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Sentenza

Sentenza del 03/01/2024 n. 19 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972 (recupero IVA 2009 per credito ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione da annualità precedente). Il ricorrente deduceva insufficiente motivazione della cartella (non risultava dalla cartella che il credito recuperato provenisse da annualità precedente) e invocava il principio di neutralità dell'IVA (art. 19 DPR 633/72) per sostenere il diritto alla detrazione/compensazione; inoltre lamentava la mancata comunicazione degli esiti del controllo formale. In appello ha riproposto tali censure e aggiunto argomenti sulla neutralità IVA.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Corte ha confermato che, in caso di controllo automatizzato basato su dati dichiarativi e archivi dell'amministrazione (art.36-bis DPR 600/1973 e art.54-bis DPR 633/1972), la cartella può essere motivata con il semplice richiamo alle dichiarazioni/archivi quando il contribuente era già a conoscenza degli elementi. È stato ritenuto inammissibile in appello il motivo nuovo relativo alla violazione del principio di neutralità dell'IVA e, comunque, infondato per mancanza di prova documentale dell'effettivo credito IVA. La sentenza di primo grado è stata confermata; l'appellante è stato condannato al pagamento delle competenze di grado in favore dell'Agenzia delle Entrate (Euro 1.800,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972, art. 54-bis

    La comunicazione degli esiti del controllo formale ai sensi di art.54-bis, quando notificata, mette il contribuente a conoscenza delle irregolarità; la cartella emessa successivamente può richiamare tale comunicazione/dichiarazioni per assolvere l'obbligo di motivazione.

  • D.P.R. 600/1973, art. 36-bis

    Nel controllo cartolare ex art.36-bis la liquidazione può essere effettuata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria; la motivazione della cartella può essere adempiuta mediante richiamo a tali fonti quando il contribuente è già a conoscenza degli elementi.

  • D.P.R. 633/1972, art. 19

    Il principio di neutralità dell'IVA (diritto alla detrazione) può essere invocato, ma la sua efficace opposizione in sede contenziosa richiede la prova documentale del credito IVA; non è sufficiente l'affermazione astratta del diritto alla neutralità se il contribuente non produce la documentazione probatoria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata)

    Cass. Sez. 5, Ordinanza 20.9.2017 n.21804; Cass. Sez. 5, Ordinanza 18.9.2020 n.19498; Cass. Sez. 5, Sentenza 28.11.2014 n.25329

    La giurisprudenza conferma che, nel caso di controllo automatizzato o cartolare, la cartella può essere motivata con il richiamo alla dichiarazione/archivi e che la rettifica per disconoscimento di credito IVA indicato dal contribuente può essere adeguatamente comunicata in tale forma.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato/controllo cartolare può essere adeguatamente motivata mediante il semplice richiamo alle dichiarazioni e agli archivi quando il contribuente era già a conoscenza degli elementi; pertanto una censura generica di 'mancata motivazione' richiede prova che il contribuente non fosse in concreto informato.
  • Se il credito IVA è riferibile a una annualità in cui la dichiarazione è stata omessa o non è stata documentata, l'amministrazione può recuperare l'importo e il contribuente deve fornire in giudizio la prova contabile del diritto alla detrazione/compensazione per contrastare il recupero.
  • Motivi nuovi formulati in appello e non dedotti in primo grado sono generalmente inammissibili; questioni sostanziali (es. neutralità IVA) vanno sollevate e documentate già nel primo grado di giudizio.
  • La notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale (art.54-bis) è rilevante: se è stata effettuata, essa sanifica la conoscenza dell'atto e indebolisce censure procedurali fondate sulla mancata comunicazione.
  • Onere della prova: incombe sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza e legittimità del credito IVA che pretende di utilizzare in compensazione; senza produzione documentale il ricorso difficilmente potrà avere successo.

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