Regolamento (UE) 2023/2693
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2693 della Commissione, del 30 novembre 2023, che stabilisce che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo firmato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e di determinati Stati membri sono equivalenti a quelle specificate in talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce che le informazioni da scambiare automaticamente tra la Nuova Zelanda e taluni Stati membri dell’Unione in base al DPI-MCAA sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/16/UE. La decisione è adottata sulla base della valutazione della normativa neozelandese e dell’accordo multilaterale OCSE, con riferimento agli standard di comunicazione relativi alle piattaforme digitali. L’equivalenza opera però solo per le attività e dal momento in cui le pertinenti disposizioni neozelandesi entrano in vigore, e soltanto se lo scambio bilaterale è stato attivato tra le parti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Determinazione dell’equivalenza, ai fini della direttiva 2011/16/UE, delle informazioni da scambiare automaticamente con la Nuova Zelanda in base al DPI-MCAA per il reddito derivante dalle piattaforme digitali.
Ambito di applicazione
Si applica allo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti della Nuova Zelanda e gli Stati membri dell’UE che hanno firmato il DPI-MCAA con la Nuova Zelanda (Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Svezia). Riguarda le informazioni raccolte e scambiate ai sensi del Taxation Act 2023 neozelandese, come modificato, per le attività pertinenti svolte tramite piattaforme digitali. La determinazione vale solo quando le relazioni di scambio sono attivate ai sensi della sezione 7 del DPI-MCAA e, per alcune categorie di attività, solo dalla data di entrata in vigore delle rispettive sezioni della normativa neozelandese; gli scambi restano soggetti al GDPR per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Determinazione di equivalenza delle informazioni da scambiare con la Nuova Zelanda in materia di piattaforme digitali
Il regolamento adotta, sulla base dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE, una determinazione formale di equivalenza tra le informazioni oggetto di scambio automatico previste dall’ordinamento neozelandese e quelle richieste dalla disciplina unionale. La decisione si inserisce nel quadro del DPI-MCAA, accordo multilaterale OCSE sulle informazioni relative al reddito derivante dalle piattaforme digitali, già sottoscritto dalla Nuova Zelanda con alcuni Stati membri.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, che disciplina le modalità di valutazione e determinazione dell’equivalenza per gli accordi tra Stati membri e giurisdizioni non-UE. Ai fini della presente determinazione, la Commissione ha esaminato il Taxation Act 2023 neozelandese, che modifica il Tax Administration Act 1994, e il DPI-MCAA sottoscritto con gli Stati membri firmatari.
Oggetto dell’equivalenza
L’articolo 1 stabilisce che le informazioni da scambiare automaticamente ai sensi del Taxation Act 2023 e del DPI-MCAA sono equivalenti alle informazioni di cui all’allegato V, sezione III, parte B, della direttiva 2011/16/UE. L’equivalenza riguarda, in termini sostanziali, il flusso informativo richiesto per l’attività dei gestori di piattaforme digitali nei confronti dei venditori, secondo gli standard UE e OCSE.
Ambito materiale e temporale di applicazione
Il regolamento distingue due gruppi di attività pertinenti:
- la locazione di beni immobili e i servizi personali, definiti dall’allegato V, sezione I, parte A, punto 11, della direttiva 2011/16/UE;
- la locazione di qualsiasi modo di trasporto e la vendita di beni, definiti dall’allegato V, sezione I, parte C, punto 9.
Per il primo gruppo, l’equivalenza opera dalla data di entrata in vigore delle sezioni del Taxation Act 2023 che applicano i modelli OCSE 2020 per la comunicazione da parte dei gestori di piattaforme. Per il secondo gruppo, l’efficacia decorre dalla data di entrata in vigore delle sezioni del Tax Administration Act 1994, come modificato, che applicano i modelli estesi OCSE 2021. In entrambi i casi, la determinazione vale solo una volta attivata la relazione di scambio tra la Nuova Zelanda e il singolo Stato membro firmatario ai sensi della sezione 7 del DPI-MCAA.
Stati membri interessati
La determinazione riguarda, allo stato, gli Stati membri firmatari del DPI-MCAA con la Nuova Zelanda: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Svezia. La Commissione precisa inoltre che la determinazione si applica all’accordo stesso con qualsiasi altro Stato membro che dovesse attivare la relazione di scambio secondo il DPI-MCAA.
Protezione dei dati e garanzie procedurali
Il regolamento ribadisce che gli scambi di informazioni effettuati nel quadro del DPI-MCAA sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679. Viene inoltre indicato che il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Determinazione di equivalenza
L’articolo 1 dichiara equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni da scambiare automaticamente a norma del Taxation Act 2023 neozelandese e del DPI-MCAA firmato dalla Nuova Zelanda con gli Stati membri firmatari, rispetto alle informazioni di cui all’allegato V, sezione III, parte B, della direttiva.
Ambito materiale dell’equivalenza
L’equivalenza si applica, da un lato, alle attività pertinenti che comportano la locazione di beni immobili e un servizio personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle sezioni del Taxation Act 2023 che applicano i modelli OCSE 2020; dall’altro, alle attività di locazione di qualsiasi modo di trasporto e vendita di beni, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle sezioni del Tax Administration Act 1994, come modificato, che applicano i modelli estesi OCSE 2021.
Condizione dell’attivazione dello scambio
La determinazione si applica solo se la relazione di scambio tra la Nuova Zelanda e ciascuno Stato membro firmatario è stata attivata conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA.
Contesto normativo e valutazione della Commissione
Nei considerando si richiamano il regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, che disciplina la procedura di valutazione dell’equivalenza, e le valutazioni già compiute dalla Commissione su definizioni, attività pertinenti, adeguata verifica, obblighi di comunicazione e norme amministrative contenute nella legge neozelandese e nel DPI-MCAA.
Protezione dei dati e consultazioni
Gli scambi di informazioni tra autorità competenti UE e giurisdizioni non UE a norma del DPI-MCAA sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679; il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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