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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15414/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società subappaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento del corrispettivo asseritamente maturato per lavori eseguiti nell’ambito di un subappalto autorizzato relativo a opere di scavo, paratie e movimentazione terra per la realizzazione di un fabbricato universitario. Sosteneva di aver eseguito anche prestazioni ulteriori, in parte propedeutiche, e di vantare un credito residuo rispetto agli acconti già ricevuti. Le domande erano state proposte sia nei confronti della società appaltatrice/subappaltante sia nei confronti dell’università committente, invocando anche l’art. 936 c.c. La corte d’appello aveva rigettato il gravame ritenendo non provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni richieste, osservando inoltre che le opere indicate nelle fatture della società non coincidevano integralmente con quelle del SAL richiamato e che i mezzi istruttori richiesti erano irrilevanti o esplorativi. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: violazione dei criteri ermeneutici nella interpretazione della domanda e del contratto; omesso esame di fatti decisivi; nullità o vizio di motivazione per il rigetto di prova testimoniale, CTU, esibizione documentale e informazioni; errata applicazione dell’art. 936 c.c. sostenendo di essere terzo avente diritto all’indennità; e illegittimità della condanna alle spese nei confronti dell’università. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi per genericità e, quanto al vizio motivazionale, perché non deducibile in presenza di doppia conforme; ha ritenuto inammissibile anche il sesto motivo per difetto di specifica censura in appello e per mancato confronto con la ratio decidendi. Sul quinto motivo ha affermato che il subappaltatore, avendo agito in forza di un rapporto negoziale con l’appaltatore, non può essere considerato terzo ai fini dell’art. 936 c.c., essendo tale norma riservata a chi esegua opere sul fondo altrui senza alcun titolo negoziale con il proprietario o con chi ne abbia il godimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto le domande di pagamento del subappaltatore verso l’appaltatore e verso l’università, ritenendo non dimostrata l’esecuzione delle prestazioni per le quali era stato chiesto il corrispettivo e non applicabile l’art. 936 c.c. al subappaltatore. Ha inoltre confermato la condanna della ricorrente alle spese di lite in favore di entrambi i controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il ricorso che deduce la violazione dei criteri legali di interpretazione deve indicare puntualmente quali canoni sarebbero stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è ammissibile una mera proposta di lettura alternativa.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1362 c.c. come norma interpretativa, la cui violazione va specificamente argomentata e non può risolversi in una diversa interpretazione del testo contrattuale o della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre il motivo deve essere specifico e non generico.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, preclude la deduzione in cassazione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se la ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è nulla se il giudice di merito fornisce una ragione comprensibile e sufficiente secondo il parametro del minimo costituzionale; non basta dissentire dal contenuto della decisione.

  • art. 210 c.p.c.

    L’istanza di esibizione può essere rigettata se non è decisiva o se è formulata in modo non specifico rispetto ai fatti controversi.

  • art. 213 c.p.c.

    La richiesta di documentate informazioni può essere respinta quando abbia natura esplorativa e non sia finalizzata all’acquisizione di dati già pertinenti e circostanziati.

  • art. 936 c.c.

    L’indennità per opere fatte sul fondo altrui spetta solo al terzo che abbia eseguito l’opera senza un rapporto negoziale che gli attribuisca il diritto di costruire o di operare sul fondo; chi esegue lavori in adempimento di un contratto con soggetto diverso dal proprietario non è terzo ai sensi della norma.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la censura sulla liquidazione richiede confronto puntuale con la motivazione della sentenza e specifica allegazione delle questioni dedotte nei gradi di merito.

Massime di principio

  • La violazione delle norme sull’interpretazione del contratto o della domanda è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica con precisione i canoni ermeneutici asseritamente violati e spiega in cosa consista lo scostamento del giudice di merito; non è sufficiente contrapporre una lettura diversa dei fatti o degli atti.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non viene dimostrato che le rationes decidendi delle due decisioni di merito si fondano su distinti accertamenti di fatto.
  • La mancata ammissione di prova testimoniale, CTU, esibizione o informazioni non integra di per sé nullità della sentenza quando il giudice dia motivazione non apparente, evidenziando la irrilevanza, genericità o natura esplorativa dei mezzi istruttori richiesti.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere usata per supplire all’onere probatorio della parte né per compiere indagini meramente esplorative sull’an debeatur o sull’esistenza stessa dei fatti costitutivi del diritto azionato.
  • L’art. 936 c.c. è applicabile solo a chi realizzi opere sul fondo altrui in posizione di terzietà rispetto sia al proprietario sia a chi abbia un titolo negoziale di godimento o di esecuzione: il subappaltatore che opera in esecuzione di un rapporto contrattuale non può qualificarsi terzo ai fini dell’indennità.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza e può essere censurata solo con una critica specifica alla ratio decidendi adottata dal giudice di merito; non basta richiamare genericamente presunti crediti o ammissioni non esaminate dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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