Cassazione Penale, Ordinanza n. 00244/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma; il testo, per quanto non riporti integralmente il dispositivo di merito, conferma l'affermazione di responsabilità per truffa e la contestazione della recidiva già ritenute in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 7 febbraio 2024. Il testo indica che il primo motivo contestava la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, sostenendo in sostanza l'erronea utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte di cassazione rileva però che tale censura riproduceva pedissequamente doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, risultando quindi non specifica e meramente apparente, perché non offriva una critica argomentata alla sentenza impugnata. Il secondo motivo contestava la sussistenza della recidiva; la Corte lo reputa non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché il giudice di merito aveva effettuato una valutazione in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, valorizzando la perdurante inclinazione al delitto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dalla manifesta infondatezza del secondo.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È il titolo di reato oggetto della censura difensiva; la Corte non entra nel merito della configurabilità del fatto, perché il motivo è ritenuto non specifico e apparente.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio di valutazione in concreto della recidiva, mediante il rapporto tra il fatto e i precedenti penali, valorizzando la persistenza dell'inclinazione al delitto.
art. 606 c.p.p.
Implicitamente richiamato nella parte in cui la Corte qualifica un motivo come non consentito o non specifico in sede di legittimità, secondo i limiti del ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a reiterare, senza autonoma critica argomentata, le doglianze già prospettate in appello e già disattese dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: se è solo apparente e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
- La sussistenza della recidiva è sindacabile nei limiti del controllo di legittimità, ma resta incensurabile quando il giudice di merito abbia operato una valutazione concreta e motivata del rapporto tra il fatto e i precedenti, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Quando una censura è manifestamente infondata, le ulteriori doglianze con essa connesse possono restare assorbite.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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