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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04715/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., censura dell'erronea individuazione della data del fatto-reato (tempus commissi delicti) relativamente al reato permanente di invasione di edifici (art. 633 e 639 c.p.). La difesa sostiene che la cessazione dell'occupazione non risultava provata dagli atti e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato come data certa di cessazione il 03/06/2021 (data di notifica del decreto di citazione a persona diversa dall'indirizzo dell'immobile), anziché la data dell'accertamento 04/07/2016 o altra data anteriore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reato (invasione di edifici) avesse natura permanente e che, nella fattispecie, la contestazione fosse 'aperta'; la sentenza di merito ha correttamente valutato come unica data certa di cessazione il 03/06/2021 (notifica del decreto di citazione a un indirizzo diverso dall'immobile occupato) e ha inoltre osservato che l'imputato rifiutò di lasciare l'immobile al momento dell'accertamento del 04/07/2016 e non è stata fornita prova di un successivo immediato rilascio. Il motivo non era stato proposto in sede di appello (eccezione di ammissibilità). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 633

    Norma che disciplina il reato di invasione di terreni o edifici; la Corte ha riconosciuto che, quando l'occupazione si protrae nel tempo, il reato assume natura permanente, con implicazioni sulla determinazione del 'tempus commissi delicti'.

  • Codice penale, art. 639

    Articolo richiamato nella contestazione insieme all'art. 633; inserito nella titolazione del capo d'imputazione e valutato congiuntamente all'invasione/occupazione contestata.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma richiamata come parametro di impugnazione (violazione di legge). Il ricorrente ha fondato il ricorso su detta lettera ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e/o inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 344-bis

    Disciplina dell'improcedibilità; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali per individuare la data rilevante ai fini dell'improcedibilità nei reati permanenti e ha ritenuto che i termini non fossero decorso per l'improcedibilità nel caso di specie.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna a spese e sanzioni in caso di ricorso infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando si tratta di reato permanente (es. invasione di edifici protratta nel tempo) la determinazione del 'temus commissi delicti' segue criteri prefissati: contestazione chiusa con data precisa -> quella data; contestazione chiusa con 'fino a oggi' -> data del rinvio a giudizio; contestazione aperta (solo data di inizio/accertamento) -> data della sentenza di primo grado.
  • In reati permanenti la cessazione della condotta deve risultare da elementi probatori certi; in mancanza di prova di rilascio anticipato, la cessazione può essere desunta da elementi processuali certi successivi (es. notifiche a indirizzi diversi che comprovino l'allontanamento).
  • Se un motivo di diritto non è stato proposto o sviluppato in sede di appello, esso può risultare inammissibile in sede di cassazione per carenza di previa deduzione/debita contestazione in secondo grado.
  • La distinzione tra prescrizione e improcedibilità è rilevante: per i reati permanenti occorre correttamente individuare la data finale della permanenza anche al fine di valutare l'applicabilità dei termini di improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.).
  • Il rifiuto dell'imputato di lasciare l'immobile al momento dell'accertamento costituisce elemento probatorio forte a carico della prosecuzione dell'occupazione fino a prova contraria.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p. e correlati).

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