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Sentenza

Sentenza del 09/10/2018 n. 10013 - Comm. Trib. Prov. Catania

Processo Tributario - termini processuali - costituzione in giudizio - natura ordinatoria - deposito documenti - natura perentoria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la natura dei termini processuali previsti dagli articoli 23 e 32 del d.lgs. 546/1992. In particolare, si discute se il termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente e quello di venti giorni liberi prima dell’udienza per il deposito dei documenti siano ordinatori o perentori, nonché delle conseguenze del loro eventuale mancato rispetto.

La decisione

Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 23 del d.lgs. 546/1992 per la costituzione della parte resistente è stato qualificato come ordinatorio, poiché la legge non prevede espressamente una sanzione di decadenza. Il termine previsto dall’art. 32 dello stesso decreto per il deposito dei documenti, invece, è stato ritenuto perentorio, anche in assenza di un’esplicita sanzione normativa, in ragione della sua funzione di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio. Il deposito tardivo dei documenti comporta quindi la decadenza dalla relativa produzione e la loro inutilizzabilità processuale.

Norme richiamate

  • Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso per la costituzione in giudizio della parte resistente

    Il termine per la costituzione della parte resistente è ordinatorio, poiché manca un’espressa previsione normativa che lo qualifichi come perentorio o che ricolleghi alla sua inosservanza una decadenza.

  • Art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione dell’udienza per il deposito dei documenti

    Il termine per il deposito dei documenti è perentorio, poiché tutela il diritto di difesa e assicura l’effettivo instaurarsi del contraddittorio tra le parti. La sua violazione comporta la decadenza dalla produzione documentale.

  • Art. 152, comma 2, c.p.c.

    I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori

    La perentorietà può essere desunta non solo da un’espressa qualificazione legislativa, ma anche dalla funzione concreta del termine, quando la sua inosservanza incide sulla parità delle parti, sul diritto di difesa o sul contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un termine è normalmente ordinatorio se la legge non prevede espressamente una sanzione di decadenza e la sua inosservanza non compromette specifiche garanzie processuali.
  • Un termine può essere considerato perentorio anche senza un’esplicita previsione normativa quando è diretto a garantire il diritto di difesa, la parità delle armi e il contraddittorio.
  • La tardiva costituzione della parte resistente, in linea generale, non determina automaticamente l’inammissibilità della difesa, ma può comportare altre limitazioni processuali previste dalla disciplina applicabile.
  • Il deposito tardivo dei documenti oltre il termine perentorio previsto dall’art. 32 comporta invece la decadenza dalla produzione e l’impossibilità per il giudice di utilizzarli ai fini della decisione, salvo eventuali specifiche eccezioni processuali.
  • Per evitare decadenze, è opportuno rispettare sempre i termini per il deposito documentale anche quando la norma non prevede espressamente la sanzione, valutando la funzione del termine e le garanzie processuali che esso protegge.

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