Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2737

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2737 della Commissione, del 30 novembre 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jabłka grójeckie (IGP)]

Normativa europea32023R2737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Jabłka grójeckie". La Commissione constata che la domanda presentata dalla Polonia è stata pubblicata ai fini dell’opposizione e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto si limita quindi a disporre l’approvazione della modifica e a fissare l’entrata in vigore generale venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della IGP "Jabłka grójeckie".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Jabłka grójeckie" registrata nel registro UE delle DOP e IGP. Riguarda la modifica del relativo disciplinare presentata dalla Polonia e approvata dalla Commissione nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le modifiche non minori. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; non disciplina altri prodotti o altri regimi di qualità.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Jabłka grójeckie"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2737 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla denominazione "Jabłka grójeckie", già iscritta come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 981/2011. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e si fonda sulla procedura speciale prevista per le modifiche dei disciplinari.

Procedura seguita e presupposti dell’approvazione

La Commissione richiama l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale ha esaminato la domanda della Polonia relativa alla modifica del disciplinare. Poiché si tratta di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire l’eventuale presentazione di opposizioni.

Assenza di opposizioni

La Commissione dà atto che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la modifica del disciplinare può essere approvata senza ulteriori passaggi procedurali sostanziali.

Effetti giuridici del regolamento

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata per il nome "Jabłka grójeckie" (IGP). L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e precisa la sua piena obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Rilevanza pratica

Per gli operatori che producono o commercializzano prodotti recanti la IGP "Jabłka grójeckie", il regolamento rileva perché rende vincolante la versione aggiornata del disciplinare approvato a livello UE. La verifica di conformità deve quindi essere svolta sulla base del disciplinare modificato, una volta entrato in vigore l’atto.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Jabłka grójeckie" (IGP). La base giuridica richiamata è l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Qualificazione come modifica non minore e assenza di opposizioni

La Commissione qualifica la modifica come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e, poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica può essere approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichediritto alimentareregimi di qualità dei prodotti agricoliagricoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.