Cassazione Penale, Ordinanza n. 15904/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dal detenuto contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato l'affidamento in prova. L'inammissibilità è pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato, con effetto retroattivo fin dall'inizio, l'affidamento ordinario in prova al servizio sociale precedentemente concesso. Il ricorso non conteneva motivi di merito sulla revoca, ma poneva il problema della sua ammissibilità formale, poiché era stato sottoscritto dalla parte personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale; pertanto l'impugnazione personale è inammissibile. Conseguentemente dichiara l'inammissibilità de plano e dispone la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabili elementi idonei a escludere ogni profilo di colpa.
Norme richiamate
art. 571 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la modifica del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
art. 613 c.p.p.
È la norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale, a pena di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile.
legge n. 103 del 2017
È richiamata come fonte della modifica normativa che ha reso necessaria la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore cassazionista.
art. 616 c.p.p.
La Corte applica la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è ammissibile il ricorso proposto personalmente dalla parte.
- Quando la causa di inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica della regolarità formale della sottoscrizione del ricorso per cassazione costituisce presupposto preliminare rispetto all'esame del merito dell'impugnazione.
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