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Sentenza

Sentenza n. 4255/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 24/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia Islamabad sull'istanza del 24 ottobre 2025, avente a oggetto la richiesta di un appuntamento per presentare una domanda di visto d'ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a fissare l'appuntamento entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, l'Ambasciata competente ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenuta attività amministrativa abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era adoperata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di accertare l'obbligo di provvedere; nel caso concreto, la successiva attivazione del procedimento ha fatto venire meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell'appuntamento o l'attivazione del procedimento richiesto dal privato può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, anche se avvenuta dopo la proposizione del ricorso.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso rende inutile la prosecuzione del giudizio sul silenzio quando la domanda giudiziale era diretta esclusivamente a ottenere l'avvio del procedimento e la fissazione dell'appuntamento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione non risulta particolarmente prolungato e l'amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli dopo la richiesta; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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