Sentenza n. 1670/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dell'autorizzazione amministrativa e dell'attività di uno stabilimento balneare per irregolarità nel pagamento della TARI, nonché regolamento comunale sul contrasto all'evasione dei tributi locali
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare operante su area demaniale in forza di concessioni e di una denuncia di inizio attività, ha impugnato la determinazione comunale di sospensione dell'attività, adottata ai sensi dell'art. 15-ter d.l. n. 34/2019 e del regolamento comunale attuativo, in relazione a una pretesa morosità TARI per l'annualità 2018. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 15-ter d.l. n. 34/2019, dei principi di irretroattività e tassatività e l'eccesso di potere, sostenendo che la misura interdittiva non potesse applicarsi a fatti anteriori all'entrata in vigore della disciplina. In secondo luogo, ha contestato che la sospensione potesse fondarsi su una pretesa tributaria non definitivamente accertata, essendo pendente un giudizio tributario sull'atto di accertamento TARI, e ha denunciato la violazione del principio di proporzionalità. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. n. 241/1990, per la lacunosità della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale non sarebbero stati indicati il responsabile del procedimento e le modalità di accesso al fascicolo, nonché per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Con il quarto e quinto motivo ha dedotto il difetto di motivazione, lo sviamento dell'interesse pubblico, la violazione dei principi di trasparenza ed efficienza, il difetto di istruttoria e l'errore nella valutazione dei presupposti, poiché il Comune si sarebbe limitato a richiamare l'esito degli accertamenti dell'ufficio tributi senza esplicitare adeguatamente le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche della sospensione. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che il giudizio tributario aveva successivamente annullato l'accertamento TARI e che il provvedimento di sospensione non era stato eseguito.
La decisione
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto fondato, assorbendo gli ulteriori motivi. Ha affermato che sia il regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 15-ter d.l. n. 34/2019 sia i conseguenti provvedimenti di sospensione dell'attività, revoca o diniego di rinnovo dell'autorizzazione devono fondarsi esclusivamente su pretese tributarie definitivamente accertate. La misura interdittiva costituisce infatti uno strumento di coazione indiretta all'adempimento, la cui legittima applicazione presuppone che l'amministrazione sia titolare di una pretesa certa e definitivamente accertata. Il riferimento legislativo alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali deve essere interpretato in coerenza con i principi dell'ordinamento tributario e con il divieto di operatività del solve et repete: non può quindi essere sufficiente un accertamento tributario ancora sub iudice. Il successivo annullamento dell'accertamento TARI in sede tributaria non ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'atto interdittivo comunale era ancora efficace e avrebbe potuto essere posto in esecuzione. Il ricorso è stato pertanto accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 15-ter d.l. n. 34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019
regolarità del pagamento dei tributi locali
La disposizione consente misure interdittive dell'attività economica soltanto quando l'irregolarità tributaria sia riferibile a una pretesa definitivamente accertata; la misura ha natura di strumento di coazione indiretta all'adempimento.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. n. 241/1990
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento, alla partecipazione procedimentale e alle informazioni da fornire all'interessato; il Tribunale non ha esaminato tali censure perché assorbite.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto; la questione è rimasta assorbita.
art. 3 l. n. 241/1990
È stato invocato per il difetto di motivazione del provvedimento; la relativa censura non è stata esaminata per effetto dell'accoglimento del motivo sulla necessaria definitività della pretesa tributaria.
art. 6 l. n. 241/1990
È stato invocato in relazione al dovere di istruttoria e alla verifica dei presupposti; la censura è stata assorbita.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È richiamato quale esempio di strumento di coazione indiretta all'adempimento, che presuppone l'esistenza di un giudicato rimasto ineseguito; tale logica è stata ritenuta coerente con la necessità della definitività della pretesa tributaria posta a fondamento della sospensione.
Massime di principio
- Le misure comunali di sospensione dell'attività economica, revoca o diniego di rinnovo dell'autorizzazione adottate ai sensi dell'art. 15-ter d.l. n. 34/2019 devono fondarsi su pretese tributarie locali definitivamente accertate.
- La verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali prevista dall'art. 15-ter d.l. n. 34/2019 non può riferirsi a una pretesa tributaria ancora sub iudice, poiché l'accertamento non definitivo non attribuisce all'amministrazione una pretesa certa e inoppugnabile.
- La sospensione dell'attività economica per irregolarità tributaria costituisce uno strumento di coazione indiretta all'adempimento; proprio per tale natura, il suo esercizio presuppone la piena esigibilità della pretesa creditoria dell'amministrazione.
- L'applicazione dell'art. 15-ter d.l. n. 34/2019 non può tradursi in un meccanismo di solve et repete, ossia nell'imposizione della sospensione dell'attività prima della definizione della controversia sulla debenza del tributo.
- La circostanza che il provvedimento interdittivo non sia stato eseguito o che l'accertamento tributario presupposto sia stato successivamente annullato non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, se l'atto interdittivo è ancora efficace e può essere posto in esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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