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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16847/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza negativo relativo alla determinazione della competenza territoriale per una truffa aggravata commessa mediante vendita on line di un elettrodomestico: la Procura di Brindisi aveva chiesto il rinvio a giudizio per Antonietta Francesca Leone e Cosimo Lupo; il GUP di Brindisi si era dichiarato territorialmente incompetente ritenendo che il reato si fosse consumato nel luogo di accredito (Ufficio Postale di Brindisi) di una somma di 350,00 euro su una carta PostePay Evolution attivata a Brindisi; il GUP di Lecce, ripartito degli atti dopo la pronuncia di Brindisi, sollevava a sua volta conflitto sostenendo invece che, poiché il bonifico era disposto da un conto acceso a Gallipoli (competenza di Lecce) e poteva essere revocato, la competenza dovesse spettare a Lecce. La questione verteva quindi su quale momento e quale luogo debba ritenersi luogo di consumazione della truffa telematica: il momento della disposizione del pagamento o quello dell'effettivo accredito/messa a disposizione degli imputati.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto negativo e ha ritenuto competente il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi (resistente). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nelle truffe online pagate tramite bonifico con accredito su conto o carta, il reato si consuma nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto mediante la riscossione della somma; pertanto, nel caso concreto, la competenza territoriale va individuata nell'Ufficio Postale di Brindisi dove era stata attivata la carta PostePay Evolution e dove la somma è stata accreditata e resa disponibile agli imputati. La Corte ha dunque accolto la tesi fondata sul luogo della locupletazione dell'agente e ha trasmesso gli atti al GUP di Brindisi.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il conflitto di competenza tra organi giurisdizionali; applicata per risolvere la stasi processuale derivante dalla ricusazione reciproca della cognizione

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la trasmissione degli atti all'autorità competente dopo la declaratoria di incompetenza

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Regole suppletive per determinare la competenza territoriale quando non è determinabile il luogo di riscossione della somma

  • art. 110 cod. pen.; art. 640, secondo comma, n. 2‑bis, cod. pen.; art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.

    Norme che qualificano il reato contestato: partecipazione al reato, truffa aggravata e circostanza aggravante applicata nel caso concreto

  • Cass. Sez. 2, 20/10/2016, Vallelonga

    Nelle truffe on line pagate con bonifico con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto mediante la riscossione della somma e non in quello in cui viene data la disposizione del pagamento

    Principio giurisprudenziale centrale richiamato dalla Corte: ai fini della competenza territoriale conta il luogo della locupletazione dell'agente (accredito/riscossione)

  • Cass. Sez. 2, 16/11/2017, Di Paolantonio; Cass. Sez. 2, 21/02/2023, Di Caterino

    Giurisprudenza che distingue il momento del depauperamento della vittima da quello della locupletazione dell'agente e afferma che la consumazione si considera irrevocabile quando l'ingiusto profitto è conseguito dall'agente

Massime di principio

  • Per le truffe telematiche la competenza territoriale si determina generalmente nel luogo in cui l'imputato consegue l'ingiusto profitto (accreditamento o messa a disposizione delle somme), non nel luogo da cui la vittima ha disposto il pagamento
  • Occorre distinguere sempre tra il momento in cui la vittima subisce il depauperamento (ordine di pagamento) e il momento in cui l'agente si locupleta (accredito/riscossione); ai fini della competenza conta quest'ultimo
  • Se non è possibile individuare con certezza il luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive dell'art. 9 cod. proc. pen.
  • In caso di pagamenti su strumenti collegati a sedi fisiche (es. carte o conti attivati presso un Ufficio Postale o filiale), la sede dell'ufficio che ha attivato o gestisce lo strumento può essere rilevante per determinare la competenza
  • La revocabilità di un bonifico non determina automaticamente la competenza nel luogo di disposizione: va valutato se e quando l'accredito è divenuto irrevocabile e la somma è entrata nella disponibilità dell'agente
  • Per evitare conflitti procedurali, l'ufficio inquirente e il giudice devono accertare tempestivamente quale sia il luogo effettivo di ricezione e disponibilità delle somme oggetto della truffa

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