Regolamento (UE) 2023/2727
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2727 della Commissione, del 30 novembre 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo PPC Chlorine liquid
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rilascia a Vynova PPC SAS un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "PPC Chlorine liquid", basata sulla procedura per gli stessi biocidi prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L'autorizzazione copre cinque usi, relativi alla disinfezione di acque reflue, acqua potabile, acqua in serbatoi, acqua in impianti di raccolta e acqua potabile per animali, con un allegato che definisce composizione, condizioni d'impiego, misure di mitigazione del rischio e requisiti di stoccaggio. Per la Germania sono introdotti adattamenti specifici per alcuni usi, in particolare in relazione alle norme tecniche nazionali sulla disinfezione dell'acqua potabile.
Rilascio di un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "PPC Chlorine liquid" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con adeguamenti specifici per la Germania per alcuni usi.
Ambito di applicazione
Si applica alla società Vynova PPC SAS, quale titolare dell'autorizzazione, e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida singolo "PPC Chlorine liquid" nell'Unione europea. Il prodotto è autorizzato per i tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali) e 5 (acqua potabile), per usi in sistemi chiusi e con dosaggio automatizzato, in ambito industriale e professionale. Nel territorio della Repubblica federale di Germania si applicano specifici adeguamenti dei termini e delle condizioni per gli usi 2, 3 e 4, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012. L'autorizzazione è valida dal 22 dicembre 2023 al 30 aprile 2033.
PPC Chlorine liquid: autorizzazione dell'Unione per un biocida singolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2727 della Commissione rilascia un'autorizzazione dell'Unione a favore di Vynova PPC SAS per il biocida singolo "PPC Chlorine liquid". Il provvedimento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e della procedura specifica per lo stesso biocida prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
Il considerando dà conto della domanda presentata nel 2019, del parere favorevole dell'ECHA del 3 agosto 2021 e del fatto che le differenze rispetto al biocida di riferimento riguardano solo informazioni modificabili in via amministrativa. La Commissione ritiene quindi soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione, con durata allineata a quella del biocida di riferimento.
Base giuridica e presupposti dell'autorizzazione
La Commissione richiama l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Nei considerando si afferma che:
- la domanda è stata presentata il 29 aprile 2019 da Vynova PPC SAS;
- il principio attivo è il cloro attivo rilasciato da cloro, già inserito nell'elenco unionale dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 5;
- il dossier è stato valutato dall'ECHA, che ha trasmesso il parere e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida;
- il biocida, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario, soddisfa le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Contenuto dell'autorizzazione e ambito territoriale
L'articolo 1 rilascia l'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso di "PPC Chlorine liquid", con numero EU-0027045-0000, secondo il sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell'allegato.
Per la Repubblica federale di Germania il regolamento prevede un regime speciale: per gli usi 2, 3 e 4 si applicano gli adeguamenti dei termini e delle condizioni indicati nell'allegato, in coerenza con la richiesta tedesca di adattamento dell'autorizzazione unionale già riconosciuta per il biocida di riferimento "Arche Chlorine".
Usi autorizzati
L'allegato autorizza cinque impieghi, tutti basati su sistema chiuso e dosaggio automatizzato:
- uso 1: disinfezione delle acque reflue a valle dell'impianto di trattamento, con dosaggio shock in caso di contaminazione;
- uso 2: disinfezione dell'acqua potabile presso i fornitori di acqua potabile;
- uso 3: disinfezione dell'acqua nei serbatoi;
- uso 4: disinfezione dell'acqua negli impianti di raccolta di acqua potabile, anche in istituzioni pubbliche e strutture sanitarie;
- uso 5: disinfezione dell'acqua potabile per gli animali nelle aree agricole.
Per tutti gli usi sono indicati batteri e virus come organismi bersaglio; nell'uso 4 è indicata anche la legionella pneumophila.
Condizioni d'impiego, dosaggi e categorie di utilizzatori
Il prodotto è presentato come formulazione gassosa (GA - Gas), con principio attivo "cloro attivo rilasciato da cloro" al 100% e confezionamento in bombole, fusti e serbatoi ferroviari in acciaio al carbonio/inossidabile.
I principali parametri di impiego sono:
- uso 1: dosaggio shock di 477 mg/l di cloro attivo in condizioni di sporco, con tempo di contatto di 30 minuti;
- usi 2 e 3: dosaggio continuo con concentrazione residua di 0,5 mg/l di cloro attivo;
- uso 4: dosaggio continuo con concentrazione residua di 1 mg/l di cloro attivo;
- uso 5: dosaggio continuo con concentrazione residua di 0,5 mg/l di cloro attivo.
Le categorie di utilizzatori previste sono industriale e professionale per l'uso 1, e professionale per gli altri usi.
Rettifiche specifiche per la Germania
Per gli usi 2, 3 e 4, l'allegato richiama la normativa tedesca sull'acqua potabile e le norme tecniche DVGW W 229, W 296 e W 623, nonché il tempo di contatto minimo secondo W 229. In tali casi sono previste soglie specifiche di aggiunta di cloro libero e limiti di concentrazione residua al termine del trattamento.
In casi eccezionali, quando non sia possibile garantire la disinfezione con altri mezzi o quando la disinfezione sia temporaneamente alterata dall'ammonio, è ammessa un'aggiunta fino a 6 mg/l di Cl2 libero e una concentrazione residua fino a 0,6 mg/l.
Misure di mitigazione del rischio e riferimenti ad altri atti UE
L'allegato impone diverse misure di mitigazione del rischio. In particolare:
- per l'uso 1, le concentrazioni residue di cloro attivo devono essere ridotte prima dello scarico, mediante filtrazione a carbone attivo, agenti riducenti o trattenimento in tampone;
- deve essere effettuato un controllo regolare della qualità dell'acqua per garantire il rispetto delle norme richieste;
- per gli usi sull'acqua potabile, la concentrazione di cloro non deve superare i limiti nazionali prima del consumo;
- deve essere garantito il rispetto dei valori parametrici sul clorato previsti dalla direttiva (UE) 2020/2184;
- per l'uso 5, deve essere rispettato il regolamento (UE) 2020/749 sui limiti massimi di residui di clorato nei prodotti alimentari.
Sicurezza operativa, emergenze e smaltimento
Le indicazioni generali prevedono che, nelle operazioni di collegamento o scollegamento dei contenitori e nelle attività di manutenzione o riparazione delle tubazioni del gas, siano obbligatori:
- un sistema di allarme con soglia di attivazione pari a 0,5 mg di cloro attivo/m3 o inferiore secondo la legge nazionale;
- ventilazione di scarico locale e sistema a bassa pressione/vuoto per evitare emissioni di cloro;
- sensori elettrochimici per rilevare specie clorurate oltre al cloro;
- sensori per misurare l'esposizione anche quando si usano dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Sono inoltre fornite istruzioni di pronto soccorso per inalazione, contatto con pelle e occhi, con ricorso immediato al 112 e a un centro antiveleni nei casi più gravi. Il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente e lo smaltimento del prodotto inutilizzato e dell'imballaggio deve avvenire secondo le disposizioni locali.
Stoccaggio, confezionamento e trasporto
Il cloro deve essere conservato in recipienti a pressione ermetici, con riempimento massimo di 1,25 kg/l, in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Devono essere evitati calore, luce solare diretta e contatto con materiali reattivi come agenti riducenti, combustibili, metalli in polvere, acetilene, idrogeno, ammoniaca, idrocarburi e materiali organici.
L'allegato richiama inoltre la direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili e l'ADR per il confezionamento e il trasporto dei contenitori all'interno dell'Unione.
Disposizioni principali
Rilascio dell'autorizzazione dell'Unione
All'articolo 1 la Commissione rilascia a Vynova PPC SAS l'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dello stesso biocida singolo "PPC Chlorine liquid", con numero di autorizzazione EU-0027045-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato.
Adeguamenti per la Germania
Sempre all'articolo 1 si prevede che, nel territorio della Repubblica federale di Germania, si applichino gli adeguamenti dei termini e delle condizioni per gli usi 2, 3 e 4 indicati nell'allegato, in attuazione dell'articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 22 dicembre 2023 al 30 aprile 2033; nel sommario delle caratteristiche del prodotto è indicata come data di rilascio il 27 dicembre 2023.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Usi autorizzati del prodotto
L'allegato autorizza cinque usi: disinfezione delle acque reflue a valle dell'impianto di trattamento; disinfezione dell'acqua potabile presso i fornitori di acqua potabile; disinfezione dell'acqua nei serbatoi; disinfezione dell'acqua negli impianti di raccolta; disinfezione dell'acqua potabile per gli animali.
Condizioni tecniche e dosaggi
Per ciascun uso sono fissati sistema chiuso, dosaggio automatizzato, categorie di utilizzatori professionali o industriali, tassi di applicazione e tempi di contatto. Tra i valori principali figurano: 477 mg/l di cloro attivo per il trattamento shock delle acque reflue con tempo di contatto di 30 minuti; 0,5 mg/l di cloro attivo come residuo nel sistema per l'acqua potabile presso fornitori e per l'acqua potabile per animali; 1 mg/l di cloro attivo come residuo nel sistema per gli impianti di raccolta.
Rettifiche tedesche per gli usi sull'acqua potabile
Per gli usi 2, 3 e 4 in Germania si applicano le norme tecniche richiamate nell'allegato, basate sull'elenco delle sostanze di trattamento e dei processi di disinfezione del comma 11 della Trinkwasserverordnung tedesca e sui fogli di lavoro DVGW W 229, W 296 e W 623, nonché sul tempo di contatto minimo secondo W 229. Sono inoltre previsti limiti specifici di aggiunta di cloro libero e di concentrazione residua dopo il trattamento, con un'eccezione fino a 6 mg/l di Cl2 libero e 0,6 mg/l residui in casi eccezionali.
Misure di mitigazione del rischio
L'allegato impone misure di mitigazione del rischio per l'uso e la gestione del prodotto, tra cui riduzione delle concentrazioni residue di cloro attivo prima dello scarico, controlli regolari della qualità dell'acqua, rispetto dei limiti nazionali sul cloro nell'acqua potabile e dei valori parametrici sul clorato previsti dalla direttiva (UE) 2020/2184; per l'acqua destinata agli animali, occorre inoltre garantire il rispetto dei limiti massimi di residui di clorato nei prodotti alimentari secondo il regolamento (UE) 2020/749.
Sicurezza operativa, pronto soccorso e smaltimento
Nelle indicazioni generali sono previste misure di sicurezza per collegamento/scollegamento dei contenitori e manutenzione delle tubazioni del gas, inclusi sistema di allarme, ventilazione di scarico locale, sensori elettrochimici e sensori di esposizione, oltre a istruzioni di pronto soccorso in caso di inalazione, contatto con pelle e occhi. È altresì vietato disperdere il prodotto nell'ambiente e lo smaltimento deve avvenire secondo le disposizioni locali.
Stoccaggio e confezionamento
Il prodotto deve essere conservato in contenitori a pressione ermetici, in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e luce solare diretta, con temperatura del contenitore tra 15 °C e 50 °C. Sono previste specifiche indicazioni per bombole, fusti e serbatoi ferroviari, nonché il riferimento alla direttiva 2010/35/UE e all'ADR per le attrezzature a pressione trasportabili e il trasporto di merci pericolose.
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