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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2746

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2746 della Commissione, del 30 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Ezine Peyniri (DOP)

Normativa europea32023R2746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione del nome "Ezine Peyniri" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione avviene all’esito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni motivate. Il nome registrato identifica un formaggio e produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Registrazione della denominazione di origine protetta "Ezine Peyniri" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Ezine Peyniri" come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Gli effetti sono uniformi in tutti gli Stati membri ed entrano in applicazione dalla data di efficacia del regolamento.

Registrazione della denominazione di origine protetta "Ezine Peyniri"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2746 della Commissione dispone l’iscrizione del nome "Ezine Peyniri" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Si tratta di un atto di esecuzione adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che completa la procedura di registrazione dopo la fase di pubblicazione e l’assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione del nome "Ezine Peyniri", presentata dalla Turchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione del nome.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Ezine Peyniri" è registrato come DOP. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Effetti giuridici

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi. In termini pratici, la protezione del nome "Ezine Peyniri" discende dalla sua iscrizione nel sistema UE delle DOP/IGP, con i conseguenti effetti di tutela tipici delle indicazioni geografiche protette dal diritto dell’Unione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori disposizioni operative, deroghe o misure transitorie nel testo esaminato.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Ezine Peyniri"

L’articolo 1 registra il nome "Ezine Peyniri" come DOP nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il prodotto è classificato come prodotto della classe 1.3 "Formaggi" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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