/2004
È richiamato quale disposizione regionale di recepimento della disciplina del terzo condono e costituisce parte del quadro normativo applicato alla sanatoria in area vincolata.
art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004
Individua la disciplina del vincolo paesaggistico ex lege relativo alla fascia costiera; il provvedimento avrebbe dovuto chiarire se tale vincolo fosse quello concretamente rilevante.
art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004
È richiamato dal ricorrente in relazione alle aree escluse dal vincolo paesaggistico.
art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004
I poteri ripristinatori e repressivi previsti dalla disposizione non spettano all'ente di tutela paesaggistica nel procedimento di sanatoria straordinaria esaminato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato invocato per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
È stato richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e al principio di affidamento, senza esame nel merito per l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
art. 2697 c.c.
L'onere del privato di provare l'anteriorità dell'abuso rispetto al vincolo presuppone che l'amministrazione abbia prima individuato in modo preciso il vincolo, la fonte e la decorrenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio in area sottoposta a tutela paesaggistica, anche quando il parere dell'autorità competente abbia natura vincolata, l'amministrazione deve individuare puntualmente nel provvedimento la fonte, la natura, la decorrenza temporale e la concreta incidenza del vincolo sulla fattispecie esaminata.
- Il richiamo generico a un'area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico e a una circolare amministrativa, senza la specificazione del titolo vincolistico concretamente applicato e delle ragioni della sua rilevanza, integra difetto di istruttoria e di motivazione; la qualificazione dell'opera come appartenente a una tipologia astrattamente insanabile non sostituisce tale accertamento.
- L'onere del privato di provare che l'abuso è anteriore all'imposizione del vincolo opera soltanto dopo che l'amministrazione abbia identificato con precisione il vincolo ostativo e la relativa decorrenza; se il provvedimento non individua tali elementi, manca il termine di raffronto necessario per configurare l'onere probatorio.
- Il vuoto motivazionale del provvedimento non può essere colmato per la prima volta con gli scritti difensivi dell'amministrazione né mediante un'integrazione giudiziale, poiché il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nell'individuazione dei presupposti fattuali e normativi del potere esercitato.
- Nel procedimento di sanatoria straordinaria, l'autorità preposta alla tutela paesaggistica, quale organo titolare di una funzione endoprocedimentale, non può adottare direttamente l'ordine di rimessione in pristino fondato sul proprio parere negativo, in difetto del relativo potere ripristinatorio nel procedimento considerato.
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