Cassazione Civile, Ordinanza n. 04500/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2016-2019 emessi da un comune nei confronti del proprietario di due distinti immobili, entrambi accatastati separatamente in categoria A/2, che il contribuente sosteneva dovessero essere considerati, di fatto, come unica abitazione principale. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5. In sostanza, ha censurato la decisione di merito per avere negato l'agevolazione IMU per abitazione principale sul presupposto che essa spetti solo a un'unica unità immobiliare e che, se vi sono più immobili unificati di fatto, l'unificazione debba risultare catastalmente; il ricorrente richiamava anche la circostanza di un'annotazione catastale che menzionava una unificazione materiale per demolizione del muro confinante, assumendo che ciò fosse sufficiente a fondare l'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato l'impostazione del giudice di merito: ai fini dell'IMU, l'agevolazione per abitazione principale è limitata all'unica unità immobiliare che risulti iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Non è estensibile, per via interpretativa, a più unità contigue solo di fatto unite e utilizzate come abitazione principale, perché la disciplina IMU è di stretta interpretazione e si differenzia dal previgente regime ICI. Nel caso concreto, essendo pacifico che esistevano due immobili distinti, separatamente censiti, uno solo poteva beneficiare dell'esenzione; l'altro doveva essere assoggettato a IMU ordinaria. La Corte ha anche escluso rilievo decisivo all'annotazione catastale invocata dal contribuente, poiché mancava la prova della variazione catastale effettuata secondo il D.M. n. 701/1994. È stata inoltre ritenuta non decisiva la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, poiché intervenuta sul profilo soggettivo della fruizione dell'agevolazione, non su quello oggettivo dell'unicità catastale dell'immobile.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
"abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare"
L'esenzione IMU per abitazione principale è ammessa solo per un'unica unità immobiliare; il riferimento all'iscrivibilità ha natura residuale e non consente di attribuire rilievo a più immobili distinti solo di fatto unificati.
art. 1, d.l. n. 93/2008
Richiamato in comparazione con il previgente regime ICI, nel quale l'aliquota agevolata per l'abitazione principale si era trasformata in esenzione.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Nel regime ICI la detrazione spettava una sola volta per tutte le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale.
D.M. 19.04.1994 n. 701
La variazione catastale deve essere presentata secondo le modalità previste dal decreto; in mancanza di prova di tale adempimento non può attribuirsi rilievo all'asserita unificazione di fatto.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso ha dedotto violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di IMU, l'agevolazione per abitazione principale va interpretata restrittivamente e spetta solo quando il bene posseduto integri un'unica unità immobiliare ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011.
- La mera unificazione materiale o funzionale di più unità catastalmente distinte non è sufficiente a fondare l'esenzione IMU, se manca l'accatastamento unitario o comunque la prova di una variazione catastale formalmente effettuata.
- Il regime IMU non coincide con il previgente regime ICI: il favor interpretativo elaborato per l'ICI in tema di più unità contigue adibite ad abitazione principale non è automaticamente estensibile all'IMU.
- Quando la norma agevolativa richiama l'immobile "iscrivibile" come unica unità immobiliare, tale riferimento ha carattere residuale e non elide la centralità dei dati catastali per i fabbricati già iscritti.
- La sentenza della Corte costituzionale che incide sul profilo soggettivo della fruizione dell'agevolazione non modifica il requisito oggettivo dell'unicità catastale dell'immobile richiesto per il beneficio IMU.
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