Regolamento (UE) 2024/249
Regolamento delegato (UE) 2024/249 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell’archiviazione di determinate informazioni ai sensi della normativa doganale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso il quadro tecnico del regolamento delegato (UE) 2015/2446, intervenendo soprattutto sugli allegati relativi ai requisiti comuni in materia di dati per domande/decisioni e per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali. L’obiettivo è garantire interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali, allineare i tracciati informativi ai nuovi sviluppi informatici e semplificare o unificare talune componenti documentali, in particolare nel transito. Introduce inoltre un nuovo allegato 63 per le informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD) e aggiorna la disciplina della registrazione EORI, includendo dati sulle stabili organizzazioni di operatori di paesi terzi.
Modifica i requisiti comuni in materia di dati e alcuni allegati tecnici del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per allineare i sistemi doganali elettronici, l’EORI e le formalità di transito/esportazione ai nuovi sviluppi informatici.
Ambito di applicazione
Si applica a livello dell’Unione, negli Stati membri, nell’ambito dell’attuazione del codice doganale dell’Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. Riguarda autorità doganali e operatori economici coinvolti in domande e decisioni doganali, registrazione EORI, dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale di merci unionali, transito, custodia temporanea, importazione, esportazione e vari regimi speciali; include anche i casi relativi a paesi terzi e, per alcune parti, al regime comune di transito e al SEE. Sono rilevanti esclusioni/limitazioni temporali collegate alla progressiva applicazione delle modifiche e all’entrata in esercizio di sistemi informatici specifici; gli allegati sostituiti o soppressi operano secondo le rispettive date di applicazione previste dall’articolo 2.
Modifica dei requisiti comuni in materia di dati e degli allegati tecnici del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento interviene in modo estensivo sul regolamento delegato (UE) 2015/2446, con l’obiettivo di mantenere l’armonizzazione tra i requisiti informativi doganali e i sistemi elettronici dell’Unione in corso di evoluzione. La ratio dichiarata nei considerando è duplice: da un lato garantire interoperabilità tra le varie piattaforme doganali, dall’altro consentire l’adeguamento progressivo di Commissione, Stati membri e operatori economici ai nuovi sviluppi IT, soprattutto per CDS, GUM, AEO/EORI e NCTS.
Finalità e contesto
I considerando chiariscono che l’esperienza applicativa del codice doganale dell’Unione ha evidenziato la necessità di aggiornare e armonizzare i dati richiesti per scambio e archiviazione di informazioni tra autorità doganali e operatori economici. Viene inoltre evidenziata l’esigenza di integrare i dati relativi alla registrazione degli operatori economici di paesi terzi con stabile organizzazione nell’Unione e di rinviare l’applicazione di alcune modifiche che incidono in modo significativo sui sistemi elettronici.
Modifiche agli articoli 2, 3 e 5
L’articolo 1 del regolamento modifica in primo luogo alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446:
- l’articolo 2 viene aggiornato, con riferimento alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, e vengono soppressi i paragrafi 5, 6 e 7;
- il paragrafo 8 dell’articolo 2 è riformulato per disciplinare il contenuto dati delle domande di autorizzazione presentate sulla base di una dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 163;
- l’articolo 3 viene sostituito: al momento della registrazione di una persona, le autorità doganali raccolgono e conservano i dati dell’allegato 12-01, che costituiscono la registrazione EORI;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è aggiornato per riferirsi alle situazioni in cui un accordo doganale tra Unione e paese terzo prevede l’uso di un sistema elettronico dell’UE.
Nuovo allegato A: domande e decisioni doganali
L’allegato I sostituisce integralmente l’allegato A del regolamento delegato 2015/2446. Esso disciplina i requisiti comuni in materia di dati per domande e decisioni e fornisce una struttura molto dettagliata per le varie autorizzazioni e decisioni doganali. Le tabelle sono accompagnate da note interpretative generali, simboli di obbligatorietà (A, B, C), indicazioni su domanda/decisione, e da una scansione per fasi applicative dei dati.
Tra i temi principali del nuovo allegato figurano:
- informazioni vincolanti tariffarie, di origine e di determinazione del valore in dogana;
- autorizzazione AEO;
- garanzia globale, dilazione di pagamento e rimborso/sgravio;
- formalità relative all’arrivo di merci, magazzini di custodia temporanea e posizione doganale;
- formalità doganali, regimi speciali, transito, uso di sigilli speciali, documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale;
- dati aggiuntivi su contabilità principale, scritture, accesso ai dati, controllo, garanzie e consenso alla pubblicazione degli autorizzati.
Registro EORI e persone registrate
L’allegato III sostituisce l’allegato 12-01. Il sistema centrale di registrazione contiene i dati elencati nella tabella, tra cui:
- numero EORI;
- nome completo;
- indirizzo di stabilimento/residenza;
- eventuale indirizzo di stabilimento nel territorio doganale dell’Unione per soggetti con indirizzo in paese terzo;
- numero/i IVA;
- status giuridico;
- dati di contatto;
- numero identificativo unico di paese terzo;
- consenso alla pubblicazione di specifici dati personali;
- data di inizio e di scadenza del numero EORI.
La registrazione EORI può essere soppressa solo dopo un periodo di conservazione di 10 anni dalla data di scadenza.
Nuovo allegato B: dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale
L’allegato II sostituisce integralmente l’allegato B e ne ridefinisce la struttura tecnica. Il sistema è organizzato per messaggi e colonne riferiti alle diverse fattispecie doganali: uscita, esportazione, transito, prova della posizione doganale di merci unionali, entrata, custodia temporanea, traffico postale, importazione e dichiarazioni semplificate.
Sono inoltre definite:
- le regole generali di compilazione;
- i livelli di dato (intestazione, master, house, spedizione, articolo);
- i simboli A/B/C e le regole di applicabilità differita;
- le note specifiche per ciascun gruppo di dati, che precisano quando un dato è obbligatorio, facoltativo o escluso.
Dati principali sui soggetti e sui documenti
Tra i gruppi di dati più importanti figurano:
- identificazione dei soggetti: esportatore, importatore, dichiarante, rappresentante, speditore, destinatario, trasportatore, parte destinataria della notifica, persona che presta la garanzia, persona che paga il dazio, persona che presenta le merci, attori supplementari della catena di approvvigionamento, soggetti fiscali aggiuntivi;
- documenti: documento precedente, documento giustificativo, riferimento aggiuntivo, documento di trasporto, carnet TIR, autorizzazione, riferimento della richiesta di rinvio;
- dati fiscali e commerciali: condizioni di consegna, spese di trasporto, dazi e imposte, aggiunte e detrazioni, valuta di fatturazione, importo totale fatturato, tasso di cambio, metodo di valutazione, preferenza, valore postale, spese postali, valore intrinseco e spese di trasporto/assicurazione fino a destinazione.
Dati su luogo, tempi e logistica
Il regolamento disciplina in modo analitico i dati relativi a:
- date e ore di partenza, arrivo, presentazione, accettazione, dichiarazione e validità richiesta;
- luoghi di destinazione, spedizione, esportazione, carico, scarico, accettazione e controllo;
- ubicazione delle merci e codifiche geografiche (UN/LOCODE, GNSS, uffici doganali, indirizzi completi);
- itinerario prescritto nei casi di transito.
Sono previste regole particolari per il trasporto marittimo, aereo, stradale, ferroviario e postale, incluse le distinzioni tra spedizione master e house, e la possibilità di usare documenti di trasporto come riferimento in molteplici passaggi informativi.
Dati sulle merci, quantità, imballaggi e identificazione
Il nuovo allegato B specifica dettagliatamente i dati che descrivono le merci:
- massa netta, massa lorda e massa lorda totale;
- imballaggio, numero di colli e marchi di spedizione;
- merci pericolose e numero UN;
- codice CUS per sostanze chimiche;
- codice delle merci, compreso codice HS, nomenclatura combinata, TARIC e codici addizionali;
- tipo di merci nelle spedizioni postali.
Sono inoltre previsti requisiti per l’identificazione delle merci, la descrizione in linguaggio chiaro, la classificazione tariffaria e le informazioni tecniche necessarie nei vari regimi, con attenzioni particolari per prodotti chimici, merci non commerciali, spedizioni miste, merci equivalenti e regimi speciali.
Garanzie, importi di riferimento e aspetti fiscali
Il regolamento dedica una parte ampia ai dati relativi alle garanzie:
- tipo di garanzia;
- riferimento della garanzia (GRN, codice di accesso, altri riferimenti);
- importo da coprire;
- ufficio doganale di garanzia;
- importi di riferimento per le obbligazioni doganali in essere e potenziali;
- ripartizione per Stato membro quando rilevante.
Sono disciplinati anche gli importi di dazi e imposte, il valore statistico, i riferimenti IVA/accisa e i casi di vendita a distanza, nonché le condizioni in cui i dati fiscali devono essere forniti o possono essere omessi in base a soglie e deroghe.
Transito, custodia temporanea e documenti di accompagnamento
Per il transito e i regimi collegati, il regolamento aggiorna in modo particolare il documento di accompagnamento transito e l’elenco degli articoli, poi raggruppati negli allegati B-02 e B-03. Sono disciplinati:
- MRN, formulari e numero totale di articoli;
- casella sicurezza;
- caselle BCP per la continuità operativa;
- garanzia non valida in determinati paesi;
- gestione degli incidenti durante il trasporto;
- indicazioni per il trasporto combinato e per i sigilli.
Per la custodia temporanea e il movimento delle merci sono previste norme sui dati di deposito, strutture di custodia, documenti precedenti, dichiarazioni, uffici di presentazione e uffici di controllo.
Nuove sezioni su importazione, esportazione e dichiarazioni semplificate
Il regolamento ridefinisce anche i dati per le dichiarazioni di importazione e di esportazione, incluse le dichiarazioni semplificate e l’iscrizione nelle scritture del dichiarante. Vengono disciplinati, tra l’altro:
- importatore, esportatore e dichiarante;
- rappresentante doganale e referente;
- soggetti fiscali e SEED/IVA;
- documentazione di trasporto e documenti precedenti;
- prove della posizione doganale di merci unionali;
- dichiarazioni di custodia temporanea e notifiche di arrivo/presentazione.
Entrata in vigore e applicazione progressiva
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione materiale delle modifiche è scaglionata:
- articolo 1, punti da 1 a 5: dal 3 marzo 2024;
- articolo 1, punto 6: dal 1 marzo 2027;
- articolo 1, punti da 7 a 9: dalla data di introduzione dell’NCTS fase 5 conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
Nell’allegato B sono previste ulteriori fasi di applicazione e di soppressione di specifici dati, con date differenziate fino al 1 marzo 2028 per alcune componenti, a conferma dell’impostazione di transizione informatica graduale adottata dal regolamento.
Disposizioni principali
Modifiche agli articoli 2, 3 e 5 del regolamento 2015/2446
L’articolo 2 viene adeguato con rinvii aggiornati alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 e con la soppressione dei paragrafi 5, 6 e 7; viene anche riformulata la disciplina transitoria per talune domande basate su dichiarazione doganale. L’articolo 3 è riscritto: al momento della registrazione di una persona, le autorità doganali raccolgono e conservano i dati dell’allegato 12-01, che costituiscono la registrazione EORI. All’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è precisato il riferimento ai casi in cui un accordo doganale tra Unione e paese terzo prevede l’uso di un sistema elettronico dell’UE.
Sostituzione degli allegati A, B e 12-01
L’allegato A è integralmente sostituito con nuovi requisiti comuni in materia di dati per domande e decisioni; l’allegato B è sostituito con i requisiti comuni per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali; l’allegato 12-01 è riscritto per disciplinare la registrazione EORI e altre persone. Sono inoltre sostituiti gli allegati B-02 e B-03, mentre gli allegati B-04 e B-05 sono soppressi.
Nuovo allineamento dei requisiti dati per domande e decisioni
Il nuovo allegato A riorganizza in modo molto dettagliato i dati richiesti per decisioni e autorizzazioni doganali: da ITV, IVO e nuova IVVD, a AEO, garanzia globale, dilazione di pagamento, rimborso/sgravio, custodia temporanea, servizi regolari di trasporto, autovalutazione, autorizzazioni al transito, uso di sigilli speciali e documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale. Sono definite regole interpretative, simboli A/B/C, fasi di applicazione (0-3) e numerose note numerate che chiariscono quando i dati sono obbligatori, facoltativi o forniti solo in particolari circostanze.
Nuovo allegato 63 sulle IVVD
Il nuovo gruppo di dati 63 disciplina le informazioni necessarie per le decisioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana: base giuridica, ambito di applicazione, metodo o criteri di valutazione, riservatezza, giustificazione, data della domanda, periodo di uso esteso, motivo dell’invalidamento, numero di registrazione e lingua. Viene così introdotto un quadro strutturato analogo a quello delle decisioni vincolanti tariffarie e di origine, ma specifico per il valore in dogana.
Revisione della registrazione EORI
L’allegato 12-01 mantiene il numero EORI come elemento centrale e conferma che la registrazione può essere soppressa solo dopo 10 anni dalla data di scadenza. Introduce e dettaglia l’obbligo di indicare, tra l’altro, indirizzi di stabilimento nel territorio doganale dell’Unione, numero/i IVA, status giuridico, dati di contatto, numero identificativo di paese terzo, consenso alla pubblicazione dei dati e date di inizio/scadenza della registrazione.
Nuova architettura dei dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale
L’allegato B viene ristrutturato per coprire: uscita, esportazione, transito, prova della posizione doganale di merci unionali, entrata, custodia temporanea, traffico postale, importazione e dichiarazioni semplificate. Sono definiti i messaggi, i livelli di dati (intestazione, master, house, articolo, spedizione), i codici di regime, i documenti precedenti, i documenti di trasporto, i soggetti coinvolti, la localizzazione delle merci, gli uffici doganali competenti, i mezzi di trasporto, i sigilli, le garanzie, gli importi fiscali e i dati statistici.
Disposizioni specifiche sul transito e sul documento di accompagnamento
Gli allegati B-02 e B-03 vengono adeguati al modello del nuovo transito informatizzato (NCTS), con allineamento dei documenti di accompagnamento e degli elenchi degli articoli. Per il documento di accompagnamento transito sono disciplinate MRN, caselle formulari, sicurezza, totali, copie per la continuità operativa (BCP), garanzia non valida in alcuni paesi e annotazioni relative a incidenti durante il trasporto. L’elenco degli articoli è armonizzato con il documento di accompagnamento, e i documenti cartacei sono ammessi secondo regole specifiche.
Entrata in vigore e applicazione scaglionata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. L’articolo 1, punti da 1 a 5, si applica dal 3 marzo 2024; il punto 6 si applica dal 1 marzo 2027; i punti da 7 a 9 si applicano dalla data di introduzione dell’NCTS fase 5 secondo la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. Nell’allegato B sono inoltre previste fasi applicative differenziate (fase 0 dal 3 marzo 2024, fase 1 dall’11 marzo 2024, fase 2 dal 13 marzo 2025, fase 3 dal 1 dicembre 2026) e specifiche date di rinvio o soppressione di taluni dati.
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